L’associazione a delinquere sussiste anche se i partecipanti perseguono scopi personali diversi

Ai fini della configurabilità del vincolo associativo in materia di traffico di stupefacenti, non sono di ostacolo né la diversità di scopo personale, né tantomeno la diversità dell’utile ottenuto dai vari partecipanti o il contrasto tra i loro interessi economici. In ogni caso, la sola dimostrazione della stabilità nel tempo del rapporto non è sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo associativo, dovendosi invece dimostrare che il soggetto è veicolo essenziale, ancorché non esclusivo, per la realizzazione della condotta criminosa.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13916/15 depositata il 1° aprile. Il caso. Il Tribunale di Palermo con ordinanza disponeva la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di falso nummario e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed annullava il provvedimento con riguardo al reato di partecipazione ad associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla consumazione del menzionato reato di falso nummario. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorre avverso la predetta ordinanza con ricorso in Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito all’esclusione dei gravi indizi di partecipazione ad associazione a delinquere transnazionale. A fondamento del ricorso, il Procuratore richiama il mutamento dei principi giurisprudenziali in merito alla configurabilità del reato associativo in materia di stupefacenti nell’ipotesi di stabile rapporto tra venditore e acquirente, situazione che avrebbe dovuto essere ravvisata anche nel caso di specie. L’indagato intratteneva difatti stabili rapporti con importatori cinesi di banconote false che poi spacciava in materia continuativa, essendo irrilevante che egli agisse per un autonomo fine di lucro. L’accertamento del rapporto associativo in materia di stupefacenti. La Cassazione rileva che il Tribunale non ha, come sostenuto nel ricorso, negato l’estendibilità alla fattispecie del falso nummario della giurisprudenza in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I più recenti orientamenti affermano infatti che in quei casi il rapporto associativo sussiste non solo se le condotte poste in essere parallelamente dai vari partecipanti siano animate dall’identico interesse di profitto realizzato mediante il commercio di droga, bensì anche ove i partecipanti siano spinti da scopi personali diversi. Ai fini della configurabilità del vincolo associativo, non sono difatti di ostacolo né la diversità di scopo personale, né tantomeno la diversità dell’utile ottenuto dai vari partecipanti o il contrasto tra i loro interessi economici. Le caratteristiche del sodalizio criminoso. A ciò si aggiunga che il sodalizio tra venditore ed acquirente può ritenersi sussistente solo ove il giudice verifichi, tramite l’accertamento della durata del rapporto criminoso, delle modalità dell’azione, del contenuto economico delle stesse e del contributo dell’imputato alla condotta criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un vero e proprio legame per la realizzazione del progetto criminoso. Ne consegue che la sola dimostrazione della stabilità nel tempo dei rapporti non è sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo associativo, dovendosi invece dimostrare che il soggetto è veicolo essenziale, ancorché non esclusivo, per la realizzazione della condotta criminosa. L’estendibilità al falso nummario. In conclusione i Giudici di legittimità confermano che l’estensione dei principi suddetti alla fattispecie del falso nummario è possibile per l’irrilevanza l’oggetto del commercio ai fini del riconoscimento del vincolo associativo. Per questi motivi e rilevando che il ricorrente ha omesso qualsiasi confutazione sul punto con intrinseca genericità delle doglianze, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 marzo – 1 aprile 2015, n. 13916 Presidente Lombardi – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha confermato l'applicazione ad A.S. della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di falso nummario ex art. 453 c.p.p. e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre,per quanto qui di interesse, annullava parzialmente il provvedimento genetico con riguardo al concorrente reato di partecipazione ad associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla consumazione dei menzionati reati di falso nummario. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta esclusione dei gravi indizi della partecipazione dell'indagato all'associazione sopra descritta. In particolare il pubblico ministero ricorrente lamenta come, mutuando i principi affermati dalla giurisprudenza in merito alla configurabilità del reato associativo in materia di stupefacenti nell'ipotesi di stabile rapporto tra venditore e acquirente, anche nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto giungere alle medesime conclusioni, atteso il per l'appunto,,i1 'stabile rapporto di fornitura esistente tra gli importatori dalla Cina delle banconote e monete false di cui si tratta e l'A., che provvedeva poi a spacciarle in maniera continuativa sulla piazza di Palermo, a nulla rilevando che l'indagato agisse per un autonomo fine di lucro, argomento per converso valorizzato dai giudici dei riesame. Non di meno il provvedimento impugnato avrebbe trascurato di considerare il contenuto di alcune intercettazioni invece sintomatiche dell'organicità dell'A. al sodalizio prospettato. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve essere rigettato. 2. Il Tribunale invero non ha negato l'estendibilità alla fattispecie in oggetto della giurisprudenza per cui l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo. Estensione che per l'appunto deve ritenersi possibile, giacchè l'oggetto dei commercio illecito è irrilevante ai fini della riconoscimento del vincolo associativo instauratosi a seguito della costituzione di uno stabile rapporto tra venditore e acquirente alle condizioni individuate da questa Corte. 2.1 I giudici del riesame hanno però escluso che nel caso di specie possa affermarsi la sussistenza del suddetto vincolo associativo in riferimento alla posizione dell'A. - che per l'appunto nella vicenda in oggetto sarebbe colui che con apparente abitualità si riforniva di banconote e monete false presso alcuni cinesi operanti a Napoli dove le facevano arrivare dalla Cina - per un duplice ordine di ragioni. Per un verso il Tribunale ha argomentato dalla contrapposizione degli interessi di cui erano portatori l'indagato e i suoi fornitori per l'altro ha escluso che le emergenze dell'indagine/ fossero in grado di dimostrare l'intensità del rapporto instauratosi tra il primo ed i secondi, nonché l'estensione dei commercio organizzato dal sodalizio radicato in Napoli e dunque di individuare l'effettiva importanza del compratore A. per lo stesso. 2.2 In effetti, come eccepito dal pubblico ministero ricorrente, la prima ratio decidendí non può essere condivisa, atteso che, per il consolidato insegnamento di questa Corte, non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo come sopra configurato né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale ex multis Sez. 6, n. 3509 del 10 gennaio 2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574 . 2.3 Ciò non toglie che l'atro ordine di considerazioni svolte dal Tribunale sia da solo sufficiente a sostenere la decisione assunta. Considerazioni che si fondano su altro e parimenti consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sodalizio tra venditore e acquirente può ritenersi sussistente solo ove il giudice verifichi, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo ex multis Sez. 3, n. 21755 del 12 marzo 2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 . 2.4 In applicazione i giudici territoriali hanno compiuto una valutazione logica e sostenuta da adeguata motivazione sulle ragioni per cui il rapporto tra l'A. e i suoi fornitori non assurge a sintomo dell'organicità del primo al sodalizio costituito dai secondi. Ed in tal senso il provvedimento impugnato ha fatto correttamente leva soprattutto sul difetto di evidenza dell'importanza del cliente A. per l'organizzazione. Infatti, la sola stabilità nel tempo dei rapporti di compravendita è elemento necessario ma non sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo associativo, dovendosi in realtà fornire la prova che l'acquirente o il fornitore a seconda dei casi è per il sodalizio veicolo essenziale, ancorchè non esclusivo, di accesso al mercato di riferimento sia quello dell'approvvigionamento o quello dello smercio . Solo in questo caso, infatti, il continuativo rapporto commerciale tra venditore e acquirente può ritenersi emblematico del fenomeno associativo in quanto assume il carattere di condizione stessa dell'esistenza del sodalizio. 2.5 Sul punto il ricorrente ha sostanzialmente omesso qualsiasi confutazione, rivelando l'intrinseca genericità delle sue doglianze, dovendosi in proposito ricordare come difetti di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti Sez. 3, n. 30021 del 14 luglio 2011, F., Rv. 250972 . Né in senso contrario rileva la mancata valutazione di alcune intercettazioni di cui pure il ricorrente si lamenta, avendo egli omesso di dimostrare la decisività dei dati probatori eventualmente trascurati, invece solo asserita dal pubblico ministero. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. C.P.P.