Lei sputa verso il padre, che la colpisce duramente al volto: condannato

Confermata la pronuncia nei confronti di un uomo, resosi responsabile di un’azione violenta, tra le mura domestiche, nei confronti della figlia. Irrilevante che ella abbia negato sullo sputo rivolto verso il padre, sputo confermato da alcuni testimoni. A dare forza all’ipotesi delle lesioni, provocate dal genitore, una certificazione medica inequivocabile.

Scontro in famiglia, come da immaginario collettivo, tra anziano padre e giovane figlia. Ma l’episodio degenera Lei rivolge addirittura uno sputo verso il genitore, e quest’ultimo risponde con un colpo al volto della figlia, la quale, però, riporta diverse lesioni. Vicenda risolta tra le mura domestiche? Assolutamente no! E difatti l’uomo, a chiusura del giudizio penale, viene condannato per il reato di lesioni personali volontarie” Corte di Cassazione, sentenza n. 13886/15, quinta sezione penale, depositata il 1° aprile . Colpo. Pesante l’accusa nei confronti di uomo egli è sul banco degli imputati per avere colpito al volto la figlia, provocandole trauma cranico, non commotivo, contusioni multiple, trauma discorsivo rachide cervicale , con prognosi di dieci giorni . E per i giudici di merito, una volta ricostruito l’episodio dello scontro in casa, è evidente la responsabilità del genitore nessun dubbio, quindi, sulla condanna per il reato di lesioni personali volontarie in danno della figlia . Lesioni. Nonostante tutto, però, l’uomo sceglie di difendersi, ricorrendo in Cassazione e ricordando l’atto ingiurioso compiuto dalla figlia nei suoi confronti, ossia uno sputo . Questo elemento è stato negato dalla ragazza, e invece confermato da alcuni testimoni . Evidente, secondo l’uomo, la non attendibilità della figlia. Ciò, però, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’ non è sufficiente per rimettere in discussione la condanna per lesioni personali volontarie . Innanzitutto perché, viene ricordato, è legittima la cosiddetta ‘valutazione frazionata’ delle dichiarazioni della parte offesa . Eppoi, viene aggiunto, perché a dare forza alle parole della ragazza, sul fronte delle lesioni subite, c’è anche la certificazione medica che ha spazzato via ogni dubbio circa l’obiettiva esistenza delle lesioni.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 novembre 2014 – 1 aprile 2015, n. 13886 Presidente Dubolino – Relatore De Berardinis Rilevato in fatto Con la sentenza impugnata fu confermato il giudizio di penale responsabilità di F.G. in ordine al reato di lesioni personali volontarie in danno della figlia F. D. per avere, secondo l'accusa, colpito quest'ultima al volto cagionandole trauma cranico non commotivo, contusioni multiple, trauma distorsivo rachide cervicale , con prognosi di giorni dieci. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, denunciando contraddittorietà e illogicità della motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che incongrua sarebbe stata la ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alle lesioni, a fronte del fatto che le stesse dichiarazioni erano state ritenute non credibili quanto all'addebito di ingiurie, che pure era stato originariamente contestato al medesimo imputato ed in relazione al quale era stata pronunciata, dal giudice di primo grado, declaratoria di non punibilità per reciprocità di condotte ingiuriose, nonostante che, da parte del] persona offesa, fosse stato negato, contrariamente a quanto sostenuto dai due testimoni da essa stessa addotti, di avere sputato all'indirizzo dell'imputato. Considerato in diritto II ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta anzi l'inammissibilità, in quanto, per u verso, il solo fatto che la persona offesa abbia negato di aver posto in essere l'atto ingiurioso costituito dallo sputo in direzione dell'imputato del quale è stato invece riferito dai testimoni nc comportava, di per sé, la necessità di un giudizio di globale inattendibilità delle sue dichiarazioni, avuto riguardo al noto e consolidato principio secondo il quale è legittima la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, quando la parte di tali dichiarazioni ritenuta non credibile presenti carattere di marginalità rispetto al nucleo essenziale del narrato ved., in tz senso, fra le altre Cass. VI, 19 marzo - 14 maggio 2014 n. 20037, RV 260160 Cass. III, 18 ottobre 2012 - 22 gennaio 2013 n. 3256, RV 254133 Cass. VI, 20 dicembre 2010 - 27 gennaio 2011 n. 3015, Farruggio, RV 249200 per altro verso, risulta del tutto ignorato, nel ricorso, il fatto che le dichiarazioni della persona offesa, per quanto concerne le lesioni, hanno trovato, secondo quanto si legge nell'impugnata sentenza, specifico e robusto riscontro nell'acquisita certificazione medici per cui non poteva nutrirsi alcuna ragionevole dubbio circa l'obiettiva esistenza delle lesioni in questione, con riguardo alla causa delle quali, d'altra parte, non risulta fornita dall'imputato alcuna spiegazione alternativa a quella contenuta nella tesi accusatoria. Il mancato accoglimento del ricorso comporta la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche alla rifusione delle spesae sostenute nel grado dalla costituita parti civile, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile F. D. che liquida in euro 2000, 00, oltre accessori come per legge