Estradizione in Serbia, domanda accolta. Ma il problema carceri rimette tutto in discussione...

Da esaminare con grande attenzione, nuovamente, la vicenda di un cittadino serbo, attualmente in Italia, destinatario di alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale. Prima di decidere sulla domanda di estradizione nel Paese di origine, vanno valutate le condizioni delle carceri serbe, soprattutto tenendo presente il problema sovraffollamento segnalato dal ‘rapporto Space’.

Numeri che fanno paura per ogni cento posti disponibili, nelle carceri serbe vi sono 159 detenuti . A certificarlo è il ‘rapporto Space’ 2012 del Consiglio d’Europa. E questo dato non può essere trascurato dall’Italia, che si trova ad esaminare la domanda di estradizione di un cittadino serbo, destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi in patria. Ciò rimette nettamente in discussione la prospettiva adottata in Appello, laddove si era deciso per l’estradizione, che, è bene sottolinearlo, va negata anche solo di fronte al concreto pericolo di un trattamento carcerario inumano Cassazione, sentenza n. 13823, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Patrie galere Diversi i reati addebitati a un cittadino serbo, attualmente in Italia nell’ordine, lesioni, violenza privata e furto aggravato . Consequenziali, ovviamente, i provvedimenti restrittivi della libertà personale, emessi dall’autorità giudiziaria serba . Ultimo passaggio, infine, è la domanda di estradizione , presentata all’Italia. Richiesta da accogliere, hanno sancito i giudici della Corte d’Appello. Il cittadino serbo, quindi, è destinato a tornare in patria per pagare per i reati attribuitigli. Ma tale decisione viene duramente contestata dall’uomo, il quale, ricorrendo in Cassazione, evidenzia l’errore compiuto, a suo dire, dai giudici d’Appello, i quali hanno trascurato il grave problema del sovraffollamento carcerario in Serbia. Condizioni. A sostegno della propria tesi l’uomo richiama anche il ‘rapporto Space’ che, nel 2012, ha certificato che in Serbia, per ogni 100 posti disponibili, nelle carceri vi sono 159,3 detenuti . Evidente, secondo l’uomo, la violazione dei diritti umani nelle carceri della Repubblica di Serbia , alla luce dell’eccessivo numero di detenuti rispetto agli spazi materialmente disponibili nelle prigioni. Ebbene, tale obiezione merita attenzione, sanciscono ora i giudici della Cassazione, riaffidando, di conseguenza, la vicenda alle valutazioni della Corte d’Appello, dove non si potrà trascurare la problematica inerente al sovraffollamento carcerario in Serbia . Tale omissione – che ha condotto all’accoglimento della domanda di estradizione – viene severamente censurata dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ribadiscono la necessità di verificare se il sovraffollamento carcerario sia effettivamente riscontrabile e se assuma connotazioni tali da tradursi in un trattamento disumano, degradante o comunque tale da configurare la violazione di diritti fondamentali della persona . Ciò anche tenendo presente che si oppone ad una pronuncia favorevole all’estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che la persona venga sottoposta ad un trattamento avente un oggettivo carattere

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 dicembre 2014 – 31 marzo 2015, numero 13823 Presidente Di Virginio – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto O.Z. , colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria serba , per i reati di lesioni , violenza privata e furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in data 11-7-2014, con cui è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione verso la Serbia. 2.11 ricorrente deduce , con il primo motivo, violazione dei diritti umani nelle carceri della Repubblica di Serbia,a causa del sovraffollamento carcerario, in quanto secondo il rapporto Space , nel 2012, in Serbia, per ogni 100 posti disponibili, nelle carceri vi sono 159,3 detenuti. Per di più, potrebbero esservi ritorsioni di ordine politico , in quanto l'O. ha partecipato alla guerra in Kossovo , contro le forze serbe. 2.1.,Con il secondo motivo , il ricorrente deduce insussistenza di gravi indizi di reità a suo carico, poiché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che tale verifica gli fosse preclusa dall'esistenza di una convenzione. L'autorità giudiziaria non deve infatti limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Manca, nella sentenza d'appello, ogni considerazione in merito alla problematica inerente al sovraffollamento carcerarioJn Serbia. Va, in particolare, verificato se esso sia effettivamente riscontrabile e se assuma connotazioni tali da tradursi in un trattamento disumano, degradante o comunque tale da configurare la violazione di diritti fondamentali della persona, ai sensi dell'articolo 698, comma 1, cpp. In questa prospettiva, va infatti richiamata la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo Torreggiani e altri c. Italia, emessa in data 8.1.2013, la quale,richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha affermato che l'articolo 3 della Convenzione pone a carico delle autorità un obbligo positivo, che consiste nell'assicurare che ogni persona reclusa venga detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di disagio né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. In particolare, la Corte Europea ha espressamente chiarito che, quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio, in un istituto penitenziario, può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 della Convenzione. Osta pertanto ad una pronuncia favorevole all'estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che l'estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante Cass. , Sez VI, 12-7-2004, numero 35892, Rv. 229964 , nell'ottica delineata dalla CEDU . 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. È infatti erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale nessuna valutazione di merito può essere compiuta in relazione alla sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza. Viceversa la corte d'appello deve verificare che la documentazione trasmessa dall'autorità richiedente sia pienamente idonea a rappresentare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi di consistente spessore indiziario a carico dell'estradando Sez 6, 19-4-2011, numero 16287, Rv. 249648 Sez 6 30-11-2007, 1663, Riv. pen 2008,405 e ad esporre le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile che quest'ultimo abbia commesso il reato oggetto della richiesta di estradizione Cass. Sez. 6, 3-10-2007 numero 44852, Rv. 238089 Sez. 6, 21-5-2008, numero 30896, Rv. 240498 Sez. 6, 9-4-2009 numero 17913, Rv. 243583 Sez. 6, 22-12010 numero 8609, Rv. 246173 . Nella motivazione della sentenza impugnata, tale profilo risulta completamente inesplorato, non essendovi traccia, nell'apparato giustificativo a sostegno della decisione, di un'analisi in tal senso. 3. I rilievi di cui sopra impongono l'annullamento della sentenza impugnata , con rinvio, per nuovo giudizio , ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'articolo 203 disp. att. cpp. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di bologna. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 203 disp. att.cpp.