Patrocinio gratuito, deduzioni e detrazioni non aiutano ad avere l’avvocato a spese dello Stato

Nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio gratuito, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, trattandosi di poste finalizzate alla determinazione concreta dell’imposta da pagare quest’ultimo è un concetto che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile indicato dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che mira a dare rilevanza al reddito lordo e ai redditi non assoggettabili ad imposta, ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12257, depositata il 24 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Palermo condannava un imputato, ai senso dell’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 T.U. in materia di spese di giustizia , in quanto aveva dichiarato che il proprio nucleo familiare aveva percepito un reddito annuale inferiore a quello reale, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale a suo carico. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che la Corte d’appello non aveva precisato se l’irrilevanza di deduzioni e detrazioni opposte dal ricorrente, asserita dal primo giudice, si estendesse anche quelle previste dagli artt. 10 oneri deducibili e 12 detrazioni per carichi di famiglia d.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R. , indicate con i motivi del gravame di merito. Reddito imponibile. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, indicando le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento soltanto al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione, bensì anche ai redditi che per legge sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Il precedente della Corte Costituzionale. Gli Ermellini richiamano la pronuncia n. 382/1985 della Consulta in tale occasione, i giudici costituzionali avevano affrontato il problema dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, arrivando a precisare che nella nozione di reddito, per l’ammissione a tale beneficio, sono comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga anche gli aiuti economici se significativi e non saltuari , a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 c.c. . Detrazioni e deduzioni. Perciò, qualsiasi introito, che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nella formazione del reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002. I giudici di legittimità affermano che nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio gratuito, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, trattandosi di poste finalizzate alla determinazione concreta dell’imposta da pagare quest’ultimo è un concetto che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile indicato dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che mira a dare rilevanza al reddito lordo e ai redditi non assoggettabili ad imposta, ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 gennaio – 24 marzo 2015, n. 12257 Presidente Zecca – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto V. G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Palermo di conferma di quella di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere, nell'istanza di concessione dei Patrocinio a spese dello Stato, relativo al procedimento penale n. 1834/08 a suo carico, falsamente dichiarato che il proprio nucleo familiare aveva percepito un reddito annuale per il 2007 €13.765,00 inferiore a quello reale €14.845 . Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, si argomenta che la Corte d'appello non ha precisato se la irrilevanza di deduzioni e detrazioni, opposte dal ricorrente, asserita dal primo giudice nella sentenza appellata, si estenda anche a quelle di cui all'art. 10 e all'art. 12 del d.P.R. 917/86 indicate con i motivi del gravame di merito. Con il secondo motivo si denuncia altro vizio di motivazione emergente dalla semplice lettura della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, si rappresenta che il difetto di motivazione si estende alle circostanze dedotte dal difensore con particolare riferimento alla complessità legislativa in materia da potersi apprezzare ai fini della valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai sensi dei criteri previsti . dall'art. 133 cod. pen Considerato in diritto I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso. Va preliminarmente evidenziato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito 'patrocinio, non fa solo riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione , bensì anche ai redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva . Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 ,del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione dei beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici se significativi e non saltuari a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. . Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, deducendone che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento dei limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 cfr. ex plurimis, Cass. 4, 45159/05, Bagarella cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 dei 1992 . La ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa di difesa tecnica che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività. Con riferimento al caso di specie va evidenziato che i rilievi esposti dal Giudice del merito appaiono corretti. Invero, nella determinazione dei reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 D.P.R. in tema di spese di giustizia , che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e dei tenore di vita dell'istante. Per quanto riguarda la censura relativa alla quantificazione della penasi rammenta che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale dei giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta dei giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale di recente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri . Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con riferimento alla negativa personalità dell'imputato,'. così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p Al rigetto dei ricorso, a norma dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.