L’applicazione della confisca obbligatoria, appunto, non è rimessa alla discrezionalità del giudice

Nel caso di confisca obbligatoria, che va ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12013, depositata il 23 marzo 2015. Il fatto. Il Tribunale di Termini Imerese riteneva l’imputato colpevole del reato di omessa dichiarazione art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all’anno di imposta 2011 e applicava la pena di giustizia. Conto tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, dolendosi della omessa statuizione in ordine alla confisca. Confisca obbligatoria. Il Collegio ritiene tale ricorso fondato. Ricorda, infatti, come con la legge finanziaria del 2008 sia stata estesa l’applicazione dell’art. 322- ter c.p. confisca , anche ai reati tributari, tra i quali quello previsto dall’art. 5, d.lgs. n. 74/2000. Tale disposizione prevede, nel caso di condanna o di applicazione della pena, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell’attività illecita. Si tratta, dunque, di una ipotesi di confisca obbligatoria con la conseguenza che la sua applicazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue obbligatoriamente all’accertamento del reato tributario. Indicazione dell’importo complessivo da sequestrare. Precisa, poi, il Collegio che il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’indicazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al p.m Tutto ciò sul rilievo che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o la impongano. Nel caso di specie, dunque, non avendo fatto seguito il provvedimento di confisca all’accertamento di responsabilità per un reato tributario compreso tra quelli per i quali opera la confisca obbligatoria, la S.C. ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa disposizione della confisca, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 gennaio – 23 marzo 2015, n. 12013 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza 21.1.2014 ha ritenuto P.F. colpevole del reato di omessa dichiarazione art. 5 D. Lvo n. 74/2000 in relazione all'anno di imposta 2010, applicando la pena di giustizia. Il Pubblico Ministero denunzia per saltum l'erronea applicazione della legge penale dolendosi della omessa statuizione in ordine alla confisca invoca l'art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 che a sua volta richiama le disposizioni di cui all'art. 322 ter cp , osservando che, trattandosi di confisca obbligatoria, essa va ordinata anche quando, come nel caso di specie, non risulta disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Con la legge finanziaria del 2008 L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 è stata estesa l'applicazione dell'art. 322 ter cp., anche ai reati tributari, ed in specie a quelli previsti al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11. Tale disposizione prevede - nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. - la confisca obbligatoria si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter cp. dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell'attività illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto secondo la vigente formulazione della norma codicistica introdotta dall'art. 1 comma 75 lett. o della legge n. 190/2012 Si tratta dunque di un'ipotesi di confisca obbligatoria con la conseguenza che la sua applicazione, in forma diretta o per equivalente, non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato tributario. Comunque, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918 , tanto sul fondamentale rilievo che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri Sez. 3, Sentenza n. 20776 del 06/03/2014 Ud. dep. 22/05/2014 Rv. 259661 Sez. 3, 04/02/2013, n. 17066, Volpe, Rv. 255113 Sez. 6, Sentenza n. 5617 del 15/02/1994 Ud. dep. 12/05/1994 Rv. 198827 . Deve pertanto ritenersi che, potendo anche mancare la individuazione dei beni da assoggettare a confisca in assenza di un previo sequestro, non può essere inibito al giudice della cognizione di disporla senza necessità di previamente individuare i beni sui quali il provvedimento ablativo deve incidere. Deve solo essere precisato come il giudice della cognizione, pur non essendo necessariamente tenuto ad individuare i beni da confiscare, possa comunque esercitare una tale facoltà, se ed in quanto i beni siano stati previamente individuati, e come, qualora di tale facoltà non si sia avvalso, la parte possa ricorrere al giudice dell'esecuzione nel caso dovesse ritenersi pregiudicato quanto ai criteri di scelta adottati dal pubblico ministero, criteri che dovranno essere esercitati nei limiti del valore, indicato dal giudice, dei beni confiscabili, dovendo detto valore essere adeguato e proporzionale all'importo predeterminato e dovendo la stima costituire oggetto di ponderata valutazione così Sez. 3, Sentenza n. 20776/2014 cit . Nel caso di specie, all'accertamento di responsabilità per un reato tributario art. 5 D. Lvo n. 74/2000 compreso tra quelli per i quali opera la confisca obbligatoria non ha fatto seguito il provvedimento di confisca e pertanto va disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice della cognizione Corte d'Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cpp perché ponga rimedio all'omissione attenendosi ai principi esposti. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa disposizione della confisca con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.