Sì all’obbligo di presentarsi in Questura, ma non per le partite dei pulcini

L’estensione del provvedimento questorile di Daspo costituisce apprezzamento di fatto ed è dunque escluso dall’ambito del controllo di legittimità. Resta comunque fermo che l’obbligo di presentazione presso la Questura, imposto a chi sia stato condannato per delitti in materia di svolgimento di manifestazioni sportive, possa estendersi alle sole partite giocate dalla prima squadra”, essendo irragionevole una sua applicazione ad ogni compagine calcististica della medesima società.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12020/15 depositata il 23 marzo. Il caso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava, con sospensione condizionale della pena, un imputato al quale veniva contestato di non essersi presentato presso la Questura in occasione degli incontri sportivi disputati dalla ASD Caserta Calcio, come previsto dal provvedimento precedentemente emesso dal Questore di Messina. La sentenza veniva riformata in sede di gravame, ritenendo la Corte d’appello di Napoli che il fatto non sussiste , in quanto il provvedimento questorile andava considerato come riferito alle sole partite disputate dalla prima squadra” della ASD Caserta Calcio, cioè la più importante, non potendosi estendere anche a quelle che coinvolgano formazioni calcistiche minori, in riferimento alle quali veniva appunto contestata la condotta dell’imputato. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli propone ricorso per cassazione. L’estensione del Daspo è esclusa dalla cognizione della Cassazione. La Corte ribadisce in primo luogo la portata circoscritta del controllo di legittimità che si estende ai vizi di motivazione della sentenza di merito di volta in volta impugnata, attinenti alla coerenza strutturale della decisione sotto il profilo logico – argomentativo. Il controllo di legittimità non attiene dunque alla ricostruzione dei fatti, né tantomeno all’apprezzamento di merito, come invece propone il ricorso presentato dal Procuratore Generale che di fatto sollecita una nuova e diversa lettura del provvedimento del Questore di Messina. L’estensione del Daspo alle formazioni minori è illogica. Si aggiunga inoltre la circostanza che la motivazione redatta dai giudici di seconde cure appare logica e coerente, in quanto argomenta in modo congruo ed adeguato come il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che coinvolgono squadre di calcio debba essere limitato alle partite disputate dalla sola prima squadra”, cioè da quella maggiore. Restano invece escluse dall’ambito di operatività delle disposizioni del Questore le formazioni calcistiche di minori dimensioni, quali ad esempio pulcini”, esordienti” e juniores”. Un’interpretazione più ampia del provvedimento imporrebbe infatti, al soggetto destinatario dello stesso, di avere conoscenza di tutti gli incontri ufficiali e di tutte le amichevoli in programma per qualsivoglia formazione interna alla società sportiva interessata, con conseguenze certamente contrastanti con la ratio della misura e dello stesso provvedimento emesso nel caso concreto dal Questore siciliano. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2015, n. 12020 Presidente Fiale – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/11/2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, dichiarava A.F.G. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 6, commi 2 e 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401, e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, condizionalmente sospesa allo stesso era ascritto di non aver ottemperato - in tre occasioni - alla prescrizione di presentarsi presso la Questura di Caserta in occasione degli incontri disputati dalla ASD Caserta calcio, giusta provvedimento del Questore di Messina del 12/6/2007, convalidato il 4/7/2007. 2. Con sentenza dell'11/2/2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della precedente, assolveva il G. dallo stesso reato, perché il fatto non sussiste. In particolare, la Corte affermava che il provvedimento questorile - malgrado un tenore letterale non proprio cristallino - doveva esser riferito soltanto alle partite disputate dalla prima squadra dei Caserta calcio, ovvero la più importante, non anche a quelle che vedevano coinvolte le formazioni minori esordienti, pulcini, juniores della stessa società proprio quelle, invece, che avevano giocato allorquando il G. non aveva ottemperato all'obbligo di presentarsi in Questura. 3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. La Corte si sarebbe determinata nel senso suddetto pur a fronte di una chiara lettera del provvedimento amministrativo, tale da imporre l'obbligo in oggetto con riguardo ad ogni incontro disputato da tutte le compagini calcistiche della ASD Caserta Calcio , comprese le formazioni minori. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. Occorre innanzitutto ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 . Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e , cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà dei legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 . In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile a l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato b l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542 Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760 . Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, la censura che il Procuratore generale muove al provvedimento impugnato appare infondata il ricorso, invero, pur deducendo un vizio motivazionale, di fatto sollecita al Collegio una diversa lettura in senso proprio del provvedimento questorile con data 12/6/2007, invocandone un'interpretazione alternativa a quella fornita dalla Corte territoriale. Il che, come accennato, non è consentito. A ciò si aggiunga, peraltro, che la stessa Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione del tutto congrua, adeguata e priva di vizi logico giuridici in particolare, ha evidenziato i diversi e non coincidenti ambiti in cui vengono ad operare le disposizioni del citato provvedimento , nella misura in cui il divieto di accesso riguarda le manifestazioni sportive che coinvolgono le compagini calcistiche della ASD Caserta Calcio , mentre l'obbligo di presentazione richiama la sola squadra dell'ASD Caserta calcio distinzione che questa Corte ha legittimamente accertato, attesa la natura della doglianza . Sì da giustificare l'interpretazione fornita, in forza della quale tale squadra coinciderebbe, necessariamente, soltanto con quella maggiore . D'altronde, osserva il Collegio, un'interpretazione più ampia imporrebbe che il G. avesse conoscenza delle date di tutti gli incontri ufficiali, nonché di tutte le amichevoli, disputate da qualsivoglia formazione interna alla ASD Caserta, dai pulcini alla primavera , dagli esordienti ai juniores, e che in tutte le occasioni si presentasse presso la Questura. Il che, all'evidenza, è contrario ad ogni logica, a muover da quella dello stesso provvedimento del 12/6/2007. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procuratore generale.