È escluso il caso fortuito se è ravvisabile la colpa del conducente in relazione all’evento dannoso

Il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11825, depositata il 20 marzo 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal gip presso il Tribunale di Crotone nei confronti dell’imputata, giudicata responsabile di omicidio colposo. All’imputata veniva ascritto di aver mantenuto una velocità di marcia non adeguata alle condizioni della strada, nel frangente a ridotta visibilità per la presenza di una nuvola di fumo, condizione che avrebbe imposto una ridottissima velocità. Contro tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione. Caso fortuito. Nell’esaminare il ricorso il Collegio ha ricordato in cosa consiste il caso fortuito, cioè quell’avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente. Ha precisato che il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, ma difetta la colpa, in quanto l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza questo, dunque, non è riconducibile all’attività psichica del soggetto. Conseguenza è che nel caso in cui all’agente possa essere attribuita una minima colpa in relazione all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45 c.p A parere del Collegio, la sentenza impugnata si è correttamente uniformata a tali principi. Colpa dell’imputata. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che era da escludersi, nel caso di specie, che l’imputata non avesse avuto la possibilità di avvistare preventivamente il fumo, tenuto conto dell’andamento rettilineo della strada e l’assenza di ulteriori ostacoli alla visibilità. Ha ravvisato, dunque, nella condotta dell’imputata la colpa consistita nell’aver comunque mantenuto una velocità inadeguata alle condizioni della strada. Per la Corte, l’imputata, data la scarsa visibilità, avrebbe dovuto procedere quasi a passo d’uomo . Pertanto, le censure mosse dall’imputata alla sentenza impugnata sono prive di fondamento ed è per questo che la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 febbraio – 20 marzo 2015, n. 11825 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone nei confronti di O.M., giudicata responsabile di omicidio colposo in danno di C.G Secondo l'accertamento condotto nei gradì di merito, il 9 luglio 2010 la O. si trovava alla guida dell'autovettura BMW 320 targata , quando, nel percorrere la strada provinciale 63 collideva frontalmente con la Fiat Panda targata che proveniva dalla opposta direzione, impattandola nella corsia di pertinenza di quest'ultima. All'imputata é stato ascritto di aver mantenuto una velocità di marcia non adeguata alle condizioni della strada, nel frangente a ridotta visibilità per la presenza di una nuvola di fumo condizione che avrebbe imposto una ridottissima velocità. 2. Con il ricorso per cassazione l'imputata deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'articolo 589 cod. pen. 2.1. Ad avviso dell'esponente la consulenza tecnica redatta dall'esperto del pubblico ministero è incorsa nella erronea trasposizione dei dati riportati sulla leggenda illustrativa posta a corredo dello schizzo planimetrico contenuto in un'informativa redatta dai Carabinieri di Crotone tale errore era stato decisivo nella determinazione della velocità di marcia della O. nel frangente del sinistro, determinata in 75-90 km/h. La Corte di appello avrebbe reso motivazione inadeguata ed inidonea sul punto, essendosi limitata a confermare la scelta operata dal giudice di prime cure, il quale aveva motivato l'opzione a favore della consulenza del pubblico ministero sulla base del fatto che i rilievi tecnici dei Carabinieri erano stati eseguiti nell'immediatezza mentre quelli del consulente della difesa erano privi di supporti probatori. Ma, rileva l'esponente, le censure difensive non erano dirette alle modalità di calcolo quanto al travisamento dei parametri sulla base dei quali quei calcoli erano stati eseguiti. La Corte d'appello ha omesso di argomentare il rigetto delle censure difensive. 2.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale in relazione all'articolo 45 cod. pen. La corte territoriale non ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno condotta ad escludere che nel caso di specie ricorra il caso fortuito l'esponente rimarca che la O. era uscita da una curva a destra e quindi non aveva avuto la possibilità di percepire la presenza del fumo. 2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha negato la concessione di tali attenuanti sul presupposto della gravità della colpa, colta tuttavia sulla scorta di un quadro probatorio inficiato da quanto si è espresso in precedenza e che, corretto, dimostrerebbe una minore responsabilità della O Inoltre la Corte distrettuale è incorsa nel vizio di contraddittorietà poiché ha negato le attenuanti generiche nonostante la pena sia stata condizionalmente sospesa. Per l'esponente la sospensione della pena evidenzia un giudizio sulla personalità positivo e quindi deve condurre alla concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 4.1. II primo motivo individua un vizio che, quand'anche sussistente, non risulterebbe tuttavia decisivo. Merita rammentare che non ogni vizio motivazionale é in grado di determinare l'annullamento della decisione ma solo quello che inficia la completezza della stessa, perché le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato non rispondono o non rispondono adeguatamente a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 2916 dei 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967 . Orbene. nel caso di specie la determinazione della esatta velocità di marcia della O., sulla quale insiste l'esponente, non é in alcun modo circostanza decisiva perché i giudici di merito non hanno ascritto all'imputata di aver mantenuto una velocità superiore a quella imposta nel tratto di strada 50 km/h ma a quella, ben minore, resa necessaria dalla contingente scarsa visibilità. Ha infatti affermato la Corte di Appello che la O. avrebbe dovuto procedere quasi a passo d'uomo . 4.2. II caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012, D'Amico, Rv. 254479 . Come è stato precisato in altra occasione, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 cod. pen. Sez. 4, Sentenza n. 19373 del 15/03/2007, Mollicone e altro, Rv. 236613 . La sentenza impugnata, nonostante l'inappropriato richiamo alla necessità dell'assenza di una relazione materiale tra agente ed evento, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, la Corte di Appello ha giudicato che, sulla scorta degli elementi acquisiti al processo, dovesse escludersi che la O. non avesse avuto la possibilità di avvistare preventivamente il fumo, tenuto conto dell'andamento rettilineo della strada e l'assenza di ulteriori ostacoli alla visibilità. Ha pertanto colto nella condotta dell'imputata la colpa consistita nell'aver comunque mantenuto una velocità inadeguata. La censura dell'esponente, per il quale la O. non potè avvistare il fumo perché immessasi sul rettilineo proveniente da una curva attiene al merito e risulta diretta a veder avallata da questa Corte una inammissibile ricostruzione alternativa dell'avvenimento. 4.3. Le doglianze che si muovono al trattamento sanzionatorio delineato dai giudici di merito trovano origine nel convincimento che i fatti si siano svolti in termini non coincidenti con quelli definiti dalla ricostruzione giudiziaria. Ne consegue che, caduto tale presupposto, quelle censure risultano manifestamente infondate. Quanto alla incompatibilità logica tra la concessione della sospensione condizionale della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, essa va esclusa, trattandosi di istituti che svolgono funzioni diverse, sulla scorta di presupposti differenti Sez. 1, Sentenza n. 6603 del 24/01/2008, P.G. in proc. Stumpo, Rv. 239131 . Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena al fatto ed al suo autore, permettendo la valorizzazione in chiave commisurativa di elementi - solitamente storicamente già realizzatisi - non positivizzati dalle norme che prevedono circostanze attenuanti. La sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico sul comportamento che in futuro il reo potrà tenere, al fine di evitare che l'esperienza della carcerazione possa produrre effetti deteriori, laddove già la sola minaccia di esecuzione della pena appare sufficiente a precludere la recidiva. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.