Scontro tra due veicoli, ferite mortali per una donna: conducente colpevole. Irrilevanti i ritardi terapeutici

Dopo i primi soccorsi sul luogo dell’impatto, la donna è stata trasportata prima in un ospedale, e poi in una seconda struttura per essere sottoposta a un delicato intervento. Tale elemento, però, ha solo comportato un possibile peggioramento delle sue condizioni. Resta indiscutibile il fatto che siano state le ferite subite a seguito dell’impatto a provocare la morte della donna.

Condotta folle, quella dell’automobilista, che, anche a causa della velocità eccessiva, perde il controllo della vettura, invade l’altra carreggiata e centra in pieno un veicolo – con sei persone a bordo – proveniente dalla direzione opposta. Drammatiche le conseguenze lesioni serie per cinque passeggeri, lesioni mortali per un sesto passeggero, una donna. Inevitabile la condanna dell’automobilista per omicidio. Irrilevante il fatto che la donna fu trasportata in ritardo in ospedale per essere operata agli arti inferiori, non essendo, la prima struttura contattata, dotata di una ‘Divisione di Ortopedia’ Corte di Cassazione, sentenza n. 9834, quarta sezione penale, depositata il 6 marzo 2015 . Scontro. Ricostruita nei dettagli la dinamica del terribile incidente stradale un uomo, alla guida di una ‘Volkswagen Golf’, ha imboccato ad alta velocità un tratto curvilineo sinistrorso e, viaggiando ad una velocità nettamente superiore al limite massimo di 50 chilometri orari , ha preso il controllo del veicolo , che modificando la sua originaria traiettoria, si poneva trasversalmente sulla strada e invadeva la carreggiata opposta , urtando violentemente contro la parte anteriore di una ‘Fiat 600’ – con a bordo sei persone – che proveniva dall’opposto senso di marcia . A subire le conseguenze più gravi è una donna a bordo del veicolo ‘Fiat’. Quest’ultima viene inizialmente condotta in un ospedale per i primi accertamenti , e poi in un secondo ospedale dove viene sottoposta ad un’operazione agli arti inferiori , operazione che, però, si rivela inutile, poiché, purtroppo, la donna muore, nel reparto di ‘Terapia intensiva’. Evidente, per i giudici di merito, la colpevolezza dell’uomo, condannato per omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sanzionato con la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione . Omicidio. Secondo l’uomo, però, è stato trascurato, dai giudici di merito, un particolare non secondario, ossia i ritardi terapeutici nell’assistenza alla donna. Senza questi ritardi , sostiene l’uomo, sarebbe stata possibile e probabile la sopravvivenza della vittima . Tale obiezione, però, viene ritenuta non plausibile dai giudici della Cassazione. Per questi ultimi, difatti, è acclarata la esclusiva responsabilità del conducente della ‘Golf’, alla luce della sua estremamente imprudente condotta di guida, a cagione dell’elevata velocità tenuta e della violazione di elementari regole della circolazione stradale . E questa visione non può essere modificata dalla constatazione del ritardo con cui la donna fu trasportata nel secondo ospedale, dove ella poté finalmente essere operata tale ritardo ha potuto sì provocare un aggravamento delle già precarie condizioni di salute della donna, però senza elidere il rapporto di causalità con la condotta tenuta dall’automobilista. È evidente, e indiscutibile, quindi, che la morte della donna trovò la sua diretta causa nelle ferite riportate a seguito del violento impatto delle automobili coinvolte nel sinistro stradale. E ciò è sufficiente per ritenere corretta, e definitiva, la condanna del conducente della ‘Golf’ per omicidio colposo .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 dicembre 2014 – 6 marzo 2015, n. 9834 Presidente Brusco – Relatore Massafra Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.M. avverso la sentenza emessa in data 5.11.2013 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma di quella in data 3.6.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Palmi, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al delitto di lesioni colpose plurime per difetto di querela e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta, condizionalmente sospendendola, in anni uno e mesi otto di reclusione per il residuo delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di Porcaro Caterina fatto del 9.4.2006 . 2. Secondo l'imputazione e quanto accertato dalla sentenza impugnata, il P., alla guida della propria autovettura VW Golf, percorrendo la SS 18 con direzione di marcia Gioia Tauro-Palmi, imboccando ad alta velocità un tratto curvilineo sinistrorso, per colpa consistita nella violazione degli obblighi di prestare adeguata attenzione a quanto accadeva sulla sede stradale, di procedere ad una velocità commisurata alle caratteristiche della strada e alle condizioni di visibilità in modo da conservare il controllo dei proprio autoveicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e comunque viaggiando ad una velocità nettamente superiore al limite massimo di 50 km/h, ed in ogni caso per negligenza, imprudenza ed imperizia, perdeva il controllo dei veicolo, modificando la sua originaria traiettoria e, proseguendo la corsa, si poneva trasversalmente sulla strada invadeva, così, la carreggiata opposta ed urtava violentemente contro la parte anteriore del veicolo Fiat 600 condotto da Spinoso Carmela con a bordo -lato passeggero anteriore Porcaro Caterina, proveniente dall'opposto senso di marcia, cagionando il ferimento della Spinoso e degli altri 5 passeggeri tra cui la Porcaro. Quest'ultima veniva condotta all'ospedale di Gioia Tauro per i primi accertamenti e, successivamente, all'ospedale di Polistena, ove decedeva nel reparto di terapia intensiva dopo esser stata sottoposta ad un'operazione agli arti inferiori. 3. II ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al rappresentato ragionevole dubbio circa l'ascrivibilità eziologica dell'evento morte a cause diverse dalla condotta colposa del P. e, segnatamente, ai segnalati ritardi terapeutici in assenza dei quali sarebbe stata possibile e probabile non molto probabile la sopravvivenza della vittima. Si duole, altresì, della violazione di legge in relazione all'ammissione e alla mancata esclusione della parte civile, già risarcita dalla compagnia assicuratrice, e dell'eccessività del risarcimento, nonché del vizio motivazionale e del travisamento della prova in relazione alla trascrizione dell'udienza dibattimentale dei 7.5.2008 in cui il patrocinatore delle parte civile aveva riconosciuto che le parti civili erano state risarcite benché nei minimi di polizza, senza con ciò rinunciare alla costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato. Considerato in diritto 4. II ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 5. Invero, le censure mosse hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale benché siano state da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Premessa la pacifica non essendo nemmeno stata contestata in questa sede esclusiva responsabilità del P., per la sua estremamente imprudente condotta di guida, a cagione dell'elevata velocità tenuta e della violazione di elementari regole della circolazione stradale, nella produzione del sinistro in occasione del quale la Porcaro rimase gravemente infortunata, di certo non è possibile ricondurre il decesso della giovane ad una causa indipendente ed eccezionale imputabile a colpa professionale di natura medica. La morte della Porcaro trovò la sua diretta causa nelle ferite riportate dal violento impatto delle auto coinvolte ciò i giudici di merito hanno correttamente evinto dalla chiara esposizione del perito T. il quale ha escluso, sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita, profili di colpa medica non essendo stato accertato con dati di fatto sia il colpevole errore diagnostico di alcun sanitario sia, ovviamente a fortiori, il nesso causale tra detto errore e il decesso . Il ritardo con cui la Porcaro fu trasportata all'ospedale di Polistena, non essendo quello di Gioia Tauro munito di una divisione di ortopedia, per essere operata agli arti inferiori, si atteggiò, come ripete la Corte territoriale richiamando le osservazioni peritali al riguardo, a causa di un possibile aggravamento delle già precarie condizioni di salute della giovane, senza però elidere il rapporto di causalità con la condotta di prima causazione dell'evento, tenuta dal P La frase adoperata dal perito, laddove ha affermato che in ipotesi di intervento chirurgico tempestivo effettuato presso una struttura di reparto idoneo al trattamento delle lesioni riportate, la sopravvivenza della paziente sarebbe stata solo possibile, ma non molto probabile , s'appalesa inappropriata ed incoerente per l'equivoca semantica lessicale e frasale. Infatti, benché sintatticamente possa portare ad intendere elidendo il non molto la probabilità pura e x semplice della detta sopravvivenza, questa è logicamente contraddetta dal precedente solo possibile, onde deve ragionevolmente ritenersi, anche alla luce delle successive precisazioni trattandosi di un intervento, già di per sé a rischio di mortalità , che non ad una tecnica probabilità cioè ad un'accentuata possibilità di verificazione intendeva riferirsi il perito, bensì alla mera verosimiglianza di essa da interpretarsi quindi non molto verosimile . Peraltro, la probabilità della riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta omissiva del medico alla quale si riferisce la nota sentenza Franzese Cass. pen. S.U. n. 30328 del 10.7.2002 pur richiamata in ricorso, è quella logica e comunque, I`alto grado di credibilità razionale che, nel caso di specie, per quanto sopra rilevato, deve escludersi ricorra all'esito degli accertamenti svolti dal perito. Dei resto, è stato evidenziato come, in ogni caso, non possa escludersi, al limite, l'incidenza concausale ma determinante della condotta colposa dell'imputato connotata dall'elevata velocità in violazione dei limiti imposti sul tratto di strada in questione nella produzione del sinistro, laddove gli eventuali profili di colpa dei sanitari si sarebbero comunque atteggiati a mere concause successive inidonee ad elidere il nesso di causalità rispetto alla condotta primariamente tenuta dall'imputato pag. 15 sent. . Quanto alla seconda censura, correttamente la Corte ha disatteso l'analoga doglianza formulata in quella sede, attesa la totale assenza di supporto documentale che nel caso di specie sarebbe stato indispensabile. Del resto, la circostanza che il patrocinatore delle parti civili abbia ammesso l'avvenuto risarcimento nei minimi di polizza ad opera della Compagnia assicurativa, non avendo le stesse parti civili rinunciato all'azione in sede penale, manifesta la palese non integralità del risarcimento assicurativo che la parte civile ha evidentemente accettato solo in via provvisoria e non già liberatoria e definitiva, riservando la prosecuzione dell'azione civile in sede penale. Insindacabile è, poi, l'ammontare della somma liquidata a titolo di danno nor patrimoniale, attesa la piena discrezionalità sul punto specifico del giudice di meritc Cass. pen. Sez. V, n. 35104 del 22.6.2013, Rv. 257123 che,peraltro, ne ha datc conto con congrua motivazione. 6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.