Ancora tre mesi di tempo per non essere punito, ma il datore di lavoro deve esserne informato

In materia di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, è prevista una causa di non punibilità se il datore di lavoro provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Il termine decorre dal momento in cui l’indagato o l’imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l’esclusione della pena.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8633, depositata il 27 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Salerno condannava il titolare di un’azienda per non aver pagato all’INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti giugno 2006 – giugno 2008 . L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo l’omessa notifica nei suoi confronti dell’avviso di accertamento della violazione, previsto dall’art. 1, comma 1- bis l. n. 638/1983, con l’invito a provvedere al pagamento entro il termine di tre mesi dalla notifica, costituente causa di non punibilità. Non ci sono formalità, ma alcuni dati sono fondamentali. La Corte di Cassazione sottolinea che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la comunicazione dell’accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o per mezzo di notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell’istituto previdenziale che di ufficiali di polizia giudiziaria. Tuttavia, deve contenere l’indicazione del periodo di omesso versamento, dell’importo, dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e dell’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1- bis , d.l. n. 463/1983, convertito in l. n. 638/1983 Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione . Conoscenza della causa di non punibilità. Il termine di tre mesi per corrispondere l’importo dovuto, ai fini dell’integrazione della causa di non punibilità, decorre dal momento in cui l’indagato o l’imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l’esclusione della pena. Nel caso di specie, dagli atti e dalle risultanze istruttorie non erano emerse prove dell’effettiva trasmissione della diffida all’imputato. Di conseguenza, non poteva ritenersi dimostrato che il pagamento non fosse stato tempestivo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo l’imputato non punibile per avvenuto versamento tempestivo del dovuto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 luglio 2014 – 27 febbraio 2015, n. 8633 Presidente Fiale – Relatore Savino Ritenuto in fatto e diritto G.E. , tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno emessa in data 15.10.013 a conferma della sentenza del 8.7.2010 con la quale il GUP del Tribunale della stessa città, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto il predetto colpevole del reato di cui agli arti 81 cpv., 2 co 1 bis l. 638/83 per avere, quale titolare di azienda, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, omesso il pagamento all'INPS delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo da giugno 2006 a giugno 2008 per un totale di Euro 5.869,00. Concesse le attenuanti generiche, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa. A sostegno del ricorso la difesa deduceva l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di accertamento della violazione previsto dall'art. 1 co. 1 bis L. 638/1983, con invito a provvedere al pagamento entro il termine di tre mesi dalla notifica, costituente causa di non punibilità. Rileva in proposito che, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa nell'appello, supportata anche da atti della Procura, quali la richiesta di copia della raccomandata in data 14.9.09 e della ricevuta in data 14.9.09, seguita da risposta negativa del funzionario dell'INPS quanto al mancato rinvenimento della richiesta raccomandata, e della nota della PG presso la Procura in cui si evidenziava che la Direzione provinciale del Tesoro aveva trasmesso un avviso di ricevimento di raccomandata ricevuta dall'imputato ove non era possibile evincere chi fosse il mittente, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione poco convincente in ordine alla ricezione dell'atto, desunto dal rinvenimento dell'avviso di ricevimento, elemento ritenuto sufficiente a dimostrare la effettiva trasmissione e ricezione della raccomandata contenente la contestazione della violazione e l'invito ad adempiere. Per cui non vi era ragioni di dubitare che l'avvenuto accertamento della violazione sia avvenuto proprio con quella raccomandata . Evidenziava il difensore l'illogicità della motivazione secondo cui, in presenza di un avviso di ricevimento, si debba presumere che vi sia anche la raccomandata e che essa avesse il contenuto tipico dell'avviso in questione che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, l'indicazione della sede dell'ente presso cui deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità. In definitiva, solo la produzione in giudizio da parte dell'accusa della raccomandata costituiva prova idonea dell'adempimento da parte dell'ufficio competente in ordine alla diffida ad adempiere e dell'esatto contenuto che essa deve avere a norma dell'art. 1 co 1 bis L. 638/83. Era onere dell'accusa fornire la prova della esistenza di tale condizione di procedibilità-punibilità con la produzione in giudizio della copia della raccomandata contenente la contestazione della violazione nei termini sopra indicati, e il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tale condizione che non poteva desumersi dal solo avviso di ricevimento in quanto non collegabile con certezza alla raccomandata e, peraltro, inidoneo a dimostrare, in assenza della raccomandata stessa, se il contenuto rispondesse ai requisiti richiesti dalla norma per l'operatività della condizione di non punibilità. La Corte di Appello ha ritenuto infondata la questione sollevata dalla difesa dell'imputato in quanto la prova della trasmissione e della ricezione della raccomandata contenente l'avviso di cui all'art. 2 co. 1 bis legge 638/1983, poteva agevolmente desumersi dall'informativa della Direzione provinciale del Lavoro di Salerno, ufficio da cui proveniva l'accertamento della violazione, che attestava l'avvenuta contestazione, ai sensi dell'ai 2 co. 1 cit l., mediante diffida, dell'omesso versamento dei contributi assicurativi comprese le ritenute contributive operate a carico dei lavoratori , al legale rappresentante della ditta G.E. , effettuata con raccomandata 46690 del 9.9.09 ricevuta il 14.9.09, nonché dall'acquisizione effettuata dal PM, dato che la raccomandata non era negli atti del suo fascicolo, della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, sottoscritta personalmente dall'imputato, da cui emergeva che il G. l'aveva effettivamente ricevuta in data 14.9.09. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Come è noto, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la comunicazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata mediante un verbale di contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale che di ufficiali di polizia giudiziaria, purché contenga l'indicazione del periodo di omesso versamento, dell'importo, dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e dell'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983 Cass. Sez. III n. 45923/2014 Sez. Un. n. 1855/2011 . Quanto a tale ultimo profilo, occorre rilevare che il termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato in esame decorre dal momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esclusione della pena. Cass. Sez. III n. 46169/2014 . Orbene proprio con riguardo a tale aspetto occorre rilevare come dagli atti e dalle risultanze istruttorie non emerga adeguata prova della effettiva trasmissione della diffida all'imputato con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato che il pagamento non sia stato tempestivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo l'imputato non punibile per avvenuto versamento tempestivo del dovuto.