‘Vedetta’ per la singola cessione di droga, ma parte integrante del gruppo che gestisce lo spaccio: confermati gli arresti domiciliari

Respinta la tesi difensiva dell’uomo, che puntava a vedere ridimensionata la propria posizione, e quindi ad ottenere l’azzeramento dei ‘domiciliari’. Decisive le videoriprese effettuate nella zona di spaccio sono emerse le sue condotte, tali da evidenziare una partecipazione piena all’attività portata avanti dal gruppo criminale. Rilevante anche il quantum della scorta di droga preparata ogni giorno per essere messa su piazza.

Organizzazione ‘imprenditoriale’ per lo spaccio di droga in Sicilia. Evidente la gravità della condotta messa in atto dai componenti del gruppo criminale – anche alla luce del quantum di sostanza stupefacente messa sul mercato quotidianamente –, e tra questi anche la persona che funge da ‘vedetta’. Ciò rende non discutibile la misura degli arresti domiciliari, vista la consistenza dell’accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti Cassazione, sentenza n. 8944, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Spaccio organizzato. A dare sostanza alle accuse, sia per il gip che per i giudici del Tribunale, sono le dichiarazioni di alcuni ‘collaboratori di giustizia’, da un lato, e le videoriprese disposte nell’area individuata quale luogo utilizzato per la vendita di singole dosi ai consumatori . Dalle immagini, difatti, è emerso che la attività era svolta in modo continuativo , e che le singole cessioni di marijuana agli acquirenti erano numerosissime e compiute da persone che si alternavano nelle attività con tale metodicità da dimostrare la esistenza di una precisa programmazione del lavoro . A completare il quadro, infine, anche l’esistenza di una precisa contabilità . E gli esiti delle osservazioni hanno anche permesso di constatare il ruolo costante di ‘vedetta’ svolto dall’uomo, destinatario, di conseguenza, della misura degli arresti domiciliari . Gruppo criminale. Ora arriva anche il parere dei giudici della Cassazione, i quali ritengono corretto il ‘peso specifico’ riconosciuto alle condotte tenute dall’uomo, il quale, pur essendo residente nella zona di spaccio , non si trovava certo per caso in quel quartiere della città Egli, difatti, come testimoniato dalla videoriprese, effettuava specifiche attività materiali , dimostrative della sua partecipazione alla attività di spaccio e della sua piena adesione al programma criminale . Non si può, quindi, parlare di singole condotte di spaccio in concorso . E tale considerazione, alla notevole quantità di droga messa in circolazione, rende evidente la gravità delle azioni dell’uomo, gravità tale da legittimare il ricorso agli arresti domiciliari . Sul nodo dell’aggravante della ingente quantità , peraltro, i giudici, replicando alle obiezioni mosse dall’uomo, spiegano che non bisogna considerare la sostanza oggetto della singola operazione di vendita , bensì della complessiva provvista di droga detenuta dal gruppo criminale per la vendita nell’arco della singola giornata .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 novembre 2014 – 27 febbraio 2015, n. 8944 Presidente Milo – Relatore Di Stefano Motivi della decisione Con ordinanza del 13 febbraio 2014, oggetto dell'odierna impugnazione, il Tribunale dei Riesame di Catania confermava la misura degli arresti domiciliari applicata dal gip del medesimo Tribunale il 9 gennaio 2014 nei confronti di B. D. per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per una serie di cessioni di ingenti quantitativi di marijuana. La prova dell'esistenza di tale associazione e della sua effettiva attività risultava innanzitutto da una serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, poi, dalle videoriprese disposte nella area della città di Catania individuata, sulla scorta delle citate dichiarazioni, quale luogo utilizzato dal gruppo criminale per la vendita di singole dosi a consumatori. Da tali video riprese risultava che la attività era svolta in modo continuativo, che le singole cessioni di marijuana agli acquirenti erano numerosissime e compiute da persone che si alternavano nelle attività con tale metodicità da dimostrare la esistenza di una precisa programmazione dei lavoro. A ciò si aggiungevano le intercettazioni ambientali che, a riprova del carattere organizzato della associazione, evidenziavano la esistenza di una precisa contabilità. La valutazione della corrispondenza tra le accuse dei collaboratori di giustizia e la quantità delle operazioni di vendita di droga rilevato con la videosorveglianza consentiva di ritenere confermata anche la entità dei traffico, indicata in un fatturato di € 5/7 milioni per anno. Il Tribunale dava anche atto che vi erano seri indizi in ordine al carattere di organizzazione armata, dimostrata da un sequestro di munizioni in data 7 giugno 2011 in un medesimo locale utilizzato, come dimostrato dalle riprese video, dagli associati come luogo di custodia dello stupefacente nonché da un sequestro di armi e munizioni dei 23 maggio 2011, evento che aveva giustificato l'arresto dell'affiliato M. G A carico del ricorrente vi erano sostanzialmente gli esiti delle osservazioni che dimostravano il suo ruolo costante di vedetta , Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava come le stesse modalità della condotta fossero indicative dei rischio di recidiva. Inoltre, a carico dei ricorrente, vi era il dato significativo di una condanna in primo grado per rapina e sequestro di persona Avverso tale ordinanza propone ricorso B. D. Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla affermazione di sussistenza di gravi indizi di responsabilità. Ritiene gli indizi non significativi a fronte di elementi di equivocità quali il fatto che il ricorrente abiti nella zona dello spaccio, essendovi ragione per trovarsi nella determinata zona. Inoltre, osserva, non è mai stato fermato né arrestato in tale contesto né vi sono intercettazioni che lo riguardino, non vi sono prove adeguate per il suo riconoscimento delle videoriprese e, comunque, non vi sono elementi adeguati per dimostrare il ruolo nella associazione, non essendo sufficiente la presunta attività svolta nel ristretto arco di sei giorni. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la aggravante di cui all'articolo 80 d.p.r. 309/90 non essendo provato il superamento della soglia di tale aggravante. Con terzo motivo deduce la mancanza di esigenze cautelari risultando peraltro non abbastanza valorizzato il dato della incensuratezza. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente indica una serie di elementi di fatto che verrebbero a smentire la correttezza della ricostruzione della sua responsabilità. Si tratta, invero, di argomenti in parte non valutabili in quanto attengono ad una valutazione delle prove e, per il resto, manifestamente infondati in quanto correttamente il Tribunale ha individuato una serie di elementi significativi, compreso il riconoscimento di persona nell' ambito delle videoriprese, che dimostrano come il ricorrente non si trovasse di passaggio ma compisse specifiche attività materiali che, valorizzate nel contesto, dimostravano la sua partecipazione alla attività di spaccio. Ne può ritenersi erronea la valutazione dei Tribunale che ha valorizzato la frequenza della attività di spaccio in un contesto di attività organizzata e non estemporanea per dimostrare la specifica adesione del ricorrente al programma criminale e non, invece, lo svolgimento di singole condotte di spaccio in concorso. Per quanto riguarda la contestazione della sussistenza della aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/1990, si tratta anche in questo caso di questione infondata. Il ricorrente ritiene che, per valutare la ricorrenza della quantità di droga al fine di ritenere integrata la predetta aggravante, si debba considerare la sostanza oggetto della singola operazione di vendita. La quantità di cui tenere conto è, invece, la complessiva provvista detenuta dal gruppo criminale per la vendita nell'arco della singola giornata. Considerato quindi il volume di vendite di cui si è appreso dai collaboratori di giustizia, che, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, ha trovato piena conferma della visione diretta dell'attività di spaccio, correttamente risulta contestata la aggravante in questione. È infondato anche il motivo relativo alle esigenze cautelare in quanto gli argomenti svolti dal giudice di merito privano di significato il tema della incensuratezza formale. Il Tribunale ha valorizzato corretti indici di pericolosità offrendo una motivazione adeguata, restando ovviamente esclusa la possibilità di un diverso apprezzamento dei materiale probatorio da parte di questa Corte. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.