Esibisce tesserino per intrufolarsi ad una festa. Induzione indebita o desistenza?

Affinché possa configurarsi una condotta di desistenza è necessario che l'azione tipica venga interrotta in assenza di fattori impeditivi e per effetto di una scelta volontaria dell'agente.

È ciò che afferma la sentenza n. 8625 della Corte di Cassazione, depositata il 26 febbraio 2015. Il caso. Il gip del Tribunale di Messina disponeva il non luogo a procedere nei confronti di D.P. per il delitto di cui agli artt. 56 e 319- quater c.p L'imputato, agente della Polizia Penitenziaria, tentava di entrare ad una festa per la quale era privo di invito esibendo il suo tesserino e cercando di usare la forza nei confronti della guardia giurata che presidiava l'ingresso. Il Giudice territoriale pronunciava sentenza di non luogo a procedere rilevando che D.P. aveva maturato una volontaria desistenza aveva, subito dopo i fatti, chiesto l'intervento della polizia e che il comportamento, al di là degli aspetti di opportunità e risibilità non appare volto a raggiungere una utilità giuridicamente significativa . Il pm proponeva ricorso osservando che la desistenza non era supportata da alcun atto di indagine e che il tentativo dell' imputato di entrare nel locale era fallito esclusivamente per la resistenza della guardia giurata. La sentenza, inoltre, sarebbe basata su valutazioni non pertinenti in merito alla risibilità del vantaggio che l'imputato cercava di perseguire. La desistenza volontaria . La Corte di Cassazione osserva che la desistenza ricorre solo quando la stessa azione tipica viene interrotta in assenza di fattori impeditivi e dunque per effetto di una scelta volontaria dello stesso agente . Rileva, inoltre, in aderenza ad un precedente orientamento sent. n. 36210/2014 che in sede di udienza preliminare il giudice deve valutare solo la ragionevole probabilità che il dibattimento culmini con un accertamento positivo circa il fondamento dell'ipotesi accusatoria e non anticipare in modo indebito il giudizio di merito. La Corte di Cassazione annulla, pertanto, la sentenza impugnata e rinvia per ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 gennaio – 26 febbraio 2105, n. 8625 Presidente Conti – Relatore Leo Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 7/05/2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha disposto non luogo a procedere nei confronti di D. P. riguardo al delitto di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen. La contestazione si riferisce ad un episodio avvenuto presso una struttura alberghiera nella quale si teneva una serata danzante ad inviti. P. si era presentato all'ingresso e, di fronte alla guardia giurata che selezionava gli accessi, aveva esibito il tesserino di agente della Polizia penitenziaria, sostenendo di avere diritto all'ingresso sebbene fosse privo di invito, ed usando anche la forza nei confronti dell'interlocutore, tentando di spostarlo per varcare l'ingresso. In esito all'udienza preliminare, il Giudice territoriale ha pronunciato sentenza ex art. 425 cod. pen., rilevando che dopo i fatti lo stesso P. aveva chiesto l'intervento della polizia, il quale però - se ben si comprende - risulterebbe privo di rilievo, essendo già maturata una volontaria desistenza dell'interessato. Testualmente, le righe finali del provvedimento due di dodici il comportamento, al di là degli aspetti di inopportunità e di risìbilità non appare volto a raggiungere una utilità giuridicamente significativa né insistito sotto il profilo della induzione . 2. Ricorre il Pubblico ministero, denunciando vizi di motivazione e violazioni della legge penale processuale e sostanziale. Il Giudice territoriale avrebbe derogato, senza per altro alcuna motivazione al proposito, la regola di giudizio tipica dell'udienza preliminare, ad esempio ipotizzando una desistenza senza alcun atto di indagine al proposito e, comunque, mediante una mera asserzione. L'irrilevanza della condotta ex art. 56, comma 3, cod. pen. sarebbe del resto esclusa dal fatto che la pretesa di entrare nel locale di intrattenimento senza averne il diritto era fallita solo per la resistenza opposta dalla guardia giurata, e che l'azione si era già esaurita quando P., per ragioni da accertare, aveva chiesto l'intervento della Polizia. La sentenza sarebbe fondata su osservazioni prive di pertinenza, non essendo ad esempio necessario che l'induzione del privato interlocutore sia perseguita con insistenza, o per conseguire un vantaggio che il giudice consideri meno risibile della partecipazione ad una festa, in assenza per altro di pur minimi riferimenti al criterio della offensività. Il provvedimento impugnato, in sostanza, sarebbe privo di effettiva motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Il Giudice del rinvio - posto dall'annullamento nella posizione in cui si trovava in esito alla discussione - dovrà deliberare sulla richiesta di rinvio a giudizio prestando il necessario ossequio alla regola di giudizio indicata nell'art. 425 cod. proc. pen., e nel contempo conformando la motivazione del proprio provvedimento al modello normativo, che esige completezza, linearità dell'argomentazione, coerenza e, in ultima analisi, comprensibilità. Lo stesso Giudice inoltre, con l'occasione, avrà modo di verificare la congruenza della qualificazione giuridica conferita al fatto, ciò che non risulta essere avvenuto nell'assunzione del provvedimento di cui si tratta. 2. Va notato in effetti, a tale ultimo proposito, che non si comprende il senso dell'attuale imputazione. La guardia giurata coinvolta nel fatto ha riferito agii agenti di polizia che, a quanto pare non per la prima volta, P. aveva preteso di entrare nella discoteca, senza averne il diritto, sol perché appartenente alla Polizia penitenziaria. Nell'occasione, P. avrebbe finanche cercato di usare la forza, e cioè di spostare fisicamente il suo interlocutore, senza per altro riuscirvi, ed aveva poi richiesto egli stesso l'intervento di una pattuglia di polizia. Ora, a parte il fatto - messo in luce dal ricorrente - che non si vede come nel caso di specie possa tecnicamente parlarsi di desistenza infra , andrebbe verificata l'esattezza del riferimento alla figura di reato delineata all'art. 319quater cod. pen. Se è vero che P., secondo la ricostruzione accusatoria, mirava a conseguire una utilità indebita l'accesso alla discoteca , restava e resta da stabilire la rìconducibilità della sua pretesa ad un abuso della qualità o della funzione. Ma prima ancora, e radicalmente, va notato come la norma evocata si caratterizzi per uno scambio , sia pure non paritario, tra promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico rispetto alla concussione. Tanto questo è vero che, a norma del comma 2 dell'art. 319-quater cod. pen., anche l'extraneus è assoggettato a punizione, e non certo sulla sola base della violazione di un generico dovere di resistere alle richieste indebite di un pubblico ufficiale. Se allora è concepibile in astratto un tentativo di indebita induzione ad esempio, attraverso messaggi di valenza intimidatoria non recapitati al destinatario , resta chiara l'estraneità alla fattispecie dei casi nei quali la promessa o la prestazione non intervengono proprio perché l'extraneus resiste alla sollecitazione, e non avrebbe d'altronde alcun proprio interesse da soddisfare attraverso il rapporto instaurato con l'agente pubblico. Il Giudice del rinvio dovrà valutare, quindi, l'attuale qualificazione del fatto, ad esempio attraverso l'effettuazione di un semplice test se sarebbe stata configurabile a carico della guardia giurata una responsabilità ex art. 319-quater, comma 2, cod. pen. qualora la stessa, anziché opporsi alla pretesa di P., l'avesse lasciato entrare. Nel caso in cui dovesse concludersi per l'assenza dell'abuso funzionale e/o dell'oggetto tipico della relazione instaurata dalla pressione induttiva, per il fatto residuerebbero nella specie altre possibili qualificazioni, ad esempio ex artt. 56 e 610 cod. pen. 3. Si accennava all'istituto della desistenza, ed è probabilmente su tale istituto che, in effetti, il Giudice procedente ha fondato la propria decisione. Si allude ad una probabilità perché la motivazione è talmente criptica e contratta che non è dato trarne alcuna conseguenza sicura il che, naturalmente, segna ex se la sorte del provvedimento impugnato . Se è vero che nel dispositivo della sentenza si allude ad un fatto insussistente, e non ad un fatto non punibile così come si sarebbe dovuto fare in caso di provvedimento ricognitivo della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 56 cod. pen. , è vero anche che il Giudicante allude alla richiesta dell'intervento della polizia come ad una condotta di desistenza sia pure col prudenziale ricorso al termine sostanziale . Inutile il tentativo di approfondire il senso della subordinata logica la chiamata della polizia rileverebbe sotto un profilo soggettivo se non vi fosse stata sostanziale desistenza per effetto della medesima chiamata Basterà ricordare la desistenza non ricorre tutte le volte che l'agente rinuncia ad ogni umana possibilità di perfezionare l'offesa al bene giuridico, ma solo quando la stessa azione tipica viene interrotta, in assenza di fattori impeditivi e dunque per effetto di una scelta volontaria anche se non necessariamente spontanea dello stesso agente. Non infliggere il colpo mortale, pur avendo ancora la vittima ferita a propria disposizione, non esclude ovviamente la punibilità del tentativo di omicidio. Nella sentenza impugnata, che manca addirittura dell'enunciato della norma applicata, manca a maggior ragione una seria analisi della fattispecie e della relativa qualificazione giuridica. 4. Le notazioni di chiusura del provvedimento potrebbero evocare altri istituti giuridicamente rilevanti, perfino quanto all'espressione stigmatizzata dal ricorrente cioè l'allusione alla risibilità , riferibile forse al tema dell'offesa, visto che si accompagna al rilievo che l'utilità perseguita da P. non sarebbe stata giuridicamente significativa mentre l'induzione non insistita pare ricondurre alla desistenza . Il carattere criptico dei rilievi esime tuttavia da ogni approfondimento circa il merito dell'ipotetica valutazione giuridica compiuta dal Giudice procedente. 5. Quest'ultimo del resto - come risulta evidente per l'assenza grafica dì qualsiasi considerazione, anche la più seriale ed indeterminata, sulla regola di giudizio per l'udienza preliminare - ha intesto formulare un giudizio sul merito del fatto, in assenza per altro di ogni ricostruzione critica del fatto medesimo. Va ricordato allora che, per quanto le riforme dei 1999 abbiano potenziato la funzione deflativa dell'udienza preliminare, inducendo finanche a considerare per certi versi assimilabile al giudizio di merito la valutazione demandata al giudice, quest'ultimo non è chiamato ad apprezzare la colpevolezza dell'imputato, ma solo la ragionevole probabilità che il dibattimento culmini con un accertamento positivo circa il fondamento dell'ipotesi accusatoria da ultimo, e tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 36210 del 26/06/2014, rv. 260248 . Per essere conforme a diritto, la sentenza di non luogo a procedere deve essere sorretta da una valutazione conforme alla regola indicata, senza indebite anticipazioni del giudizio di merito, e dunque deve maturare per l'argomentata convinzione che la ritenuta carenza di elementi per la condanna resterebbe tale anche in esito ad un dibattimento e ad un'istruttoria condotta secondo linee ragionevolmente concepibili. La relativa motivazione deve dunque, e sia pure in termini eventualmente sintetici, enunciare il giudizio di inutilità del dibattimento. Nel caso di specie, come ampiamente si è visto, non v'è stata osservanza né della regola di giudizio, né del pertinente modello di motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.