Melania Rea uccisa da Parolisi in un momento di aggressività. Negata l’aggravante della crudeltà

Pena da rideterminare rimessi in discussione i trent’anni di reclusione decisi in secondo grado. Evidente la colpevolezza dell’uomo. Chiarissimo il materiale probatorio messo sul tavolo dall’accusa. E proprio la ricostruzione dell’efferato episodio porta a negare sia la premeditazione che la crudeltà nella condotta di Parolisi.

Ergastolo in primo grado, trent’anni di reclusione in secondo grado, e ora pena da ricalcolare, in diminuzione. Ciò perché due dati, hanno sancito i giudici della Cassazione, sono certi primo, Salvatore Parolisi è colpevole dell’omicidio della moglie, Melania Rea secondo, nonostante l’efferatezza del terribile gesto – sul corpo della donna furono ritrovati i segni di ben trentacinque coltellate! –, è da escludere l’aggravante della crudeltà. E proprio quest’ultimo elemento – che rappresenta l’unica novità di rilievo rispetto alle valutazioni e alla decisione di secondo grado – obbligherà ora i giudici della Corte d’appello a riesaminare la vicenda per definire il trattamento sanzionatorio da applicare a Parolisi Corte di Cassazione, sentenza n. 8163, prima sezione penale, depositata oggi . Rabbia e violenza. Non più discutibile, quindi, per i giudici del ‘Palazzaccio’, la colpevolezza di Parolisi. Linea di pensiero comune, a questo proposito, tra primo, secondo e terzo grado l’uomo è responsabile per il delitto di omicidio volontario , avendo ucciso, alla fine di aprile del 2011, la moglie. Strumento utilizzato per compiere l’assassinio un’arma da punta e taglio, che procurava complessivamente trentacinque ferite in diverse parti del corpo della donna, così da determinare anemia emorragica acuta causa della morte. Corposo, dettagliato, inequivocabile, in sostanza, il materiale probatorio messo sul tavolo dall’accusa – e valutato con attenzione dai giudici della Cassazione –, tale da non consentire discussioni sulla colpevolezza di Parolisi. Però, paradossalmente, proprio la ricostruzione dell’efferato omicidio, come delineata dall’accusa, si rivela favorevole all’uomo. Quest’ultimo, in sostanza, ha agito senza una preordinazione del delitto , senza una deliberata e meditata scelta di liberarsi di un ostacolo – la moglie – rispetto alla relazione extraconiugale da lui intrattenuta da tempo. Difatti, viene sancito, la coppia creata fuori dalle mura domestiche non rappresenta un movente , bensì un antecedente logico e storico di un profondo disagio personale, che, nel determinare una strettoia emotiva, ben può avere determinato quelle particolari condizioni di aggressività concretizzatesi nel momento del delitto . Di conseguenza, il delitto compiuto da Parolisi, spiegano i giudici della Cassazione smentendo le valutazioni compiute in appello, è stato frutto di dolo d’impeto , inquadrabile come risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno , senza, come detto, alcuna programmazione preventiva . E anche le modalità esecutive alimentano la considerazione di un’azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di slatentizzazione di rabbia e aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati , il cui numero è indicativo anch’esso del dolo d’impeto . Senza dimenticare poi che la sede delle lesioni – al tronco e in zona sternale, per lo più – non risulta indicativa di alcun ulteriore determinismo volitivo su questo fronte, in particolare, le lesioni al collo o al volto risultano tutte superficiali e probabile frutto della concitazione lesiva , e portano ad escludere la sussistenza dell’ipotesi del tentativo di scannamento originariamente attribuito al Parolisi. All’interno di questo quadro, va esclusa l’aggravante della crudeltà, anche perché la mera reiterazione dei colpi pur consistente, in tal caso non può essere ritenuta fonte di aggravamento della pena in un contesto sorretto dal dolo d’impeto e dal finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica . E, viene aggiunto, anche l’abbandono in stato agonico della vittima è condotta ricompresa nel finalismo omicidiario, non potendo assimilarsi la crudeltà all’assenza di tentativi di soccorso alla vittima . Cade, quindi, l’ aggravante della crudeltà , sanciscono i giudici della Cassazione. E di questa decisione dovranno ora tenere conto i giudici della Corte d’appello, i quali dovranno rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di Parolisi.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 – 24 febbraio 2015, n. 8163 Presidente Giordano – Relatore Magi