La parte civile può impugnare la pronuncia sulla liquidazione delle spese a suo favore

La domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell’ambito di un processo instaurato nella forma del patteggiamento, è estranea all’accordo intercorrente tra imputato e pm, dovendo il giudice provvedere su tale richiesta con pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna, avverso la quale la parte civile ha il diritto di proporre impugnazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7989/15, depositata il 23 febbraio. Il fatto. Nell’ambito di un procedimento penale instaurato con le forme previste dall’art. 444 c.p.p., viene pronunciata sentenza di condanna dell’imputato, comprensiva della condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Quest’ultima impugna la pronuncia in Cassazione censurandone sia l’omessa specificazione delle varie voci che concorrono a formare l’importo totale delle spese liquidate in suo favore, sia l’omessa motivazione circa la quantificazione delle predette spese in misura inferiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal d.m. n. 55/14, che infine per il mancato riconoscimento del rimborso delle spese forfettarie periste dall’art. 2 del citato d.m Legittimazione della parte civile ad impugnare la condanna alle spese. La Suprema Corte coglie l’occasione per ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale relativa ai principi che regolano il tema. La domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile in un processo instaurato con le forme del patteggiamento, è estranea all’accordo intercorrente tra imputato e pm, con la conseguenza per il giudice di dover provvedere sulla richiesta con pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna Corte di Cassazione, sentenza n. 40288/11 . Su questo capo della sentenza la parte civile è quindi legittimata a formulare i rilievi attinenti alle voci di spesa, dovendo il giudice comunque fornire un’adeguata motivazione sulla congruità delle spese liquidate. I nuovi criteri per determinare i compensi professionali. Nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali operata dal d.l. n. 1/12, i predetti principi sono ribaditi dalla S.C I nuovi parametri per la determinazione dei compensi dei professionisti dovranno dunque trovare applicazione ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme, ancorché la prestazione abbia avuto inizio precedentemente. Con le nuove disposizioni è venuto meno il vicolo dei limiti minimi e massimi fissati dalle tariffe professionali, ma per il giudice permane comunque l’onere di far riferimento ai parametri stabiliti dal d.m. n. 140/12, fornendo specifica ed adeguata motivazione sul loro utilizzo. Da una lettura sistematica della fonte appena richiamata, risulta che la determinazione del compenso, anche con riferimento alla prestazione del difensore della parte civile, deve necessariamente riferirsi all’impegno profuso nelle varie fasi del procedimento, tenendo conto della natura, complessità e gravità dello stesso, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione ed infine dei risultati e vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Si tratta in ogni caso di criteri non vincolanti per il giudice, il cui onere di motivazione dovrà però essere ancora più pregnante nel caso in cui decida di discostarsene. Il rimborso delle spese forfettarie. Infine, per quanto riguarda il rimborso forfettario delle spese generali, originariamente abrogato dal d.m. 140/12 ma poi reintrodotto dalla l. n. 247/12, viene richiamato il consolidato principio per cui questa voce patrimoniale costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali in misura predeterminata dalla legge nel 12,5% del totale delle voci e spetta dunque automaticamente al professionista, anche in assenza di specifica allegazione e di apposita istanza, ritenuta implicita. I giudici di merito nel caso concreto hanno liquidato le spese processuali a favore della parte civile discostandosi in maniera sensibile dai valori medi indicati dalle tabelle di riferimento, omettendo inoltre di liquidare le spese generali e di fornire una motivazione adeguata, risultando in tal modo integrato il vizio sostanziale prospettato dal ricorrente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice civile in grado di appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 – 23 febbraio 2015, numero 7989 Presidente Sirena – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. N.M. , in qualità di parte civile, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/07/2014 dal Tribunale di Busto Arsizio ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.penumero nei confronti di R.A. , imputato dei reati previsti dagli articolo 189, commi 1,6 e 7 e 186, commi 2 lett.c e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, applicando la pena concordata dalle parti e condannando l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 350,00 oltre accessori di legge. 2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla omessa specificazione delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo delle spese liquidate in favore della parte civile, sia con riguardo alla omessa motivazione della quantificazione delle spese in misura inferiore ai minimi tabellari previsti dal d.m. 10 marzo 2014 numero 55, nel rispetto di quanto previsto dagli articolo 12, 16 e 28, sia con riguardo all'omesso riconoscimento del diritto al rimborso delle spese forfettarie previsto dall'articolo 2 d.m. numero 55/2014. 3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Eduardo Scardaccione, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che seguono. 1.1. Occorre premettere, in punto di ammissibilità del ricorso in via generale, che, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 576 cod.proc.penumero , la parte civile ha diritto di impugnare la quantificazione delle spese liquidate a suo favore ed a carico dell'imputato con la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.penumero , sebbene con questa il giudice non decida, per espressa disposizione di legge, sulla domanda da essa introdotta nel giudizio penale Sez. 5, numero 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259100 Sez. 5, numero 30414 del 13/04/2011, Ramella, Rv. 250574 . 1.2. In particolare, quanto alla prima censura, concernente l'omessa specificazione delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo delle spese liquidate in favore della parte civile, deve constatarsi che la mancata indicazione delle singole voci della tariffa, così come dovrebbero risultare dalla nota spese, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, rende la censura inammissibile Sez. I civile, numero 20808 del 2/10/2014, Rv. 632497 . 2. Le altre doglianze del ricorrente sono, invece, fondate. 2.1. Come ricordato anche in una pronuncia del 2011 delle Sezioni Unite Sez. U, numero 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi, Rv. 250680 , va considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'articolo 444 cod.proc.penumero è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato, per cui il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna, soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo su questo capo della sentenza la parte interessata imputato o parte civile che sia è, pertanto, legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione. 2.2. Correlativamente sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive Sez. 5, numero 39208 del 28/09/2010, Filpi, Rv. 248661 Sez. 2, numero 26264 del 5/06/2007, Tropea, Rv. 237168 Sez.6, numero 7902 del 3/02/2006, Fassina, Rv. 233699 . 3. Questi oramai consolidati principi non hanno, peraltro, perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'articolo 9, comma, 1, decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, conv. con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, ed anzi devono essere ribaditi, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento. 3.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite civili, agli effetti dell'articolo 41 d.m. 20 luglio 2012, numero 140, che ha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, i nuovi parametri, sui quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata Sez. U civili, numero 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533 . 3.2. Sebbene il giudice non sia più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle tariffe, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, citato decreto-legge numero 1/2012, ai parametri stabiliti nel d.m. 20 luglio 2012, numero 140 e, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione. 3.3. Dal combinato disposto degli articolo 1, 12, 13 e 14 del suddetto decreto si evince, infatti, la necessità di determinare il compenso, anche del difensore della parte civile, in relazione all'impegno profuso nelle diverse fasi del procedimento così come enucleate dalle disposizioni citate, tenendo conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 3.4. Con particolare riferimento al punto della decisione che qui interessa, nella Tabella B allegata al d.m. numero 140/2012 sono elencati quei parametri specifici per la determinazione nel compenso” evocati nel precedente articolo 14, comma 1, come valori medi di riferimento per la liquidazione. Come precisato dall'articolo 1, comma 1, del decreto, peraltro, si tratta di valori non vincolanti per il giudice, il quale nel discostarsene deve, comunque, indicare le ragioni per cui ha ritenuto, nel caso concreto, opportuno non tenerne conto al fine di un più corretto adeguamento del compenso liquidato all'effettivo contenuto della prestazione professionale. 4. Occorre, inoltre, sottolineare che i parametri ministeriali di cui al d.m. numero 140/2012, abrogando la vecchia distinzione tra diritti ed onorari, avevano anche eliminato il pagamento in favore degli avvocati delle spese generali cosiddetto rimborso forfettario sino ad allora calcolato nella misura del 12,5% sulla somma delle due voci Sez. 4, numero 9357 del 15/01/2014, Orlando, Rv. 259099 . L'articolo 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, numero 247 ha reintrodotto la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate spese generali, operante in virtù della norma transitoria dettata all'articolo 28 per le liquidazioni successive al 3 aprile 2014, data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014 numero 55, di cui al comma 6 del citato articolo 13, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie Sez. 2, numero 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv.257493 . Ed è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il rimborso cosiddetto forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. 5. Applicando tali principi al caso in esame, il Tribunale di Busto Arsizio ha provveduto a determinare in maniera globale l'entità delle spese sostenute dalla parte civile, discostandosi in maniera sensibile dai parametri medi indicati nella menzionata Tabella B ed omettendo di liquidare le spese generali, risultando evidente tanto il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente quanto la violazione dell'articolo 2 d.m. numero 55/2012, a mente del quale Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”. 5.1. Stabilita dunque, alla stregua delle notazioni che precedono, la sussistenza dei suddetti vizi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile con rinvio al giudice civile, a norma dell'articolo 622 cod.proc.penumero . 5.2. Quanto all'applicabilità di tale ultima disposizione, il Collegio provvede in conformità all'indirizzo, avvallato anche dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 , per il quale, in tema di patteggiamento, allorché la Corte di Cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale se la relativa statuizione manchi del tutto, mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base al predetto articolo 622 cod.proc.penumero , laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il quantum effettivamente liquidato dal giudice Sez. 5, numero 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259100 Sez. 6, numero 7519 del 24 gennaio 2013, Scapoli, Rv. 255125 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.