Sfrutta una temporanea distrazione per rubare il portafoglio: tiro mancino ... e furto con destrezza

Sussiste la circostanza aggravante della destrezza nei casi in cui la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizza approfittando delle condizioni più favorevoli per cogliere l’attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, quindi, di una condizione di attenuata difesa. Tale è il caso di chi perde di vista il bene, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l’immediato ricongiungimento con essa.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7321, depositata il 18 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Cagliari condannava un imputato per il reato di furto, riconoscendo anche l’aggravante della destrezza. Secondo l’accusa, l’uomo, dopo essere entrato in un negozio, approfittando del temporaneo allontanamento della proprietaria a causa di alcuni rumori in strada , le aveva rubato il portafoglio. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando il riconoscimento dell’aggravante della destrezza. Momento di distrazione. La Corte di Cassazione ricorda che sussiste la circostanza aggravante della destrezza nei casi in cui la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizza approfittando delle condizioni più favorevoli per cogliere l’attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, quindi, di una condizione di attenuata difesa. Tale è il caso di chi perde di vista il bene, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l’immediato ricongiungimento con essa. Approfittarsi di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva punita più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Questa aggravante non ricorre se il derubato si trova in un altro luogo, anche se contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l’azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, poiché in tali circostanze la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell’eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità in assenza di tale controllo. Nel caso di specie, l’azione del ricorrente era stata molto repentina, in quanto l’uomo aveva approfittato della momentanea distrazione della donna, attirata da dei rumori provenienti dalla strada, si era introdotto nel negozio, sottraendo il portafoglio dalla borsa della donna. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 dicembre 2014 – 18 febbraio 2015, n. 7321 Presidente Zaza – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/02/2014 la Corte d'appello di Cagliari, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di T.F., in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen., per essersi impossessato di un portafoglio di F.G., dopo essersi introdotto nel negozio di quest'ultima e avere approfittato del temporaneo allontanamento di quest'ultima, provocato dall'esistenza di alcuni rumori per strada. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste la circostanza aggravante della destrezza, qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi approfittando delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa l'approfitta mento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto Sez. 5, n. 11079 del 22/12/2009 - dep. 23/03/2010, Bonucci, Rv. 246888 . In definitiva, è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare la suddetta attenzione Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Rainart, Rv. 257948 . Approfondendo il significato della destrezza, si è altre volte chiarito che non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio Sez. 5, n. 16276 del 16/03/2010, Carelli, Rv. 247262, la quale ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva ritenuto configurabile l'aggravante in questione nei confronti dell'imputato che si era impossessato di un marsupio, asportandolo dalla camera dell'ospedale in cui la vittima era ricoverata, approfittando dell'assenza di quest'ultima che si era recata in bagno . Il significato della regola interpretativa riposa, in conclusione, sul dato che la destrezza ricorre quando l'autore approfitti delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo Sez. 5, n. 19344 del 11/02/2013, T., Rv. 255380 cit., secondo cui non sussiste l'aggravante della destrezza nella ipotesi di furto commesso all'interno degli spogliatoi di un campo sportivo approfittando del concomitante svolgimento della partita di calcio, difettando il requisito necessario della vigilanza del possessore contestuale alla condotta furtiva si veda anche Sez. 5, n. 12473 del 18/02/2014, Rapposelli, Rv. 259877, secondo cui non sussiste l'aggravante della destrezza nel caso di furto di materiale informatico detenuto da un operatore di società incaricata del servizio di fonoregistrazione all'interno di un'aula di tribunale ed eseguito in un momento in cui il detentore del bene è assente e l'aula non è sottoposta al controllo di terzi . Nella specie, la Corte territoriale ha sottolineato, in punto di fatto, la particolare repentinità dell'azione dell'imputato, il quale, approfittando della momentanea distrazione della persona offesa, attratta dai rumori provenienti dalla strada, si era introdotto nel negozio, sottraendo il portafoglio dalla borsa della donna. È, dunque, puntualmente stata ravvisata quella temporanea perdita di controllo del bene, non preclusiva di un rapido ed immediato ricongiungimento con esso, che connota, in termini di maggiore gravità, la condotta dell'agente che sfrutti tale momento per portare a compimento il proprio fine illecito. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.