Affidamento incolpevole del credito garantito nel caso di fusione di istituti bancari

La particolare modalità della cessione del credito avvenuta in blocco” rende concretamente inesigibile in capo al cessionario la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria correlati ai crediti ceduti, rilevando che essa obiettivamente influisce sull’onere di diligenza richiesto che deve essere valutato ai fini dell’accertamento della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

Buona fede ed affidamento incolpevole. Con la sentenza n. 6291 depositata il 12 febbraio 2015, la sez. I Penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di accertamento della condizione di buona fede e dell’affidamento incolpevole del creditore ipotecario. In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che, nel caso in cui una banca mutuante avesse ceduto pro soluto il credito, anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca deve ritenersi condizionata dall’accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente. Gli Ermellini, tuttavia, riferendosi al caso di specie, osservano che la particolare modalità della cessione del credito avvenuta in blocco” rende concretamente inesigibile in capo al cessionario la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria correlati ai crediti ceduti, rilevando che essa obiettivamente influisce sull’onere di diligenza richiesto che deve essere valutato ai fini dell’accertamento della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Strumentalità tra credito e attività illecita. Nel caso di specie il Tribunale territoriale aveva respinto la domanda di ammissione al credito avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 199 e ss. l. n. 228/2012, da un istituto bancario, garantito da ipoteca iscritta sin dal 1981, su alcuni beni immobili, oggetto di confisca, in relazione ad un mutuo fondiario concesso da altro istituto bancario. L’istante era subentrato nel 2006 per atto di fusione all’altro istituto bancario, mentre i beni gravati da ipoteca erano stati sequestrati nel 1998 e successivamente confiscati, con provvedimento divenuto in seguito irrevocabile nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti dei proprietari del bene. Il nodo del giudizio” di merito si focalizza sulla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti normativamente per l’ammissione del credito del terzo ed, in particolare, la mancanza di rapporto di strumentalità tra il credito in questione e l’attività illecita dei soggetti nei confronti dei quali era stata disposta la confisca, ovvero la buona fede del creditore nell’avere ignorato tale strumentalità. Si accerta infine che all’epoca in cui l’istante era subentrato nella gestione del credito le vicende giudiziarie dei soggetti proprietari degli immobili erano ampiamente note in ragione della conclamata appartenenza ad un sodalizio mafioso. Da qui la decisione del giudice di merito che riteneva, essendo intervenuta una cessione in blocco pro soluto dell’intero pacchetto di crediti dell’istituto dante causa, avere omesso il cessionario qualsiasi forma di controllo sulla possibilità di riscuotere il credito, accollandosi i rischi connessi alla eventualità che il credito non fosse recuperabile. Ciò che esclude, a parere del tribunale, la buona fede dell’istante. Cessione in blocco e verifica dei presupposti di legge. In sede di ricorso per cassazione presentato dall’istituto bancario, i giudici di Piazza Cavour affermano e richiamano i principi riportati all’inizio di questo commento, ritenendo il ricorso stesso fondato. Infatti, nel caso di specie, come si legge nel testo della sentenza, il tribunale non soltanto ha operato una valutazione dei presupposti per l’ammissione del credito senza prendere in considerazione l’incidenza della cessione in blocco dei crediti sull’onere di diligenza del cessionario, ma soprattutto, come sostenute nelle doglianze della ricorrente, non ha tenuto conto e non ha verificato se vi fosse stata una cessione di crediti ovvero una fusione per incorporazione tra i due istituti bancari, con la conseguente successione della Banca istante in tutti i rapporti attivi e passivi dell’originario istituto. Da qui l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale territoriale che dovrà verificare la premessa del trasferimento del credito in capo alla ricorrente a seguito della fusione degli istituti di credito e procedere all’accertamento dei presupposti di legge per l’ammissione del credito.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 novembre 2014 – 12 febbraio 2015, n. 6291 Presidente Giordano – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento emesso all'esito della udienza camerale del 14.1.2014, il Tribunale di Roma, respingeva la domanda di ammissione del credito avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 199 e ss. legge n. 228 del 2012, dall'istituto Banca Intesa San Paolo s.p.a., garantito da ipoteca iscritta il 23.1.1981, sui beni immobili siti in Fiuggi, oggetto di confisca, in relazione al mutuo fondiario per l'importo di lire 400.000.000 concesso dall'istituto San Paolo di Torino a B.M Premetteva che l'istante Banca Intesa San Paolo s.p.a. era subentrata nel 2006 per atto di fusione per incorporazione all'istituto San Paolo IMI s.p.a. e che i beni gravati dalla suddetta ipoteca erano stati sequestrati il 10.9.1998 e poi confiscati con provvedimento del 14.2000, divenuto irrevocabile, ai sensi della legge n. 575 del 1965, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti C.M. e C.G. inoltre, i medesimi beni erano stati oggetto di sequestro e confisca disposti dal Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico della predetta Ciarlante. Ritenuta, quindi, la propria competenza e l'ammissibilità dell'istanza, tempestivamente depositata nel termine previsto dall'art. 1 comma 199 legge n. 228 del 2012, il tribunale rilevava che, ai sensi della richiamata normativa, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 per l'ammissione del credito del terzo ed, in particolare, la mancanza di rapporto di strumentalità tra il credito in questione e l'attività illecita dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la confisca, ovvero la buona fede del creditore nell'avere ignorato tale strumentalità. Affermava, quindi, che all'epoca in cui l'istituto istante era subentrato nella gestione del credito le vicende giudiziarie della Ciarlante, socia della società che aveva acquistato gli immobili unitamente alla madre, mera prestanome in quanto anziana impossidente, erano ampiamente note in ragione della conclamata sua appartenenza ad un sodalizio mafioso. Riteneva, quindi, il tribunale che, essendo intervenuta una cessione in blocco pro soluto dell'intero pacchetto di crediti dell'istituto dante causa, il cessionario aveva omesso qualsivoglia forma di controllo sulla possibilità di riscuotere il credito, accollandosi i rischi connessi alla eventualità che il credito non fosse recuperabile e che tanto esclude la buona fede dell'istante. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, la Banca Intesa San Paolo s.p.a. denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Lamenta che il tribunale non ha considerato che le indagini svolte a carico della titolare della società che aveva acquistato gli immobili molto dopo la concessione del mutuo ipotecario non potevano certamente essere note alla banca quando ha concesso il mutuo. Rileva che dalla documentazione allegata all'istanza emerge con tutta evidenza l'estraneità dell'istituto di credito ai fatti e che erroneamente, il tribunale ha fatto riferimento ad una cessione in blocco pro soluto che non è mai avvenuta essendo la Banca Intesa San Paolo s.p.a. originata dalla fusione per incorporazione di San Paolo IMI s.p.a e Banca Intesa s.p.a., quindi, succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi dell'originario istituto. Ribadisce che la banca aveva concesso il mutuo in data 19.1.1981 a Bruno Balsamo e Rina Incocciati i quali poi, nel 1992 avevano ceduto i cespiti cauzionali alla società LPG Immobiliare s.r.l. attinta dalla misura di prevenzione quindi, gli immobili erano stati venduti dopo ben undici anni dalla concessione del finanziamento che era stata preceduta da istruttoria con esclusivo riferimento agli originari mutuatari, senza che la banca aderisse neppure all'accollo dei finanziamenti. Peraltro, la banca non era a conoscenza dell'atto di compravendita, tanto che non aveva neppure provveduto a volturare all'acquirente i finanziamenti che risultano tuttora intestati agli originari mutuatari. Considerato in diritto Ad avviso dei Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1. Deve premettersi l'ammissibilità dei ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal tribunale della prevenzione in relazione alla domanda di ammissione al credito avanzata dal terzo creditore, ai sensi della legge n. 228 del 2012. Tanto, per la previsione espressa dell'art. 1 comma 200 che dispone che il giudice dell'esecuzione provvede sulla richiesta con le forme di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 cod. proc. pen. quindi, avverso il provvedimento può essere proposto il ricorso per cassazione. Deve, quindi, rammentarsi che la legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 194 e ss., in sostanza, muove dalla necessità di rendere applicabili alcune delle nuove disposizioni del cd. codice antimafia in tema di tutela dei diritti dei terzi ai procedimenti in corso ed ai provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti definitivi prima del vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 che - come è noto - contiene una specifica disciplina transitoria all'art. 117 in forza della quale l'intero contenuto delle disposizioni del libro I trova applicazione solo in relazione ai procedimenti iniziati a seguito di proposta presentata a far data dal 13.10.2011 Pertanto, la disciplina, in vigore dall'1.1.2013, interessa i beni confiscati all'esito di procedimento di prevenzione per i quali non sia applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011, sempre che il bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria. E' stato previsto, in specie, comma 197 che in relazione a detti beni gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, le azioni esecutive ai terzi creditori di cui al comma 198 creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro o che abbiamo trascritto pignoramento sul bene prima del sequestro, ovvero, siano intervenuti nell'esecuzione sul bene iniziata con pignoramento è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di proporre, entro il termine di centottanta giorni dall'entra in vigore della legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione al credito ai sensi dell'art. 58 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 al giudice dell'esecuzione del tribunale che ha disposto la confisca. Il successivo comma 200 prevede che il predetto giudice dell'esecuzione provvede con le forme di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale e che deve procedere all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito, nonché, alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nel qual caso ammette il terzo al pagamento dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 2. Quanto alla verifica della mancanza di rapporto di strumentalità tra il credito in questione e l'attività illecita dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la confisca, ovvero della buona fede del creditore nell'avere ignorato tale strumentalità, è innegabile che sia stata assunta a base delle disposizioni finalizzate alla tutela dei terzi creditori introdotte con il d.lgs. n. 159 del 2011 e, più ancora, di quelle inserite nella legge di stabilità n. 228 del 2012tutta l'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata negli anni - divenuta diritto vivente - in tema di opponibilità del diritto di garanzia reale costituita mediante iscrizione di ipoteca anteriormente alla trascrizione di provvedimenti ablatori emessi in sede penale e di prevenzione, subordinata alla dimostrazione di una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole che potesse giustificare la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca. Di essa deve, quindi, tenersi conto - come è stato evidenziato anche nella decisione delle Sez. U. civili di questa Corte n. 10532 del 26/02/2013 - nell'interpretazione dei parametri di giudizio per la valutazione della condizione necessaria per l'ammissione del creditore al pagamento del credito, di cui all'art. 52, comma 1, lett.b d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato al comma 200 dell'art. 1 della legge di stabilità 2012. E' previsto, infatti, che la valutazione del tribunale tenga conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di 'particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Tali criteri di giudizio - afferma la Corte nella decisione richiamata - sono obbligatori ma non esclusivi, nè vincolanti pertanto, il giudice può utilizzare altri parametri e può anche motivatamente disattendere quelli indicati dalla legge. Peraltro, condivisibilmente1 la decisione delle sezioni uniti jrichiamata ha evidenziato come la nuova disciplina in esame non contenga previsioni espresse in tema di onere della prova e, tuttavia, sulla base della elaborazione giurisprudenziale maturata, grava sul creditore che agisce l'onere della prova positiva delle condizioni per l'ammissione del suo credito. 3. In tema di accertamento della condizione di buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario questa Corte, invero, ha più volte affermato che, nel caso in cui la banca mutuante avesse ceduto pro soluto il credito, anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca deve ritenersi condizionata all'accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, Italfondario Spa, rv. 239625 . Va però segnalato p più recentemente è stato considerato come la particolare modalità della cessione dei credito avvenuta in blocco renda concretamente inesigibile in capo al cessionario la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria correlati ai crediti ceduti, rilevando che essa obiettivamente influisce sull'onere di diligenza richiesto che deve essere valutato ai fini dell'accertamento della buona fede e dell'affidamento incolpevole Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a, Rv. 257913 . 4. Nel caso di specie il tribunale non soltanto ha operato la valutazione dei presupposti per l'ammissione del credito senza prendere in considerazione la incidenza della cessione in blocco dei crediti sull'onere di diligenza del cessionario, ma, soprattutto - come ha fondatamente rilevato la ricorrente - non ha tenuto conto e non ha verificato se vi è stata cessione dei crediti, ovvero una fusione per incorporazione di San Paolo IMI s.p.a e Banca Intesa s.p.a. con conseguente successione di Banca Intesa San Paolo s.p.a. in tutti i rapporti attivi e passivi dell'originario istituto. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà verificare la premessa del dedotto trasferimento del credito in capo alla ricorrente a seguito della fusione degli istituti di credito e procedere all'accertamento dei presupposti di legge, come innanzi richiamati, per l'ammissione del credito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.