Dichiarazioni inutilizzabili se raccolte con apparecchiature in noleggio

In tema di intercettazioni ambientali, rilevano quale condizione di utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte le modalità concrete di svolgimento dell’operazione, che devono conformarsi alle determinazioni del decreto del p.m., nonché l’utilizzo, per la registrazione, di impianti installati nella Procura, mentre le operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione possono essere eseguite negli uffici di polizia giudiziaria.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4379/15 depositata il 30 gennaio. Il caso. Il ricorrente agisce innanzi alla Corte di Cassazione per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame del provvedimento che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione camorristica. Il ricorso lamenta in particolare l’illegittimità delle intercettazioni ambientali su cui si basa la misura cautelare emessa. Il ricorrente si trovava difatti nella casa circondariale di Benevento quando il p.m., con decreto d’urgenza tempestivamente convalidato dal g.i.p., autorizzava l’attività di captazione dei colloqui con i familiari dell’indagato, disponendo che l’attività di intercettazione ambientale fosse realizzata attraverso l’uso del sistema MITO, le cui apparecchiature erano già istallate nel carcere. Dopo il trasferimento dell’indagato presso la struttura carceraria di Salerno, il p.m. stabiliva che le operazioni di intercettazione continuassero con l’uso delle apparecchiature ivi istallate, mantenendo immutate le modalità esecutive. I militari non si sono però attenuti alle istruzioni impartite dal p.m. ed hanno eseguito le operazioni di intercettazione non con il sistema MITO, ma direttamente dalla sala di ascolto del carcere di Salerno. Il ricorrente sostiene che tale circostanza comporti l’inutilizzabilità delle dichiarazioni così acquisite, con conseguente nullità dell’ordinanza che su di esse si fonda. Le modalità esecutive dell’intercettazione. La Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso, sottolinea come nell’esecuzione concreta delle operazioni di intercettazione siano state modificate tutte le modalità esecutive in completa assenza di giustificazione, essendo state realizzate direttamente presso la struttura penitenziaria, con apparecchiature in noleggio. Tale circostanza si pone in aperto contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la registrazione” sia avvenuta per mezzo degli impianti istallati in Procura, anche se le operazioni di ascolto”, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria. Per questi motivi, l’ordinanza impugnata viene annullata con rinvio per la formulazione di un’adeguata motivazione e per la verifica eventuale dell’efficacia persuasiva di ulteriori elementi relativi alla base indiziaria.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 ottobre 2014 – 30 gennaio 2015, numero 4379 Presidente Marasca – Relatore Bevere Fatto e diritto Il tribunale di Napoli, con ordinanza 10.4.2014 ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, emessa il 28.2.2014 dal Gip del tribunale di Napoli, nei confronti di S.L. e S.A. , in ordine ai reati di partecipazione ad associazione camorristica denominata clan S., operante nella provincia di Benevento capo A della rubrica S.A. in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capo L B.Q. in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere, finalizzata a commettere rapine in danno di istituti di credito, operanti in Benevento e provincia, accertata dal maggio 2012 con condotta perdurante Nell'interesse di S.L. e S.A. è stato presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge in riferimento all'art. 125 co. 3, 268 co. 3 c.p.p. il P.M. , su sollecitazione dei carabinieri, ha autorizzato , con decreto di urgenza del 24.9.2010 convalidato dal Gip il successivo 25 settembre l'attività di captazione dei colloqui di S.A. con i familiari nella casa circondariale di Benevento , disponendo che le operazioni di intercettazione ambientale venissero effettuate , mediante il sistema MITO, con le apparecchiature già installate in quel carcere. Il P.M. -preso atto del trasferimento dell'indagato presso la casa circondariale di Salerno stabiliva, con decreto 28.9.2010, che le operazioni venissero eseguite mediante l'utilizzo della apparecchiature ivi già installate di proprietà della M.G.L. di C.G. , lasciando immutate le già disposte modalità esecutive. I militari hanno ignorato queste disposizioni eseguendo le operazioni non con il sistema MITO , con remotizzazione dell'ascolto presso la stazione dei carabinieri di Benevento, ma dalla sala di ascolto della carcere di Salerno.Questa violazione delle disposizioni del P.M. fissate ex art. 268 co. 3 c.p.p, determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e la conseguente nullità dell'ordinanza coercitiva su di esse basate. 2. violazione di legge in riferimento all'art. 416 bis c.p. il tribunale non ha fornito alcuna motivazione sulla gravità indiziaria in ordine al reato associativo , non avendo rilievo il richiamo ad un'ordinanza custodiale a carico dei fratelli S. in ordine al reato di estorsione aggravata ex art. 7 L.203/1991, non per loro appartenenza ad associazione mafiosa, ma per impiego di modalità camorristiche. La chiamate in correità a carico di S.L. sono generiche e risalenti nel tempo. Nell'interesse di Quirino B. è stato presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297 co. 3 c.p.p. il B. è stato privato della libertà per una tentata rapina in danno dell'imprenditore B., commessa il 2.7.2012, che , in base alle intercettazioni telefoniche, rientra nel programma dell'associazione di cui al capo N sin dalla costituzione del sodalizio criminoso. Anche se si esclude la sussistenza della continuazione tra il reato associativo e il reato fine, deve riconoscersi la sussistenza di una connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. e c.p.p., atteso che la volontà di perpetrare il reato di rapina ricorreva già al momento della consumazione del reato associativo. Posto che dalle conversazioni intercorse tra B. ed altri sodali il 26.6.2012 emerge che gli indagati stavano pianificando la rapina, tentata il 2 luglio successivo, è evidente che gli elementi a carico del B. -posti a base della ordinanza cautelare 28.2.2014 erano a conoscenza degli inquirenti già alla data dell'emissione della prima ordinanza del 6.7.2012 avente ad oggetto la rapina. Va anche rilevato che sull'ipotesi di contestazione a catena di cui all'art. 297 co 3 c.p.p. non ha alcun rilievo la circostanza che il procedimento in cui è stato emesso il primo provvedimento coercitivo sia stato definito, come nel caso in esame, con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 12.2.2013. 2. violazione di legge in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari il tribunale ha ritenuto provato il pericolo di reiterazione , omettendo qualsiasi esame della personalità del B. , nonché della distanza temporale tra la tentata rapina e il reato associativo . Non è stato tenuto conto che la condotta partecipativa si è interrotta il 2.7.2012, data dell'arresto per il primo reato Il lasso temporale intercorso tra i fatti, l'assenza di comportamenti criminosi dopo il 2.7.2012, la benevola valutazione della sua personalità, formulata nel corso del primo processo, in cui fa sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, imponevano un più esaustivo esame delle esigenze cautelari e una scelta di misura cautelare più proporzionata. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di S.L. e S.A. è fondato. Il P.M. presso il tribunale di Napoli , con decreto di urgenza 24.9.2010 convalidato il 25.9.2010 dal Gip del tribunale di Napoli correttamente disponeva la registrazione delle conversazioni tra l'indagato S. Artuto e i propri familiari nella sala colloqui della casa circondariale di Benevento, con le seguenti modalità le operazioni di intercettazione consistenti nell'immissione nella memoria informatica centralizzata server , dei dati captati nella centrale dell'operatore dovevano essere effettuate per mezzo delle apparecchiature già presenti all'interno della sala di ascolto di questa Procura, con sistema MITO le operazioni di remotizzazione dovevano essere eseguite negli uffici di polizia giudiziaria dei carabinieri di Benevento cfr S.U,sentenza numero 36359 del 26/06/2008,Rv.240395 A seguito dell'avvenuto trasferimento dell'indagato presso la casa circondariale di S.F., il rappresentante della pubblica accusa stabiliva, con decreto 28.9.2010, che le operazioni di registrazione fossero eseguite per mezzo delle apparecchiature ivi installate, restando immutate , per il resto, le disposte modalità esecutive . Emerge in maniera netta che senza alcuna giustificazione sono state modificate tutte le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione , nel senso che come ammette il tribunale del riesame sono state effettuate direttamente presso la struttura penitenziaria, con apparecchiature in noleggio, in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla suindicata decisione delle Sezioni unite, secondo cui condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la `registrazione' che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata server , dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di ascolto , verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria. Le modalità delle operazioni previste nel decreto di urgenza 24.9.2010, convalidato il 25.9.2010 sono state disattese senza alcuna specifica giustificazione, né tale carenza motivazionale può essere ovviata con il generico richiamo, compiuto dall'ordinanza impugnata, a profili tecnici legittimanti la deroga alle previste disposizioni,posto che di essi,allo stato, non vi è traccia . Deve quindi concludersi che il ricorso presentato nell'interesse degli S. risulta fondato e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, finalizzato alla formulazione di adeguata motivazione e alla verifica eventuale dell'autonoma efficacia persuasiva di ulteriori elementi ai fini della esistenza di base indiziaria, a norma dell'art. 273 c.p.p. Il ricorso presentato nell'interesse di B.Q. non è meritevole di accoglimento. Quanto alla censura di carattere procedurale, le argomentazioni del tribunale del riesame ne hanno dimostrato l'infondatezza, in quanto a. i fatti di cui ai due provvedimenti cautelari sono oggetto procedimenti formalmente diversi tentata rapina,commessa in Benevento il 2.7.2012, in danno di un imprenditore, B. Alberto , per la quale il B. è stato arrestato in flagranza ed è stato sottoposto a misura carceraria con ordinanza 5.7.2012 e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di rapine in danno di istituti di credito ubicati in Benevento e provincia, dal maggio 2012 con condotta perdurante b. è da escludere la retrodatazione del termine di durata della seconda misura coercitiva, in quanto dalle indagini concernenti la formazione e la partecipazione all'associazione per delinquere è emerso che i singoli fatti criminosi la rapina ai danni del furgone portavalori in data 4.6.2012, la tentata rapina in danno del B. entrambe sventate dalla polizia , e le altre condotte dello stesso tipo oggetto della conversazione registrata 26.6.2012 intercorsa con altri due associati erano esaminati dal B. e dai correi in maniera disorganica ed estemporanea nelle modalità e nelle prospettive di successo , per cui è da escludere che tra i fatti vi sia la connessione qualificata della continuazione c. non risulta quindi che la volontà del B. di commettere il reato fine ricorresse già al momento della consumazione del reato mezzo , ex art. 416 c.p. d. l'evoluzione e la costante integrazione del materiale indiziario a carico del B. sono stati razionalmente considerati incompatibili dai giudici di merito con una programmata scansione dell'utilizzo dei risultati delle indagini , finalizzata a una strumentale emissione di provvedimenti coercitivi. Quanto alla censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha messo in incontestabile evidenza la fondatezza della negativa prognosi sui futuri comportamenti dell'indagato, desunta razionalmente dalla pluralità degli obiettivi istituti bancari, uffici postali del sodalizio di appartenenza , indicativa di concreto ed attuale pericolo di reiterazione . E' pienamente coerente con queste considerazioni la conclusione sull'esclusiva idoneità della custodia in carcere per far fronte a tale pericolo. Il ricorso del B. va quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali. La cancelleria effettuerà i dovuti adempimenti in relazione alle posizioni dei ricorrenti P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di S.L. e S.A. con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli. Rigetta il ricorso di B.Q. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.