Fa saltare un dente alla vittima: l’ apparato masticatorio è più debole, la pena è più alta

Nel reato di lesioni, deve essere riconosciuta l’aggravante dell’indebolimento di un organo in caso di avulsione completa di un dente. Bisogna, infatti, far riferimento alla naturale funzionalità dell’organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4177, depositata il 28 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Lecce condannava un imputato per il reato di lesioni aggravate. Questo ricorreva in Cassazione, contestando il riconoscimento dell’aggravante ex art. 583 c.p., dato che non c’era stato alcun indebolimento di un organo le lesioni avevano provocato solo l’avulsione di un dente, senza alcuna ripercussione sull’apparato masticatorio della vittima. Basta un dente in meno. La Corte di Cassazione, però, non la pensa allo stesso modo anche l’avulsione di un solo dente incisivo integra l’aggravante per l’indebolimento dell’organo. Infatti, bisogna far riferimento alla naturale funzionalità dell’organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria. È sufficiente una menomazione minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 ottobre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 4177 Presidente Lombardi – Relatore De Berardinis Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, in data 5 luglio 2013, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Campi Salentina, con la quale A.N. era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. commesso in danno di F.C. fatto commesso in data 14 marzo 2006 . 2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen, sebbene nel caso di specie non vi sia alcun indebolimento di un organo, giacché le lesioni hanno solo provocato l'avulsione di un dente senza incidere sull'apparato masticatorio della persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha, con valutazioni esenti da vizi logici e di merito, compiutamente risposto alla stessa doglianza del ricorrente proposta in appello. Dopo aver dato atto delle risultanze processuali in base alle quali è risultata provata la lesione della completa avulsione traumatica di un incisivo superiore riportata dalla persona offesa, la Corte d'Appello ha evidenziato le ragioni di diritto secondo le quali la suddetta lesione è riconducibile in una delle aggravanti di cui all'art. 583 cod. pen Ed invero, ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso, come quello in esame, della rottura di un incisivo, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione ai sensi dell'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen Tale valutazione, peraltro, si colloca in un recente alveo giurisprudenziale, secondo cui, in tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato Sez. 5, n. 27986 dei 05/02/2013 - dep. 26/06/2013, M, Rv. 256357 Sez. 5, 04/07/2011, n. 42114, B. . La stessa giurisprudenza, in caso analogo a quello in esame, ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria. Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010 - dep. 01/09/2010, Ben Ali, Rv. 247979 . E giurisprudenza risalente di questa Corte ha pure ritenuto che l'ulteriore indebolimento di un organo, la cui funzione sia già limitata a causa di precedente anomalia, costituisce causa per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui al n 2 del primo comma dell'art 583 cod pen. fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini Sez. 4, n. 1993 del 15/10/1974 - dep. 20/02/1975, PARME, Rv. 129327 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.