Rubano un cellulare sotto l’occhio delle telecamere. Il reato è consumato anche se interviene la vigilanza

Il momento consumativo del furto coincide con l’acquisita disponibilità, anche se per un periodo brevissimo, della cosa, risultando irrilevante la circostanza che il derubato abbia potuto seguire la condotta dell’agente e recuperare poi la refurtiva.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3742/15 depositata il 27 gennaio. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in primo grado, con la quale i due imputati venivano condannati per aver concorso nel reato di furto aggravato, commesso impossessandosi di un telefono cellulare sottratto con destrezza dai banchi di un centro commerciale, nascosto in una borsa e avendone forzato il dispositivo antitaccheggio. I due imputati propongono ricorso cumulativo per cassazione fondato sull’unica eccezione circa la mancata derubricazione del fatto da reato consumato a reato tentato. La doglianza era riferita al fatto che l’intera condotta era avvenuta sotto lo sguardo degli addetti alla vigilanza che, tramite il sistema di videosorveglianza, avevano avuto la completa percezione di quanto stesse accedendo ed erano conseguentemente intervenuti per recuperare la merce. Doppio orientamento, ma prevale quello che considera consumato il reato. La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso, pur rilevando un contrasto interpretativo in merito all’individuazione dell’esatto momento consumativo del reato di furto commesso in un supermercato con sistema di vendita self-service ”. Da un lato, alcune pronunce hanno qualificato la fattispecie come reato tentato, ma nel caso di specie la Corte ritiene di accogliere l’opzione interpretativa opposta. Viene difatti chiarito che, ai fini della consumazione del reato, una volta che l’agente abbia oltrepassato la linea delle casse senza aver pagato la merce, è irrilevante la circostanza che l’azione criminosa sia stata costantemente sorvegliata tramite impianto di videosorveglianza. Il momento in cui si ha l’effettiva consumazione del reato in oggetto coincide con l’acquisizione della materiale disponibilità dell’oggetto, anche per un breve periodo, risultando inconferente il fatto che il derubato abbia potuto seguire l’intera condotta criminosa e conseguentemente intervenire per recuperare la merce. Nel caso di specie risulta pacifico che la condotta degli imputati, consistente nell’aver prelevato il telefono cellulare dal banco, occultandolo nella borsa e asportandone il dispositivo antitaccheggio, essendosi poi avviati alle casse, oltrepassate omettendo il pagamento dell’articolo e tentando infine di allontanarsi, integra pienamente la fattispecie di reato consumato. Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 gennaio 2014 – 27 gennaio 2015, numero 3742 Presidente Zecca – Relatore Vitelli Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 7 febbraio 2012, la Corte d'appello di Napoli, per quanto in questa sede rileva, confermava la sentenza di primo grado emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Nola che, in composizione monocratica, giudicò D.G.F. e T.M. colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nnumero 2 e 4 cod. penumero per essersi impossessati, in concorso tra loro, l'8 maggio 2011, di un telefono cellulare, sottratto dai banchi di esposizione del supermercato Auchan, all'interno del centro commerciale omissis , commettendo il fatto con destrezza consistita nell'aver prima occultato la mercé all'interno di una borsa e con violenza sulle cose, per aver asportato il dispositivo antitaccheggio con la recidiva specifica nel quinquennio per il D.G. . Propongono gli imputati ricorso cumulativo per cassazione per tramite del difensore deducendo un'unica censura per violazione di legge e per vizio della motivazione in punto alla mancata derubricazione del fatto nella fattispecie tentata avendo gli addetti alla sicurezza seguito e controllato tutta l'azione furtiva, grazie al sistema di videosorveglianza interna, fin dai momenti antecedenti alla sottrazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a carico degli imputati, ex art. 616 cod. proc., penumero . Il Collegio è consapevole che sulla questione sulla quale è chiamato a pronunziarsi, sussiste da tempo, nella giurisprudenza di legittimità un radicale contrasto interpretativo della norma in ordine alla individuazione del momento consumativo del furto commesso in supermercato con sistema di vendita della merce self-service . Da un lato, si è invero sostenuto Sez. 4 numero 38534/2010 rv. 248863 Sez. 5 numero 7042/2010 rv. 249835 Sez. 5 numero 2151/2013 rv. 258871 che la fattispecie de qua fosse da ricondurre al reato tentato. Secondo altra impostazione interpretativa Sez. 2 numero 17420/1988 rv. 182848 Sez. 5 numero 1701/2013 rv. 258671 Sez. 5 numero 20838/2013 rv. 256499 Sez. 5 numero 41327/2013 rv. 257944 invece, nessuna rilevanza avrebbe rivestito, al fine di escludere l'avvenuta consumazione del furto una volta che l'agente avesse oltrepassato la linea delle casse senza aver pagato la merce, il fatto che in precedenza l'azione volta alla sottrazione fosse stata costantemente sorvegliata dagli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale attraverso le telecamere dell'impianto interno di videosorveglianza. Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento da ultimo citato sul rilievo che, fermo il fatto che il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo, della res, nessuna influenza esercita, a tale riguardo,che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente nell'iter criminoso e recuperare la refurtiva Sez. 2 numero 17420/1988 . In buona sostanza, in tanto può dirsi consumato il furto commesso in supermercato con il sistema self-service , in quanto l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, allorché quindi si rende manifesta la volontà dell'autore del furto di non pagare le cose che, operando nel sistema c.d. a self service, ha in precedenza prelevato dagli scaffali, occultandole in tasca o nella propria borsa di guisa da predisporre le condizioni per passare dalle casse senza pagarle. È evidente che, in tale ottica,a nulla rileva che la condotta precedentemente attuata al mero scopo di individuare ed apprendere materialmente la mercé in un segmento dell'azione ancora neppure qualificabile come sottrazione sia avvenuta sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza. Ora è del tutto pacifico, nel caso di specie, in punto di fatto che come si ricava dalla motivazione della sentenza di primo grado integrativa di quella d'appello impugnata, resa a conferma in punto responsabilità gli imputati, dopo aver prelevato dallo scaffale il telefono cellulare, ne rimossero il dispositivo antitaccheggio, occultandolo all'interno della borsa della donna, come riferito dall'addetto all'impianto di videosorveglianza interna. Giunti alle casse, omisero poi il pagamento dell'articolo sottratto, tentando poi di allontanarsi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.