Nessun contatto con l’avvocato d’ufficio: legittima una seconda chance per l’imputato “desaparecido”

La notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte dell’imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, a meno che non si dimostri che il difensore d’ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3602, depositata il 26 gennaio 2015. Il caso. Un imputato chiedeva la restituzione nel termine per impugnare due sentenze di condanna emesse dalla Corte d’appello di Ancona era stato giudicato e condannato in contumacia e le notifiche relative ai procedimenti erano state eseguite presso il difensore nominato, senza che l’imputato avesse avuto conoscenza dell’instaurazione dei procedimenti a suo carico e delle conseguenti sentenze, non notificate a mani del medesimo, il quale non si era volontariamente e consapevolmente sottratto ai giudizi. Lui ne era venuto a conoscenza solo in seguito alla notificazione del provvedimento di esecuzione. Inoltre, durante il secondo grado di giudizio era intervenuta un’interruzione professionale con il difensore, tanto che le sentenze della Corte di appello non erano state impugnate. La Corte di Cassazione rileva che il ricorrente era sempre stato irreperibile ed in grado d’appello era stato difeso d’ufficio. Lo stesso difensore d’ufficio aveva ricevuto le successive notifiche, compreso l’estratto contumaciale della sentenza di appello. Scelta volontaria? In caso di notifica con il rito degli irreperibili, la restituzione in termini ai fini dell’impugnazione può essere negata solo qualora l’interessato si sia posto volontariamente in condizioni di rendere a lui stesso impossibile la conoscenza dell’atto, tenendo un comportamento diretto alla specifica finalità di non ricevere. Rapporti con il difensore. In più, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte dell’imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, a meno che non si dimostri che il difensore d’ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale. Nel caso di specie, non erano risultati contatti tra il difensore d’ufficio e il ricorrente, per cui non vi erano elementi da cui desumere che il richiedente avesse avuto conoscenza delle sentenze di condanna ed avesse deciso di non impugnarle. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015, numero 3602 Presidente Bevere – Relatore Palla Fatto e diritto R.N. alias D.P. , a mezzo del proprio difensore, chiede a questa Corte la restituzione nel termine per impugnare le due sentenze di condanna emesse rispettivamente il 26.9.01 e il 24.10.01 dalla Corte di appello di Ancona-sezione per i minorenni, già contenute nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti numero 13/02 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona ed attualmente contenute nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti numero 236/10 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. Assume il ricorrente che il R. aveva appreso delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello di Ancona solo in seguito alla notificazione del relativo provvedimento di esecuzione effettuata il 6.4.14 ad opera dei Carabinieri di Ferrara, i quali lo avevano poi condotto nel locale carcere. Il prevenuto - prosegue la difesa - era stato giudicato e condannato in contumacia e le notifiche relative ai procedimenti erano state eseguite presso il difensore nominato, senza che l'imputato avesse avuto conoscenza & lt della instaurazione dei procedimenti a suo carico innanzi la Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni & gt e delle relative sentenze, non notificate a mani del medesimo, senza che egli si fosse volontariamente e consapevolmente sottratto ai giudizi. Pur volendo ritenere - conclude la difesa - che il R. avesse avuto cognizione del processo di primo grado, nel secondo grado di giudizio era intervenuta una interruzione del rapporto professionale con il difensore, tanto che le sentenze della Corte di appello non erano state impugnate, per cui, in assenza di prova della conoscenza o della rinuncia, doveva essere concessa la remissione in termini per la proposizione della impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Osserva la Corte che la richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 175 comma 2 c.p.p. all'epoca vigente oggi sostituito dall'articolo 1l comma 6 1. 28 aprile 2014, numero 67 , per impugnare è fondata. Risulta dagli atti che il richiedente è sempre stato irreperibile e, come tale, in grado di appello è stato difeso, di ufficio, dall'Avv. A. Bordoni. Il decreto di irreperibilità del R. è stato reiterato il 20.12.01, con successive notificazioni al predetto difensore di ufficio, compreso l'estratto contumaciale della sentenza di appello. In tale situazione, poiché nel caso di notifica con il rito degli irreperibili la restituzione in termini ai fini dell'impugnazione può essere negata soltanto quando l'interessato si sia posto volontariamente in condizioni di rendere a lui stesso impossibile la conoscenza dell'atto, tenendo un comportamento diretto alla specifica finalità di & lt non ricevere& gt v. Cass., sez.I, 25 novembre 2004, numero 48378 e poiché la notifica della sentenza contumaciale al difensore di ufficio non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte dell'imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, salvo che tale conoscenza non emerga aliunde, nel senso che si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso v. Cass., sez.I, 2 ottobre 2007, numero 40250 , non può essere negata al Radosvljevic la restituzione nel termine per impugnare le due indicate sentenze della Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni. Non risultano infatti, quantomeno nel corso dei due giudizi di appello, contatti tra il R. ed il suo difensore di ufficio, con la conseguenza che non vi è alcun elemento da cui poter desumere che il richiedente abbia avuto conoscenza delle due sentenze di condanna ed abbia deciso di non impugnarle e conclusivamente la richiesta, formulata ai sensi del comma 2 dell'articolo 175 c.p.p. all'epoca vigente, deve trovare accoglimento, con la conseguente declaratoria di non esecutività delle sentenze stesse e la immediata liberazione del R. ove non risulti detenuto per altro titolo. P.Q.M. Restituisce R.N. nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze 26.9.01 e24.10.01 della Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni. Dichiara la non esecutività delle due predette sentenze e dispone l'immediata liberazione del R.N. se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.