Merce evidentemente falsa: non aiuta negli affari e neanche per la fedina penale

La grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza sulla provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l’impossibilità di configurare il reato ex art. 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi per asserita inidoneità dell’azione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2558, depositata il 21 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Firenze condannava un imputato per i reati disciplinati dagli artt. 474 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e 648 ricettazione c.p L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando l’affermazione di colpevolezza del ricorrente, nonostante fosse stato provato in possesso di merce grossolanamente contraffatta e tale, quindi, da non poter ingannare gli acquirenti. Fede pubblica da preservare. La Corte di Cassazione ricorda che la grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza sulla provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l’impossibilità di configurare il reato ex art. 474 c.p. per asserita inidoneità dell’azione. Questa fattispecie, infatti, tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, cioè l’interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio. Ricettazione. Perciò, continuano gli Ermellini, integra il reato di ricettazione la ricezione o l’acquisto, per trarne profitto, di un oggetto con marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell’apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza. Il segno distintivo contraffatto, dopo essere stato impresso sul prodotto, si identifica con quest’ultimo, per cui il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne lo stesso prodotto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 dicembre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 2558 Presidente Gentile – Relatore Rago Fatto 1. Con sentenza del 08/04/2014, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con la quale, in data 28/03/2013, il Tribunale della medesima città aveva ritenuto M.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 474-648-495 cod. pen 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi 2.1. violazione dell'art. 604 bis cod. proc. pen. sostiene la difesa che, poiché il ricorrente era stato giudicato in entrambi i gradi del giudizio in contumacia, dovrebbe applicarsi la nuova normativa con conseguente nullità della sentenza e trasmissione degli atti al giudice di primo grado 2.2. violazione dell'art. 474 cod. pen. per avere la Corte ritenuto la colpevolezza del ricorrente nonostante fosse stato trovato in possesso di mercé grossolanamente contraffatta e tale, quindi, da non poter ingannare gli acquirenti 2.3. violazione dell'art. 648 cod. pen. per avere la Corte ritenuto la configurabilità del suddetto reato pur in assenza della prova del dolo sulla provenienza delittuosa della merce 2.4. violazione dell'art. 163 cod. pen. per non avere la Corte concesso la sospensione condizionale della pena in modo manifestamente illogico. Diritto 1. violazione dell'art. 604 bis cod. proc. pen. la doglianza è manifestamente infondata alla stregua di quanto disposto dall'art. 1 L. 118/2014 a norma del quale Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente Art. 15-bis. - Norme transitorie . - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”. 2. violazione degli ARTT. 474 - 648 cod. pen. la suddetta censura è manifestamente infondata alla luce di quella consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo la quale la grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 474 cod. pen. per asserita inidoneità dell'azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi l'interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio” Cass. 44297/2005, rv 232769 - Cass.31451/2006 Rv. 235214 - Cass. 11240/2008 Rv. 239478 - Cass. 40556/2008 Rv. 241723. Ne consegue che il reato di cui agli artt. 474 cod. pen. concorre con quello di cui all'art. 648 cod. pen. infatti, integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trame profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 cod. pen.” Cass. 29965/2009 Rv. 244673. Alla stregua delle risultanze processuali di cui all'impugnata sentenza, manifestamente infondata deve ritenersi anche la censura in ordine alla dedotta mancanza della prova del dolo sulla provenienza illegittima della mercé sequestrata. 3. violazione dell'art. 163 cod. pen. anche la suddetta doglianza deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [ Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena. In primo luogo dal certificato penale risulta che con alcune delle generalità in precedenza fornite dall'imputato sono iscritte condanne. In ogni caso, anche prescindendo da ciò, si tratta, come già scritto sopra, di persona non regolare sul territorio italiano, priva quindi di stabile fonte lecita di reddito, priva di documenti di identità e che ha fornito nel tempo generalità diverse fra loro, tutti elementi che, valutati anche alla luce della mancata allegazione di fatti nuovi in senso diverso intervenuti nelle more, non consentono comunque di formulare seriamente una prognosi di non reiterazione di reati”] deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen 4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p., per manifesta infondatezza alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.