Anche il mero timore di un’eventuale misura di prevenzione patrimoniale può integrare lo scopo elusivo

Il reato di trasferimento fraudolento di valori, disciplinato dall’art. 12 quinquies d.l. numero 306/1992, convertito in l. numero 356/1992, si configura, sotto il profilo psicologico, già con la presenza di elementi probatori che dimostrino il fondato timore dell’inizio di un procedimento di prevenzione patrimoniale, a prescindere dall’ esito concreto che potrebbe scaturirne.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2483, depositata il 20 gennaio 2015, in tema di reati connessi alle misure di prevenzione patrimoniali. Il caso. Nella specie gli Ermellini annullano con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Potenza, con cui veniva accolto il riesame proposto da tre soggetti indagati del delitto di cui all’articolo 12 quinquies L.356/1992. Secondo l’accusa i tre prevenuti, in concorso tra loro, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali applicabili ad uno di loro, avrebbero compiuto una serie di atti dispositivi mediante cui intestare fittiziamente i beni patrimoniali e le attività economiche agli altri due. Avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero procedente, lamentando l’erronea applicazione della legge penale. Rileva, all’uopo, il ricorrente che ai fini della configurabilità del reato in contestazione, quanto meno in termini cautelari, non è necessaria la concreta applicabilità delle misure di prevenzione essendo sufficiente il timore , né l’eventuale sproporzione tra i beni e la capacità reddituale del soggetto. Il dolo specifico richiesto dalla fattispecie criminosa. L’articolo 12 quinquies d.l. numero 306/1992, convertito in l. numero 356/1992 stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articolo 648, 648-bis e 648-ter c è punito con la reclusione da due a sei anni . Si tratta di un reato a forma libera, la cui ratio è quella di evitare la fittizia titolarità di beni o altre utilità, voluta dai soggetti agenti per lo scopo precipuo di eludere determinate norme di legge. Dunque, a livello pratico, la fattispecie delittuosa in esame deve ritenersi realizzata in caso di utilizzazione di meccanismi impositori in grado di determinare l’effetto traslativo del diritto sul bene , mediante la specifica intenzione di eludere l’ordito normativo in tema di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di coadiuvare la commissione dei delitti previsti dagli articolo 648, 648 bis e 648 ter c.p Le ragioni dell’accoglimento del ricorso. Proprio in virtù della particolare struttura criminosa appena delineata la Suprema Corte cassa con rinvio l’ordinanza impugnata. I Giudici di legittimità non ritengono condivisibile la tesi prospettata dal Tribunale del Riesame, secondo cui non si configura, nel caso di specie, la sufficiente gravità indiziaria per mancanza del requisito della sproporzione tra beni e capacità economica dell’indagato, nonché la non concreta adozione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del medesimo. Con la sentenza in commento vengono ripercorsi dei punti fermi già consolidatisi de iure condito . In primo luogo, viene evidenziato che lo scopo elusivo , che caratterizza il dolo specifico del reato de quo , si configura anche con il mero timore dell’inizio di un procedimento di prevenzione patrimoniale. Non è dunque condizione necessaria la concreta applicazione di un provvedimento di tal guisa. Inoltre, rilevano i giudici di Piazza Cavour che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi realizzato indipendentemente dalla sussistenza del requisito della sproporzione tra i beni e reddito del prevenuto. Tale circostanza, piuttosto, assume rilevanza rispetto alla possibilità di disporre la confisca ex articolo 12 sexies l. numero 356/1992. Tanto premesso, tenuto conto che nel caso di specie l’indagato che ha trasferito i propri beni agli altri due veniva, in un altro procedimento, rinviato a giudizio per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., il fondato timore di essere destinatario di una misura di prevenzione può ritenersi provato, quanto meno in termini di gravità indiziaria necessaria e sufficiente ad cautelam . Siffatto elemento, unitamente alla fittizia intestazione dei beni, non può che far ritenere integrata la figura criminosa in analisi. La decisione della Suprema Corte è allineata in modo aderente ai principi di politica criminale cui si è ispirato il legislatore nella formulazione della disciplina esaminata. Da un punto di vista difensivo, con tale orientamento, la dimostrazione di un’eventuale trasferimento di beni senza scopo elusivo per chi, dopo poco tempo, venga raggiunto da un provvedimento applicativo di un sequestro o di una confisca di prevenzione assume i connotati di una vera e propria probatio diabolica . Conclusioni. Alla luce delle dinamiche economiche degli ultimi anni, a parere di chi scrive il quadro normativo e dogmatico su cui poggia il sistema fallimentare è obsoleto, ma soprattutto inadeguato a fronteggiare le reali problematiche con cui gli imprenditori devono confrontarsi ogni giorno. Sebbene con il provvedimento in oggetto la Suprema Corte abbia, in un certo senso, richiesto maggior rigore ai Giudici di merito nella valutazione degli elementi posti a carico dell’imprenditore accusato di reati fallimentari, si ritiene che non sia abbastanza. L’auspicio, infatti, è quello di un intervento legislativo diretto a punire le condotte dei lestofanti che intenzionalmente lucrano mediante il dissesto, nonché volto, al contempo, ad attenuare, i risvolti penali per gli imprenditori onesti, che già devono affrontare, a causa della crisi economica, i profili civilistici di della procedura fallimentare, già da sola idonea ad annientare anni di sogni, lavoro e sacrifici.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 ottobre 2014 – 20 gennaio 2015, n. 2483 Presidente Esposito – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Potenza, adito ex art. 309 c.p.p., ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP della stessa città aveva applicato a L.R. , A.R. ed AL.NI.AL. , indagati del delitto di cui all'art. 12-quinquies L. n. 356 del 1992 per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali applicabili a L.R. , compiuto il quest'ultimo una serie di atti di disposizione patrimoniale di beni ed attività economiche a sé riconducibili, fittiziamente intestati agli altri due . 1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto pacifica la fittizia intestazione di beni appartenenti al L. , a sua moglie ed al collaboratore rumeno, evidenziando, quanto al necessario dolo, che a 2 diversi soggetti, anch'essi imputati in passato, come il L. , nel procedimento n. 1916/2000 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., erano già state applicate misure di prevenzione patrimoniali nondimeno, tali elementi erano insufficienti a corroborare la contestazione, poiché, allo scopo di integrare la necessaria finalità elusiva, dovrebbero ricorrere le condizioni cui l'art. 24 D. Lgs. n. 159 del 2011 condiziona la confisca di prevenzione, laddove, nel caso di specie, nulla dimostrava che le attività economiche riconducibili al L. fossero sproporzionate rispetto ai redditi allo stesso riconducibili, oppure frutto di attività illecite od infine costituissero reimpiego di proventi di esse. 2. Contro tale provvedimento, il P.M. territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. - erronea applicazione della legge penale poiché la configurabilita, quanto meno a livello cautelare, del reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 non è condizionata dalla concreta applicabilità delle misure di prevenzione, essendone sufficiente il timore, e non rilevando, pertanto, la eventuale sproporzione tra i beni e la capacità reddituale, che condiziona unicamente l'applicazione dell'art. 12-sexies stessa legge, né le ulteriori circostanze valorizzate dal Tribunale del riesame . 3. In data 14 ottobre 2014 è pervenuta memoria nell'interesse dei tre indagati, con la quale viene chiesto il rigetto del ricorso, rivendicando la correttezza delle argomentazioni del Tribunale del riesame. 4. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. L'art. 12-quinquies, comma 1, della legge n. 356 del 1992 stabilisce quanto segue Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è punito con la reclusione da due a sei anni . 1.1. Questa Corte Sez. un., sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese ha già chiarito che il disvalore della condotta incriminata si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso , così da determinarne attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario la solo formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p L'art. 12-quinquies prevede e punisce, quindi, una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali Sez. V, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009 la fattispecie si caratterizza per la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso lo scopo elusivo” Sez. II, sentenza n. 40 del 24 novembre 2011, dep. 4 gennaio 2012 . 1.2. Si è più recentemente affermato che, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies cit., non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies della suddetta legge, dei beni in questione Sez. V, sentenza n. 5590 del 25 ottobre 2013, dep. 4 febbraio 2014, CED Cass. n. 258877 , condivisibilmente rilevando che, al fine di ravvisare la figura criminosa ex art. 12-quinquies cit. è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri - ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della volontà di eludere l'esecuzione del già intervenuto o potenziale provvedimento. Il requisito della anzidetta sproporzione inerisce invece alla possibilità di materiale apprensione dei bene problema logicamente successivo, tant'è che l'art. 12-sexies, nell'enumerare le ipotesi criminose che - in caso di condanna od applicazione di pena su richiesta - impongono la confisca di denaro, beni od utilità che non abbiano giustificata provenienza, e siano sproporzionati al reddito od all'attività economica dell'imputato, contempla anche la fattispecie di cui all'articolo precedente”. 1.3. Tali argomentazioni inducono a non accogliere il contrario orientamento espresso da Sez. I, sentenza n. 29526 del 27 giugno 2013, CED Cass. n. 256112, per la quale la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12-quinquies cit 1.3.1. Invero, è pur doveroso convenire che il delitto in questione richiede che il soggetto agente abbia agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità Sez. V, sentenza n. 18852 del 12 febbraio 2013, CED Cass. n. 256242 . Nondimeno, può ritenersi pacifico Sez. I, sentenza n. 3880 del 25 maggio 1999, CED Cass. n. 214094 Sez. I, sentenza n. 19537 del 2 marzo 2004, CED Cass. n. 227969 che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. come nella specie può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. A , D. Lgs. n. 159 del 2011, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione. 1.3.2. Si è già chiarito che il delitto di cui all'art. 12-quinquies cit. costituisce fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e che, per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. In relazione a tali connotazioni della materialità del reato, può convenirsi che il necessario dolo specifico - che si concretizza nello scopo elusivo - costituisce momento selettivo che qualifica la condotta antidoverosa, rendendo illecita una condotta altrimenti priva di rilievo penale si è bene osservato che il fuoco del comando non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo”. Questa Corte ha già osservato che le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime o la pendenza del relativo procedimento non integra l'elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico possibile, ma non indispensabile di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto” Sez. II, sentenza n. 29224 del 14 luglio 2010, in motivazione . Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame - come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione-patrimoniali”, non già le misure in concreto disposte o richieste” Sez. V, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009, in motivazione . E non può trascurarsi di evidenziare che il legislatore, nei casi in cui ha attribuito rilevanza - ad integrazione della materialità di un reato - alla concreta applicazione di misure di prevenzione od alla pendenza dei relativi procedimenti, lo ha fatto espressamente si pensi, ad es., alla fattispecie in origine configurata nel secondo comma del medesimo art. 12-quinquies, pur successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima . 1.3.3. Lo scopo elusivo” che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, lo scopo elusivo che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito”. 2. Nel caso di specie, non rilevano, quindi, il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'indagato L. e gli altri indici negativi valorizzati dal Tribunale del riesame per escludere la configurabilità del delitto de quo, pur dovendo il necessario dolo specifico essere desunto - al livello della gravità indiziaria necessaria e sufficiente ad cautelam - da elementi ulteriori rispetto al mero accertamento dell'intervenuta intestazione fittizia a terzi di beni etc. 2.1. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato, con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per nuovo esame, che andrà condotto attenendosi ai principi di diritto enunciati sub p. 1.3.3. e p. 2 di queste Considerazioni in diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.