Sbarre o braccialetto? Per il giudice non è una scelta solo di stile

Deve essere giustificata la decisione secondo cui, ripristinando la custodia cautelare in carcere, non si ritiene sufficiente la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 52716, depositata il 19 dicembre 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Asti disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, in favore di due indagati per il reato di rapina aggravata. Il tribunale del riesame di Torino, riforma della prima decisione, ripristinava la custodia cautelare in carcere. Gli indagati ricorrevano in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari. Tempo trascorso. La Corte di Cassazione rileva che il gip aveva scelto una misura meno coercitiva, tenendo presente il tempo trascorso dall’applicazione della custodia cautelare in carcere e la circostanza che gli arresti domiciliari, insieme all’obbligo di indossare il c.d. braccialetto elettronico, potevano realizzare un costante contenimento e controllo degli indagati. Il tribunale del riesame, invece, si era soffermato solo sul primo aspetto, concludendo che il periodo di tempo trascorso doveva considerarsi irrilevante a causa della particolare gravità dei fatti e della condotta successiva, per cui doveva ritenersi ancora sussistente il pericolo di recidiva. Da questo punto di vista, la decisione, secondo gli Ermellini, era corretta, in quanto il semplice decorso del tempo non può far venir meno automaticamente le esigenze cautelari. Adeguatezza della misura. Tuttavia, il tribunale non aveva considerato che il gip aveva concesso gli arresti domiciliari in virtù della novità normativa dell’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, introdotta nell’art. 275- bis c.p.p Questa innovazione poteva consentire una nuova valutazione sull’adeguatezza della misura rispetto al pericolo di recidiva, in relazione ai pur gravi reati per cui i ricorrenti erano indagati. I giudici del riesame, invece, non avevano dato motivazioni per cui doveva ritenersi sussistente un pericolo pur con l’applicazione del braccialetto elettronico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 novembre – 19 dicembre 2014, n. 52716 Presidente Petti – Relatore Rago Fatto 1. Con ordinanza del 08/07/2014, il Tribunale del Riesame di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, riformava l’ordinanza con la quale, in data 03/06/2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Asti, aveva sostituito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari - disponendo per entrambi l’applicazione del cd. braccialetto elettronico” - nei confronti di L.A. e B.A. entrambi indagati per i reati di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetto atto all’offesa, ripristinando così la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. L.A., in proprio, ha dedotto i seguenti motivi 3.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 COD. PROC. PEN. Per non avere il tribunale motivato adeguatamente sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza 3.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 275 COD. PROC. PEN. Per non avere il tribunale motivato in modo logico in ordine sia al criterio di adeguatezza della misura da applicare sia al principio di proporzionalità 3.3. Per avere il tribunale usato una disparità di trattamento fra la valutazione della posizione di esso ricorrente e quella del coimputato R. Che era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 4. B.A., a mezzo dei propri difensori, ha proposto i seguenti motivi 4.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 648-649-275 COD. PROC. PEN. il ricorrente, sostiene che, erroneamente, il tribunale aveva ritenuto che la concessione degli arresti domiciliari aveva violato il giudicato in tema di esigenze cautelare in punto di adeguatezza della custodia in carcere. Infatti, il decorso di un significativo, ulteriore lasso di tempo, pari ad oltre il doppio di quello giudicato insufficiente il 18/02/2014 a modificare il quadro cautelare, costituisce un fattore di novità che legittimava la richiesta difensiva di rivalutazione delle esigenze di cautela, senza che possano opporsi inconferenti preclusioni processuali 4.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 275 BIS COD. PROC. PEN. Per avere il tribunale, in modo manifestamente illogico, ritenuto che neppure il controllo mediante mezzi elettronici fosse idoneo ad evitare il pericolo di recidiva. In realtà, il Tribunale, argomentando sulla gravità del reato e la personalità dell’indagato, aveva utilizzato argomenti che nulla avevano a che vedere con il pericolo di recidiva che il braccialetto, monitorando di continuo la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, era sufficiente a scongiurare. Diritto Entrambi i ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili quanto al contenuto, sono fondati. Va premesso che il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico”, adducendo, due motivi a il tempo trascorso dall’applicazione della custodia cautelare in carcere b la circostanza che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo” art. 275 bis cod. proc. pen. gli arresti domiciliari, benché meno afflittivi, erano tuttavia idonei, in virtù dell’obbligo di indossare il cd. braccialetto elettronico” a realizzare un costante contenimento e controllo degli indagati al fine di contenere l’indole delinquenziale . Ora, sia il Pubblico Ministero ricorrente che lo stesso tribunale, hanno focalizzato la loro attenzione solo sul primo aspetto dell’ordinanza. Infatti, il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha sostenuto che [ ] la diversa decisione del giudice per le indagini preliminari, assunta a breve distanza dalle stesse [ndr dalle decisioni del Tribunale del Riesame del 18/02 e 05/05/2014] non si fonda su alcun effettivo elemento di novità, tale da costituire elemento di sicura valenza sintomatica” di un mutamento delle esigenze cautelare alcun fatto nuovo è intervenuto il tempo decorso dalla precedente decisione è breve e di per sé non può assumere significato il rispetto delle prescrizioni non può certo corroborare un giudizio di diminuita pericolosità sia in astratto che in concreto, tenendo conto che le prescrizioni connesse alla misura cautelare della custodia in carcere sono evidentemente assai difficili se non impossibili da trasgredire, essendo coattivamente imposte . Alla stregua delle suddette considerazioni, il tribunale ha poi, concluso che il breve periodo di tempo trascorso rispetto alle precedenti decisioni doveva ritenersi irrilevante stante la particolare gravità dei fatti e della condotta successiva sicché immutato doveva ritenersi il pericolo di recidiva e, quindi, di affidabilità degli indagati. Con la suddetta motivazione, il tribunale, indubbiamente, si è adeguato al consolidato principio di diritto secondo il quale il semplice decorso del tempo non può far venir meno automaticamente le esigenze cautelare in terminis SSUU 40538/2009 Rv. 244377 Cass. 16425/2010 Rv. 246868 Cass. 21424/2011 Rv. 250253 Cass. 1858/2013 Rv. 258191 Cass. 20112/2013 riv 255725 Cass. 49112/2013 Rv. 257880 . Sennonché, il tribunale non ha adeguatamente considerato che il giudice per le indagini preliminari aveva concesso gli arresti domiciliari in virtù della novità normativa dell’applicazione del cd. braccialetto elettronico” introdotta nell’art. 275 bis cod. proc. pen. novità che consentiva una nuova valutazione sull’adeguatezza della suddetta misura rispetto al pericolo di recidiva in relazione ai pur gravi reati per i quali gli istanti sono indagati. Sul punto, deve, quindi, darsi atto che il tribunale, al di là di una laconica ed apodittica motivazione sull’elevato rischio di recidivanza pur considerando il possibile utilizzo di strumenti di controllo ai sensi dell’art. 275 bis cod. proc. pen. non ha spiegato le ragioni per le quali il suddetto pericolo doveva ritenersi sussistente pur con il braccialetto elettronico” che - come correttamente ha lamentato il ricorrente B. - monitorando di continuo la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, era sufficiente a scongiurare . L’ordinanza, pertanto, sul punto, va annullata e gli atti rimessi al tribunale per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.