Notifica omessa: il pm deve ripartire da capo

L’omissione della notifica di citazione a giudizio preclude l’instaurazione del rapporto processuale davanti al gdp con conseguente necessità della restituzione degli atti al pm, che ha l’onere di provvedere alla notificazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 52255, depositata il 16 dicembre 2014. Il caso. Il gdp presso il tribunale di Sciacca dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all’imputato e disponeva la restituzione degli atti al pm, il quale ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000 nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio , tale da determinare un’ingiustificata regressione del provvedimento alla fase delle indagini preliminari. C’è differenza tra notifica omessa e irregolare. La Corte di Cassazione sottolinea la differenza tra l’ipotesi di notifica di citazione a giudizio irregolare, con l’onere del gdp di rinnovarla ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000, e quella di notifica omessa, un’omissione che preclude l’instaurazione del rapporto processuale davanti al gdp con conseguente necessità della restituzione degli atti al pm, che ha l’onere di provvedere alla notificazione. Cosa significa abnormità del provvedimento? I giudici di legittimità ricordano poi i paletti in cui rientra il concetto di abnormità, limitata alle ipotesi di stasi del procedimento per effetto di un provvedimento che imponga al pm l’adozione di un atto nullo rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo. Solo in queste occasioni, l’accusa può ricorrere in Cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento minerebbe la regolarità del processo. Nel caso di specie, l’abnormità del provvedimento lamentata dal ricorrente era da escludersi, in quanto si era dato luogo ad un’attività propulsiva legittima del pm, trattandosi non di un semplice vizio, ma di totale omissione, della notifica del decreto di citazione a giudizio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 novembre – 16 dicembre 2014, n. 52255 Presidente Lombardi – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica di Sciacca ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 23.1.2014 -con la quale il Giudice di pace della stessa sede ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato e disposto la restituzione degli atti al PM nel procedimento a carico di F.B.-, deducendo abnormità funzionale del provvedimento in quanto in palese violazione dell'art. 29, comma 3, d.lgs.274/2000 e tale da determinare un'ingiustificata regressione dei provvedimento alla fase delle indagini preliminari Cass. 39477/2004 . 2. II PG presso questa corte, dr. P. Gaeta, con requisitoria scritta, condividendo le argomentazioni del PM ricorrente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sia l'organo impugnante che quello requirente trascurano infatti di considerare la differenza tra il caso in cui la notifica della citazione a giudizio sia solo irregolare, con conseguente onere del giudice di pace di rinnovare ex art. 29, comma 3, d.lgs. 274/2000, la predetta citazione, e il caso in cui la notifica sia, come nella specie, del tutto omessa, omissione preclusiva dell'instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di pace con conseguente necessità della restituzione degli atti al PM cui incombe l'onere di provvedere alla notificazione. 3. Tale ineccepibile distinzione e le sue conseguenze in tema di regressione del 1 procedimento a seguito di restituzione degli atti al PM, sono state poste in evidenza da una pronuncia di questa sezione Cass. 51402/2013 , cui si ritiene di dare continuità per quanto in contrasto con un diverso orientamento di legittimità Cass. 39477/2004 . 4. Detta pronuncia, che si pone in linea con Cass. 6460/2007 nonché con Cass. 31540/2004 che ha onerato il giudice della notifica al difensore in caso di valida citazione dell'imputato, con Cass. 34571/2009 che pure ha ritenuto onere del giudice la notifica alla persona offesa in caso avvenuta rituale instaurazione del rapporto processuale tra le parti necessarie, e con Cass. 30504/2010 che ha sancito la legittimità della restituzione atti al PM nel caso di irritualità della notifica , ha richiamato i limiti imposti dalle Sezioni Unite 25957/2009, Toni, alla categoria, atipica e residuale, dell'abnormità, in particolare di quella funzionale, rappresentati dalle ipotesi di stasi del procedimento per effetto di un provvedimento che imponga al PM l'adozione di un atto nullo rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo, osservando che solo in tali casi l'organo dell'accusa può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento minerebbe la regolarità del processo. 5. In virtù del richiamo a tali principi quella sentenza ha coerentemente escluso, rilevando che il provvedimento del giudice non determinava tale conseguenza ma dava invece luogo ad un'attività propulsiva legittima del PM, l'abnormità del provvedimento di restituzione atti al PM da parte del tribunale per l'omissione -non già per il semplice vizio della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, argomentando che il compimento di tale attività incombeva al PM per la mancata instaurazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, preclusiva dell'applicazione dell'art. 143 norme di att. cod. proc. pen. che regola il caso di rinnovazione della citazione a giudizio il quale presuppone una citazione non omessa, ma soltanto viziata o irrituale. 6. Norma il cui testo è riprodotto nell'art. 29, comma 3, d.lgs. 274/2000, relativo al giudizio dinanzi al giudice di pace, inapplicabile quindi nel caso di specie con conseguente non abnormità del provvedimento impugnato, il quale non può essere oggetto di autonoma impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM.