Giudizio immediato ordinario o giudizio immediato custodiale?

Coesiste, in capo al pubblico ministero, a fronte di un imputato in stato di custodia cautelare, in presenza dei rispettivi presupposti, la possibilità di richiedere, alternativamente, il giudizio immediato ordinario o tipico ai sensi dell’art. 453, comma 1, c.p.p., ovvero quello cosiddetto custodiale, di cui al medesimo art. 453, commi 1 bis e 1 ter, c.p.p., i quali sono istituti autonomi e con scansioni temporali proprie.

Il nuovo immediato cautelare”. Il d.l. n. 92/2008, convertito con modifiche nella L. n. 125/2008 ha introdotto all’interno dell’art. 453 c.p.p., un’autonoma figura di giudizio immediato, cosiddetta cautelare”. La norma, specificamente, dispone all’art. 1 bis che il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’art. 454, comma 1, entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. e, comunque, entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona la persona sottoposta alla indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. In ogni caso, si precisa che la richiesta è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’art. 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame . Sulla scelta del modello”. Ricorda la Corte, però, che il sindacato della stessa è limitato alla verifica dei presupposti di legge per l’applicazione del rito e non già alla scelta del modello processuale, così come, invece, eccepito dal ricorrente. Peraltro, non vi è alcuna disposizione di legge che imponga al PM, in caso di indagato in stato di custodia cautelare, di richiedere, se sussistono i presupposti evidenza della prova ed interrogatorio di garanzia , il giudizio immediato ai sensi dell’art. 453, comma 1, c.p.p., impedendogli, invece, la scelta del giudizio immediato custodiale, stante appunto che i requisiti richiesti sono i medesimi. Prova decisiva. Con altro motivo di ricorso, invece, si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di un prova, invece, decisiva. I giudici di legittimità, ritenendo la logicità della motivazione della sentenza gravata, hanno ribadito il principio oramai acquisito sez. 3, n. 27581/2010 sez. 6, n. 14916/2010 per cui è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella che, non assunta o non valutata, vizi la sentenza intaccandone la struttura portante . È, altresì, decisiva quella prova che non incida su aspetti secondari della motivazione, ma abbia, evidentemente un valore tale da risultare determinante ai fini dell’esito del giudizio. In altri termini, laddove si deduca il travisamento della prova o, comunque l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, è necessario verificare la sussistenza di un’evidente difformità tra i risultati derivanti dall’acquisizione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. Acquisizione ex art. 507 c.p.p In merito, peraltro, all’acquisizione di nuove prove che risultano assolutamente necessarie ai fini della decisione, la Corte, richiamando ancora una volta la propria consolidata giurisprudenza, ricorda che la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. d c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione. D’altra parte, la perizia, per il suo carattere neutro”, sottratto, per sua natura, alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d , in quanto giudizio di fatto .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 novembre – 15 dicembre 2014, numero 52037 Presidente Fiale – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente A.D. , con sentenza dell'8.10.2013, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 30.10.2012 di condanna dell'imputato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per i delitti p. e p. dagli articolo 81 cpv, 609bis e 582 cod. penumero nonché al risarcimento del danno alla costituita parte civile M.R. , previo riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000. 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento sopra impugnato A.D. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero , in particolare contestando a. Adozione del decreto di giudizio immediato nei confronti di persona in stato di custodia cautelare nelle pendenza del termine per la proposizione dell'istanza di riesame di cui all'articolo 309 cod. proc. penumero - Violazione dell'articolo 453, comma Ibis e ter in relazione all'articolo 178 lett. c cod. proc. penumero - Nullità del decreto di giudizio immediato e di ogni atto conseguente, tempestivamente eccepita immediatamente dopo la notificazione del decreto stesso. - Conseguente violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. c cod. proc. penumero . b. Rigetto dell'istanza di ammissione di nuova prova, formulata con l'atto di appello ex articolo 603, comma primo, cod. proc. penumero , con contestuale conferma dell'ordinanza del tribunale rei etti va dell'istanza formulata ex articolo 507 cod. proc. penumero , avente ad oggetto l'analisi peritale del tampone vaginale ai fini della ricerca di liquido spermatico - previsione del suo esito negativo e, quindi irrilevanza ai fini difensivi della rinnovazione istruttoria - articolazione del ragionamento sulla base della presunzione di un fatto in dimostrato una condotta della persona offesa non emersa dalle prove assunte e di una informazione qualificata come nozione comune , senza indicazione della fonte informativa - conseguente carenza di motivazione o, in ogni caso, manifesta illogicità per mancata dimostrazione della premessa del ragionamento - violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. e cod. proc. penumero . c. Attendibilità della persona offesa sui punti - ritenuta mancanza di contrasto tra le informazioni resa dalla teste riferite perdite di sangue e quella emergenti dal certificato medico esame ginecologico non evidenza di lezioni recenti in sede vulvare, all'esame con lo speculum non evidenza di lesioni traumatiche o conclusive in sede vaginale - affermata modesta entità delle lesioni riportate in sede vulvare - ritenuta compatibilità tra le lesioni dichiarate e l'assenza di riscontri diagnostici - mancanza di motivazione, o, in ogni caso, sua illogicità - Violazione dell'articolo 606, co. 1 lett. e cod. proc. penumero - ritenuta compatibilità tra le dichiarazioni rese dalla teste lui per zittirmi mi ha anche preso per il collo per qualche secondo, diciamo stringendomi forte, ma poi lasciandomi e quanto emerge dal referto medico, che non da atto di evidenze del predetto comportamento - omessa valutazione delle particolari condizioni fisiche della persona offesa, affetta da grave forma di anoressia - qualificazione della forza utilizzata dall'imputato nella stretta come modesta e momentanea - intrinseca contraddittorietà della motivazione che effettuerebbe un giudizio contrastante con il dato informativo acquisito carenza della motivazione per omessa valutazione della peculiare condizione della persona offesa tra conseguente violazione dell'articolo 606, co. lett. e , in relazione all'articolo 192, comma uno cod. proc. penumero - negazione della visione del telefono dell'imputato e della scoperta delle telefonate e dei messaggi indicativi di altre relazioni sentimentali - ritenuta insussistenza della prova sul punto - omessa valutazione di analogo comportamento tenuto dalla persona offesa nei rapporti con l'imputato e dalla predetta ammesso nel corso dell'esame - carenza di motivazione desunta dagli atti del processo - conferma dell'ordinanza del 21 giugno 2012, adottata dal tribunale negli atti preliminari al dibattimento, con la quale veniva respinta la rinnovata istanza di ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato subordinato all'esame della persona offesa - confermata superfluità della rinnovazione dell'esame della persona offesa - ritenuta facoltatività dell'ammissione del giudizio abbreviato subordinato all'assunzione della testimonianza della persona offesa, pur procedendosi per violazione dell'articolo 609bis cod. penumero - rigetto della richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 438, comma quinto, cod. proc. penumero in relazione a quanto previsto dall'articolo 392, co. 1bis cod. proc. penumero . d. Irragionevole disparità di trattamento in caso di imputati che rispondono della violazione dell'articolo 609 bis cod. penumero a seconda che il pubblico ministero eserciti l'azione penale con richiesta di giudizio immediato ovvero con richiesta di rinvio a giudizio, per violazione del diritto all'assunzione della testimonianza della persona offesa nel contraddicono delle parti - conseguente violazione degli articoli 606, comma primo, lett. c cod. proc. penumero per violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli articoli 438, comma primo e quinto, 458, comma primo, e 392, comma 1 bis, cod. proc. penumero , che regolano l'ammissibilità della richiesta di assunzione di prova costituita dalla testimonianza della persona offesa altresì violazione dell'articolo 606, comma primo, lettera e cod. proc. penumero per carenza e contraddittorietà della motivazione. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. In data 30.10.2014 è stata poi depositata memoria difensiva con la quale vengono ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, con particolare riferimento a quello riguardante il rigetto della nuova prova costituita dall'analisi peritale del tampone vaginale ai fini della ricerca di liquido spermatico. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Infondata appare la doglianza in ordine alla possibilità - che il ricorrente ritiene insussistente - che, a fronte di un imputato in stato di custodia cautelare, possa essere richiesto il giudizio immediato tout court, quindi basato sull'evidenza della prova e avente come riferimento temporale esclusivamente l'iscrizione nel registro degli indagati, in luogo di quello cosiddetto custodiate che non può essere richiesto prima che sia esaurita la procedura cautelare, con la richiesta di riesame ovvero con lo spirare dei termini per la stessa. Va ricordato in proposito che con il d.l. 23 maggio 2008 numero 9 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica , conv., con modificazioni, con l. 24 luglio 2008 numero 125, il legislatore attraverso la riformulazione degli articolo 453 e 455 cod.proc.penumero , mediante l'interpolazione, rispettivamente, nella prima norma dei commi 1-bis e 1-ter, e, nella seconda, del comma 1-bis, ha introdotto una nuova fattispecie di rito immediato, che in dottrina, viene indicata con l'aggettivo di custodiate . Oggi, dunque, è previsto che, allorquando la persona indagata sia sottoposta a custodia cautelare, il pubblico ministero richieda al giudice per le indagini preliminari l'instaurazione del giudizio immediato per il reato in relazione al quale la misura restrittiva sia stata disposta, a meno che ciò non arrechi un grave pregiudizio alle investigazioni. Il termine per la presentazione della domanda è sganciato da quello ordinariamente dettato per l'accesso al giudizio immediato ordinario, in quanto, in tal caso, é previsto nella misura di centottanta giorni anziché novanta come dispone il comma 1 dell'articolo 453 cod. proc. penumero che vanno computati a decorrere non dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro come nel caso di giudizio immediato ordinario , ma dal momento dell'esecuzione della misura custodiate. La richiesta della Pubblica Accusa, come correttamente evidenzia il ricorrente, non può essere formulata, nell'ambito di questa nuova fattispecie, prima che il procedimento di cui all'articolo 309 cod. proc. penumero , promosso contro il provvedimento applicativo della custodia, non sia stato definito, ovvero che sia inutilmente decorso il termine previsto per la proposizione dell'istanza di riesame. Nell'evenienza in cui l'ordinanza applicativa della misura custodiate sia stata revocata o annullata per la sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prima che il giudice abbia deciso sulla istanza di immediato presentata dal pubblico ministero, questa deve essere rigettata. 3. Orbene, questa Corte di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che il sindacato giurisdizionale sulle modalità con le quali il pubblico ministero inizia l'azione penale è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge imposti per la specifica domanda di giudizio avanzata e non può estendersi al modello processuale attivato sez. 2, 24.9.2010 PM in proc. Renzi, non mass. in Arch. nuova proc. penumero , 2012, p. 100 . Il principio di diritto, affermato in casi aventi ad oggetto la fattispecie di giudizio direttissimo previsto dall'articolo 449 comma 4 cod. proc. penumero , assume, per il suo contenuto, una valenza generale tale da renderlo sicuramente riferibile anche alla diversa figura di rito immediato prevista dal comma 1-bis dell'articolo 453 cod. proc. penumero . A tale considerazione va aggiunta quella che il giudizio immediato di cui all'articolo 453, comma 1 bis cod. proc. penumero , come introdotto dal d.l. 23 maggio 2008 numero 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008 numero 125, è ipotesi autonoma, con caratteristiche proprie, rispetto a quella di cui al primo comma del medesimo articolo 453 bis cfr. in tal senso sez. 2, numero 38727 del 1.7.1999, Moramarco, rv. 244804 sez. 6, numero 7912 del 20.1.2011, Guarcello e altri, rv. 249476 sez. 2, numero 15578 del 13.12.2012 dep. il 4.4.2013, Sacco, rv. 255790 sez. 6, numero 35228 del 12.4.2013, Veseli, rv. 257079 . Tale conclusione, peraltro, non appare confliggere con la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che nel c.d. giudizio immediato custodiate l'adozione della misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla non esaurisce il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare e che tale apprezzamento va effettuato dopo l'esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e dopo avere offerto alla persona incolpata l'opportunità di interlocuzione - resa possibile dall'avviso a rendere interrogatorio e dalla indicazione dei fatti da cui risulta l'evidenza probatoria -nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 453, comma 1-bis, cod. proc. penumero , funzionali a garantire la speditezza del processo, tenuto conto anche dello stato di privazione della libertà in cui versa l'imputato così Sez. Unumero numero 16 del 26.6-14.10.2014, Squicciarino . Secondo le SS.UU. poiché la misura limitativa della libertà personale è finalizzata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, esula dalla sua struttura e dalla sua funzione la valutazione circa l'utilità del dibattimento, conseguendone che l'applicazione di una misura cautelare, pur se già sottoposta al vaglio del tribunale del riesame, implicando unicamente una probabilità di colpevolezza, non esclude di per sé il vaglio preventivo circa la sostenibilità dell'accusa in dibattimento. In un quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, corretta e condivisibile appare la risposta che la Corte territoriale ha dato al ricorrente - che aveva in quella sede proposto la medesima doglianza - laddove ha rilevato che non esiste alcuna disposizione di legge che precluda al PM, in caso di indagato in stato di custodia cautelare, di richiedere, sussistendone ovviamente i presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova ex articolo 453 co. 1 cod. proc. penumero , imponendogli, invece, la scelta del giudizio immediato custodiate previsto dalla medesima norma ai commi 1 bis e 1 ter. Ebbene, in maniera congrua e logica, viene evidenziato dai giudici bresciani come, dall'esame della richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero il 24.9.2011 in atti , si evinca chiaramente, laddove vengono evidenziate le fonti di prova e si afferma che le prove appaiono evidenti sulla base delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'imputato, che egli avesse inteso richiedere il giudizio immediato ordinario, sottoponendo al gip, che l'ha ritenuta sussistente, l'evidenza del quadro probatorio. Né pare portare a diverse conclusioni l'erronea indicazione da parte del pubblico ministero, nel medesimo atto, del termine di 180 giorni anziché 90 dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto all'articolo 335 cod. proc. penumero Come rileva la Corte territoriale a pag. 13 del provvedimento impugnato, infatti, è evidente che si tratta di un errore materiale. E il fatto che si faccia riferimento alla data di iscrizione della notizia di reato e non a quella di esecuzione della misura, conferma ancor più che il pubblico ministero avesse inteso chiedere il giudizio immediato che le Sezioni Unite nella citata sentenza Squicciarino definiscono anche tipico . Nel caso che ci occupa, erano presenti entrambi i presupposti che legittimavano l'attivazione di tale rito, e cioè la prova appariva evidente e la persona sottoposta alle indagini era stata previamente interrogata, in sede di interrogatorio di garanzia, sui fatti dai quali emergeva la situazione di particolare pregnanza probatoria. Sussistendo tali condizioni, l'organo d'accusa il 24.9.2011 ha richiesto - entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro avvenuta il 13.7.2011 - che si procedesse con il rito immediato. E il Gip ha accolto la richiesta. La doglianza oggi riproposta è dunque infondata e si rende, dunque, necessario riaffermare il principio che nel vigente sistema coesiste, in capo al pubblico ministero, a fronte di un imputato in stato di custodia cautelare, in presenza dei rispettivi presupposti, la possibilità di richiedere, alternativamente, il giudizio immediato ordinario o tipico di cui all'articolo 453, co. 1, cod. proc. penumero ovvero quello cosiddetto custodiale di cui al medesimo articolo 453 co. 1 bis e ter cod. proc. penumero . Si tratta di due istituti autonomi, ciascuno con delle scansioni temporali proprie e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che non vi è alcuna ragione, né disposizione normativa, che consenta di applicare all'uno i limiti dell'altro . 4. Infondata è anche la doglianza sub b. Si tratta anche in questo caso di un motivo di appello che il ricorrente ripropone tout court , non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, limitandosi a riprodurre le stesse questioni già puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - aveva rilevato che l'analisi peritale del tampone vaginale per la ricerca di liquido seminale riconducibile ad A. non appariva prova decisiva in quanto la persona offesa si recò al pronto soccorso ed al reparto di ginecologia dell'ospedale di dopo le ore 15 del . Dunque - come si legge a pagina 15 del provvedimento impugnato - il tampone vaginale fu effettuato dopo oltre due giorni oltre 60 ore dal rapporto sessuale, lasso di tempo in cui gli spermatozoi, per nozione comune, possono essere interamente espulsi con le normali secrezioni vaginali e anche per effetto dei lavaggi presumibilmente intervenuti nei due giorni successivi pertanto un risultato negativo di tale ricerca non potrebbe provare il fatto che la difesa intende dimostrare. I giudici del gravame del merito, dunque, collocandosi nell'alveo dell'avvenuto rigetto operato dal giudice di primo grado su analoga richiesta ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. penumero , hanno fornito una logica motivazione su come la perizia, anche se effettuata, ed anche se con esito apparentemente favorevole alla difesa, non avrebbe potuto comportare, in ragione del tempo trascorso, la prova certa della tesi alternativa propugnata dall'imputato che nel corso del giudizio ha sempre negato di avere avuto in quella serata un rapporto completo con la persona offesa, essendosi limitato il loro contatto fisico, a suo dire, a del sesso orale . Ed invero, anche a volere prendere atto delle argomentazioni di natura medica sviluppate anche in questa sede da parte del ricorrente circa la possibilità che anche dopo tanto tempo potessero essere rinvenuti degli spermatozoi o comunque delle tracce utili in sede di tampone vaginale, appare logico l'argomentare della Corte territoriale secondo cui l'esito negativo di un'eventuale disposta perizia non avrebbe comunque fornito alcuna certezza in grado di alterare quello che è stato l'articolato iter motivazionale che ha portato alla condanna dell'imputato. Va ricordato sul punto che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizi la sentenza intaccandone la struttura portante sez. 3, numero 27581 del 15.6.2010, M., rv. 248105 conf. Sez. 6 numero 14916 del 25.3.2010, Brustenghi e altro, rv. 246667 . È stato anche precisato come per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia sez. 2, numero 16354 del 28.4.2006, Maio, rv. 234752 . La mancata assunzione di una prova decisiva può, dunque, costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione sez. 2, numero 21884 del 20.3.2013, Cabras, rv. 255817 . In una precedente pronuncia era stata in tal senso ritenuta del tutto infondata la censura di mancata acquisizione di una prova decisiva, in quanto, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, non sarebbe risultata comunque determinante” per un esito diverso del processo, finendo eventualmente per incidere soltanto su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta sez. 6 numero 18747 del 2.4.2008 . In altri termini, in casi assolutamente analoghi a quello che ci occupa è stato ritenuto che non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative sez. 2, numero 2827 del 22.12.2005 dep. 24.1.2006, Russo, rv. 233328 . Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento e non soltanto l'erronea interpretazione di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone, dunque, di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco sez. 4, numero 14732 del 1.3.2011, Molinario, rv. 250133 conf. Sez. 5 numero 9338 del 12.12.2012 dep. Il 27.2.2013, Maggio, rv. 255087 sez. 6 numero 18491 del 24.2.2010, Nuzzo Pisdtelli ed altri, rv. 246916 . In particolare, proprio in relazione al rigetto di una richiesta di nuove indagini scientifiche, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità la sentenza con cui il giudice respinga la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'articolo 606, comma primo, lett. d , cod. proc. penumero , in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione, sez. 4, numero 7444 del 17.1.2013, Sciarra, rv. 255152 . La perizia, in altri termini, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 606 comma primo lett. d cod. proc. penumero , in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione sez. 6 numero 43526 del 3.10.2012, Ritorto e altri, rv. 253707 conf. sez. 4, numero 14130 del 22.1.2007, Pastorelli ed altro, rv. 236191 conf. Sez. 5 numero 12027 del 6.4.1999, Mandala G., rv. 214873 . 5. Infondati sono tutti i restanti motivi illustrati in premessa, con i quali, in realtà, si propone a questa Corte una diversa valutazione dei fatti, lamentandosi qua e là la mancata assunzione di questa o quella prova, e si operano nelle affermazioni in ordine alla inattendibilità della persona offesa che anche in questo caso finiscono per essere acritica riproposizione dei motivi di appello, a fronte di una pronuncia impugnata in cui la Corte d'appello di Brescia da ampiamente conto, con un ragionamento assolutamente esaustivo, delle motivazioni che l'hanno indotta a ritenere credibile il portato accusatolo della persona offesa e non la versione difensiva dell'A. . Evidentemente la mera prospettazione di una diversa valutazione dei fatti e delle emergenze processuali, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità. In particolare il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, in tal senso, Sez. 3, numero 41282 del 18.12.2006, Agnelli e altro, Rv. 235578 . Per quello che riguarda, in particolare, l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali, è stato affermato che essa deve essere valutata in senso globale, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo Sez. 3, numero 21640 dell'8.6.2010, P., Rv. 247644 . E questo la Corte territoriale appare averlo fatto, dando peraltro ampiamente conto in motivazione degli elementi di riscontro logico e fattuale che sono venuti via riemergendo rispetto al racconto della vittima della violenza. 6. Va rilevato, in ultimo che correttamente e congruamente cfr. pagg. 24-25 della sentenza impugnata la Corte bresciana ha risposto anche alle doglianze avanzate dall'odierno ricorrente circa il mancato accoglimento dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato ad una nuova audizione della persona offesa, già sentita più volte nel corso delle indagini preliminari, richiesta cui poi non aveva fatto seguito l'istanza di giudizio abbreviato semplice, per cui il processo era stato celebrato nelle forme del rito ordinario, senza che dunque maturasse alcun diritto ad una diminuzione di pena. La Corte territoriale, con motivazione logica, evidenzia in sentenza che, in realtà, non appariva necessario sentire la persona offesa, in sede di giudizio abbreviato, sugli argomenti indicati dalla difesa della propria istanza di ammissione al rito condizionato, che si fondavano sulla sola diversa versione dei fatti fornita dall'imputato in quanto tale prova non appariva effettivamente utile a verificare eventuali profili di contraddizione ed elementi carenti nelle già rese deposizioni, peraltro nemmeno indicati, né la difesa aveva precisato la rilevanza di eventuali criticità per la valutazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo del reato e la sussistenza delle circostanze . Con tali affermazioni la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimità nelle richiamate sentenze 31881/2011 e 5229/2009. In quest'ultima, in particolare, si era affermato che l'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, precisandosi che il rito speciale non deve comunque essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del rito che prevede una decisione allo stato degli atti. Correttamente, perciò, è stato ritenuto che non è sufficiente che l'imputato prospetti una ricostruzione dei fatti diversa o contraria a quella resa dalla persona offesa per ottenere, per ciò solo, in assenza dei presupposti delle precise e specifiche indicazioni sopra menzionate, una integrazione probatoria per risentire la persona offesa in sede di giudizio abbreviato. 7. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.