Archiviato dal gip il reato di abuso d’ufficio: “fermi tutti, mi sento offeso” dice il privato

Il reato di abuso d’ufficio lede, oltre all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Perciò, il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa e, nel caso in cui abbia chiesto di esserne informato, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione viola il diritto al contraddittorio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 52009, depositata il 12 dicembre 2014. Il caso. Il gip del Tribunale di Benevento disponeva l’archiviazione del procedimento per il reato di abuso d’ufficio. Due privati, in qualità di persone offese ricorrevano in Cassazione, lamentando di non essere stati avvisati della richiesta di archiviazione, nonostante avessero dichiarato di volerne essere informati ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p Il gip, invece, non avrebbe fornito tale informazione, considerando che il reato di abuso d’ufficio tutelerebbe interessi pubblicistici, afferenti all’amministrazione pubblica, per cui il privato non acquisterebbe lo stato di persona offesa, con la conseguenza che non avrebbe diritto a ricevere l’avviso di richiesta di archiviazione. Anche i diritti del privato vengono lesi. Al contrario, la Corte di Cassazione ricorda che il reato di abuso d’ufficio ha natura plurioffensiva, essendo idoneo a ledere, oltre all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Di conseguenza, il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa e, nel caso in cui abbia chiesto di esserne informato, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione viola il diritto al contraddittorio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti al pm per gli adempimenti necessari ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 12 dicembre 2014, n. 52009 Presidente Milo – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. C.A. e T.R. , per mezzo del loro difensore di fiducia, ricorrono contro il decreto emesso il 26 agosto 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art. 323 c.p., deducendo la violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p., per non essere stati avvisati, in qualità di persone offese, della richiesta di archiviazione, nonostante avessero dichiarato di volerne essere informati ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2. 2. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale è ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità a che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determini la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione b che trattasi di nullità insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., la quale può essere fatta valere con ricorso per cassazione esperibile nel termine ordinario di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento cfr. da ultimo Sez. 3, ord. 11543/2012, Rv. 254743, Sez. 6, Sentenza n. 47982 del 27/11/2012 Rv. 254103 c che, nel caso in esame, i ricorrenti hanno avuto effettiva conoscenza del decreto in data 27 gennaio 2014, mediante accesso al fascicolo processuale e richiesta di copie cfr. istanza di copie dell'avv. Palumbo, difensore della persona offesa e che il ricorso é stato depositato in data 7 febbraio 2014 e quindi nei quindici giorni dall'avvenuta effettiva conoscenza d che quanto al merito risulta che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione de plano , omettendo di instaurare il contraddittorio tra le parti, sebbene le persone offese avessero dichiarato di volere essere informate dell'eventuale richiesta di archiviazione e che tale scelta omissiva potrebbe trovare giustificazione sulla considerazione che il reato di abuso d'ufficio tutela interessi pubblicistici, afferenti alla amministrazione pubblica, sicché il privato non acquista lo stato di persona offesa e per questo non ha diritto a ricevere alcun avviso nell'ipotesi in cui viene richiesta l'archiviazione del procedimento f che, peraltro tale tesi non può essere condivisa, in quanto la giurisprudenza della Corte è orientata, da tempo, nel ritenere che il reato di abuso di ufficio quando sia commesso in danno di privati e non sia cioè finalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del pubblico ufficiale abbia natura plurioffensiva, nel senso che lede l'interesse della pubblica amministrazione ma, contemporaneamente, anche quello del privato, che ben può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione tra le tante, Sez. 6, 10 aprile 2008, n. 17642, Cortellino Sez. 6, n. 13179 del 29/03/2012, Rv. 252570 g che nel caso in esame, per quanto prospettato nel ricorso e per quanto emerge dallo stesso decreto di archiviazione, risulta che l'ipotizzato reato di cui all'art. 323 c.p. avrebbe prodotto un danno ingiusto ai privati, oggi ricorrenti, ai quali deve quindi essere riconosciuta la qualifica di persona offesa. 3. Ritiene la Corte che le premesse e le conclusioni della parte pubblica, adesive ai ricorsi delle parti private, siano fondate, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 4. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il reato di abuso d'ufficio art. 323 cod. pen. , ha natura plurioffensiva, considerato che è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale ne consegue che, in tal caso, il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa e che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio cfr. ex plurimis cod. pen. Sez. 6, 13179/2012 Rv. 252570 Cass. pen. sez. 6, 20399/2006 Rv. 234728 e massime precedenti conformi Massime precedenti Conformi N. 44999 del 2005 Rv. 232625, n. 40694 del 2006 Rv. 235552, N. 17642 del 2008 Rv. 239648 . 5. Va pertanto provveduto all'annullamento senza rinvio del decreto impugnato ed alla trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Benevento per gli adempimenti di cui all'art. 408 comma 2 cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per gli adempimenti di cui all'art. 408,comma 2 cod. proc. pen