Bottino limitato, ma questo non gioca a favore dell’imputato

La rapina è un reato plurioffensivo, per cui, per la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non basta che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 51853, depositata il 12 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Palermo condannava un imputato per il reato di rapina. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’attenuante prevista per il lucro di speciale tenuità e, al contrario, il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite, ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1, c.p Danno da valutare per intero. La Corte di Cassazione ricorda che la rapina è un reato plurioffensivo, per cui, per la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non basta che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico. Invece, bisogna valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è esercitata la violenza o la minaccia. Infatti, il reato di rapina lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Più persone riunite. Per quanto riguarda l’aggravante riconosciuta, la Corte richiama un precedente delle Sezioni Unite, secondo cui, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Nel caso di specie, era emersa la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui veniva compiuta la rapina. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 – 12 dicembre 2014, numero 51853 Presidente Casucci – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/5/2014, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Trapani, in data 11/6/2013, assolveva P.C. dai delitti di cui ai capi 2 e 3, e per l'effetto rideterminava la pena per il residuo reato di rapina di cui al capo 10 in anni tre di reclusione ed €. 1.000,00 di multa. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali si duole dell'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma 3 numero 1 cod. penumero e del mancato riconoscimento dell'attenuante di aver conseguito un lucro di speciale tenuità. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. Per quanto riguarda la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod. penumero , le censure dei ricorrente sono manifestamente infondate in quanto la circostanza inerente al lucro di speciale tenuità può essere presa in considerazione soltanto qualora anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Nessuna censura può essere mossa, pertanto, alla sentenza impugnata per aver escluso il riconoscimento dell'attenuante in parola basandosi esclusivamente sul presupposto che il valore dell'oggetto in oro sottratto escluda la particolare tenuità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa. Peraltro occorre tenere presente che la rapina è un reato plurioffensivo, pertanto, ai fini della configurabilità dell'attenuante dei danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo , il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici Cass. Sez. 2, Sentenza numero 19308 del 20/01/2010 Ud. dep. 20/05/2010 Rv. 247363 . 3. Per quanto riguarda la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, la valutazione dei presupposti di operatività di tale aggravante è stata oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali che sono stati risolti dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. 4. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui veniva perpetrata la rapina, osservando che dalla descrizione dei fatti esposta dalla vittima in sede di denuncia risulta che il malvivente che l'aveva aggredita si allontanava a bordo di un'auto condotta da un complice . Dalla descrizione del fatto, come accertato dai giudici dei merito, emerge la simultanea presenza di due persone nel luogo della rapina avvertita dalla persona offesa. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Di conseguenza il motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali