Gravi indizi di colpevolezza: provato deve essere il contributo al sodalizio criminoso

In tema di associazione per delinquere, deve ritenersi che la persona la quale attui più volte – in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso – reati fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato, non può essere assolta con l’allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi con i correi.

Così è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 51154, depositata il 9 dicembre 2014. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del gip del locale Tribunale che aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 416 associazione per delinquere , 648 ricettazione , 648 bis riciclaggio e 615 ter, secondo comma accesso abusivo a sistema informatico o telematico codice penale. Contro tale decisione ricorrono per cassazione gli imputati, lamentando tutti insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. Uno di loro lamenta, altresì, tale insufficienza in relazione ai delitti di riciclaggio e di ricettazione. Lamentano, poi, che l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare in maniera specifica la sussistenza delle esigenze cautelari. Fondato, ha ritenuto il Collegio, il motivo di ricorso proposto da uno degli imputati con riguardo alla gravità indiziaria in ordine al reato di riciclaggio considerato che dalla motivazione dell’ordinanza non risulta il contributo causale realizzato dallo stesso nel contestato riciclaggio della vettura. Associazione per delinquere e reati fine. A parere del Collegio, il provvedimento impugnato è meramente assertivo anche con riguardo alla partecipazione dei ricorrenti alla contestata associazione. Sul punto, rileva la Corte, la giurisprudenza, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati non ha escluso, tuttavia, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione. Nessuna argomentazione in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso. Ciò detto, il Collegio ha però rilevato che il provvedimento impugnato si è limitato ad argomentare in ordine alla sussistenza dell’associazione, dalla quale ha tratto apoditticamente la prova della partecipazione dei ricorrenti senza fornire alcuna argomentazione in ordine al contributo da loro offerto in detto sodalizio. Se è vero, sostiene il Collegio, che in tema di associazione per delinquere, deve ritenersi che la persona la quale attui più volte – in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso – reati fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato, non può essere assolta con l’allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi è pur vero che, nel caso di specie, non è stata offerta alcuna motivazione in ordine alla partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso. Così come genericamente e apoditticamente è stata affermata la sussistenza delle esigenze cautelari. Per queste ragioni, la S.C. ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione all’associazione per delinquere ed al reato di riciclaggio e alle esigenze cautelari per tutte le imputazioni e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 novembre – 9 dicembre 2014, n. 57154 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Con ordinanza in data 13 giugno 2014 il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale tribunale che in data 30 maggio 2014 aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di H.Z., Z.M. e S.I. in relazione ai reati di cui agli articoli 416, 648, 648bis e 615 ter secondo comma codice penale. Ricorrono per cassazione gli imputati. In particolare H.Z. e S.I. deducono che il provvedimento impugnato è incorso in 1. erronea applicazione della legge penale, nella specie dell'articolo 143 codice procedura penale come modificato dal decreto legislativo numero 32 del 2014. L'indagato S.I. lamenta la mancata traduzione della ordinanza cautelare nella lingua a lui nota 2. violazione di legge e in particolare violazione dell'articolo 273 codice procedura penale in relazione all'articolo 416 codice penale. Sostengono l'insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo e in particolare lamentano che l'ordinanza ha omesso di motivare in maniera specifica in relazione alla posizione di ciascun indagato 3. erronea applicazione della legge penale con riguardo agli articoli 274, 275 e 275bis c.p.p. Lamentano che l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in maniera specifica con riguardo a ciascun indagato la sussistenza delle esigenze cautelare, così come ha omesso di motivare in ordine all'adeguatezza della invocata misura degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico Z.M. deduce che la sentenza impugnata è incorsa in 1. violazione degli articoli 110, 648 bis codice penale in relazione alla ritenuta sussistenza del suo concorso nel delitto di riciclaggio contestato al capo El della rubrica. Lamenta che il reato è contestato sul presupposto di una telefonata fatta dal coimputato H. al rientro da Vilnius dove si è portato per consegnare una macchina 2. violazione dell'articolo 648 codice penale in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di ricettazione contestati ai capi E1 M1 N e P . Censura l'ordinanza cautelare evidenziando che all'indagato sono stati contestati anche i reati presupposti 3. vizio della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla sua appartenenza all'associazione criminosa. Lamenta la mancata risposta a doglianze difensive con riguardo al ruolo tenuto dal ricorrente 4. vizio della motivazione in relazione all'adeguatezza della misura disposta I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. Deve essere respinto il primo motivo di ricorso di S. I. considerato che il tribunale ha dato atto con argomentazioni in fatto, incensurabili in questa sede, che in sede di interrogatorio di garanzia è emersa la conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana. Così come deve essere respinto il motivo di ricorso di Z.M. relativo alla contestata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai reati contestati ai capi M1 N e P considerato che il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico dell'indagato con riguardo al contestato reato di ricettazione delle tre autovetture, indicate come oggetto di appropriazione indebite realizzate da parte di soggetti diversi dall'attuale indagato. A fronte di tale argomentare il ricorrente offre generiche contestazioni che non tengono conto delle argomentazioni dei giudici di merito. Fondato è invece il motivo di ricorso presentato dalla difesa Z. con riguardo alla gravità indiziaria in ordine al reato sub E1 considerato che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta il contributo causale realizzato dallo stesso nel contestato riciclaggio della vettura Audi 6. Così come il provvedimento impugnato è meramente assertivo con riguardo alla partecipazione dei ricorrenti alla contestata associazione. Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati non ha escluso, tuttavia, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza dei vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc. Cass., sez. 5^, 14 settembre 1991, Monaco, m. 188985, Cass., sez. 5^, 25 marzo 1997, Puglia, m. 208088 . Così come ha affermato che talora anche la partecipazione a un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione Cass., sez. 6^, 10 maggio 1994, Nannerini, m. 200938, Cass., sez. 4^, 11 novembre 2008, Buccheri, m. 241927 spingendosi ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all'associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati Cass., sez. 4^, 1 agosto 1996, De Stefano, m. 205939, Cass., sez. 6^, 10 luglio 2009, Senese, m. 245197 . Ciò detto deve però rilevarsi che il provvedimento impugnato si è limitato ad argomentare in ordine alla sussistenza dell'associazione, peraltro non contestata dagli indagati, dalla quale ha tratto apoditticamente la prova della partecipazione degli attuali ricorrenti senza fornire alcuna argomentazione in ordine al contributo da loro offerto in detto sodalizio. Se è vero che in tema di associazione per delinquere, devesi ritenere che la persona la quale attui più volte - in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso - reati - fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione dei reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato de quo , non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi. Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6026 del 25.3.1997 dep. 21.6.1997 Rv 208088 Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010 Ud. dep. 11/02/2010 Rv. 246441 è pur vero che nel caso in esame nessuna motivazione è stata offerta in ordine alla partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso. Così come genericamente e apoditticamente è stata affermata la sussistenza delle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi A ed E1 ed alle esigenze cautelari per tutte le imputazioni con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi A ed E1 ed alle esigenze cautelari per tutte le imputazioni e rinvia al Tribunale di Roma per un nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. Att. C.p.p.