Analisi della droga: da una parte si può ricavare il tutto

Gli esiti di indagini tecniche su un campione di sostanza stupefacente, preordinate a verificare l’efficacia drogante dell’intero compendio, possono essere estesi anche alla residua parte del materiale non esaminata, a meno che non ci sia stato un errore nei criteri di scelta del campione o delle modalità di accertamento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50076, depositata il 1° dicembre 2014. Il caso. Il gup di Milano condannava a 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa un imputato per i reati previsti dagli artt. 73, comma 1- bis , e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti , per la detenzione di 60 kg di stupefacenti con un grado di purezza del 5%. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando la connotazione di ingente quantità, attribuita allo stupefacente detenuto sulla scorta di un erroneo criterio di analisi fondato sull’esito della valutazione tecnica di 12 reperti su 25, di cui 6 contenevano soltanto sostanza da taglio. L’analisi era, quindi, da considerarsi approssimativa, per cui il grado di purezza, essenziale per valutare l’ingente quantità, poteva essere provato solo sui panetti” per cui c’era stata l’analisi puntuale. Accertamenti tecnici. La Corte di Cassazione ricorda però al ricorrente che, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, potendo ottenere tale conoscenza anche da altre fonti di prova, compresa l’inferenza statistica da campione. Nel caso di specie, le analisi di laboratorio erano state eseguite per gruppi omogenei, perciò l’inferenza statistica sulla conformità delle parti non analizzate, rispetto ai campioni refertati ed esaminati, era corretta. Gli esiti. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda che gli esiti di indagini tecniche su un campione di sostanza stupefacente, preordinate a verificare l’efficacia drogante dell’intero compendio, possono essere estesi anche alla residua parte del materiale non esaminata, a meno che non ci sia stato un errore nei criteri di scelta del campione o delle modalità di accertamento.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 novembre – 1° dicembre 2014, n. 50076 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. S.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 9 gennaio 2014 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza dei G.U.P. presso il Tribunale di Milano di condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed €. 40 mila di multa per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1 bis e 80 comma 2 d.p.r. 309/90 nella specie 60 kg di stupefacente con un grado di purezza pari al 5%. 2. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla connotazione di ingente quantitàjattribuita allo stupefacente detenuto sulla scorta di un erroneo criterio di analisi fondato sull'esito della valutazione tecnica di 12 su 25 reperti, dei quali 6 sono risultati contenere soltanto sostanza da taglio. 2.1. Per il ricorrente, il criterio di omogeneità applicato alla parte restante del materiale sulla sola base dell'identità del luogo di rinvenimento dei panetti e del loro confezionamento va considerato frutto di un'analisi approssimativa e svincolata da criteri oggettivi o massime di comune esperienza, con la conseguenza che la prova del grado di purezza, essenziale per valutare l'ingente quantità, può dirsi raggiunta solo per i risultati concernenti i pani per cui vi è stata analisi puntuale. 2.2. II motivo, che sostanzialmente propone argomentazioni di merito sulle conclusioni tecniche, espresse in modo coerente e diffuso dai giudici di merito con doppia conforme pronuncia a pag. 2 della sentenza impugnata, non è ammissibile, considerato l'orientamento giurisprudenziale che pone, come regola di carattere generale, che in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti cass. pen. sez. 4, 22238/2014 Rv. 259157 ivi compresa l'inferenza statistica da campione. 2.3. Orbene, nella specie, le analisi di laboratorio disposte hanno dimostrato che -comunque i soli campioni esaminati rivelavano droga pura per 610 grammi, e sono state eseguite per gruppi omogenei con la conseguenza che l'inferenza statistica sulla conformità delle parti non analizzate , rispetto ai campioni refertati ed esaminati, appare corretta e non contestabile, tanto più che nella specie si versa in un giudizio ex art. 442 cod. proc. pen 2.4. In conclusione gli esiti di indagini tecniche su un campione di sostanza stupefacente , preordinate ad accertare l'efficacia drogante dell'intero compendio di droga, sequestrata in un unico contesto ed identica provenienza , ben possono essere estesi -a ragione anche alla residua parte del materiale non esaminata, salva l'erroneità nei criteri di scelta del campione stesso, oppure delle modalità di accertamento, peraltro nel caso in esame non dedotte e tanto meno provate. 2.5. II ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 2.6. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 mille . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.