Imputato assente, ma quando torna a casa è sempre bene guardare la cassetta della posta

In caso di temporanea assenza del destinatario, l’agente postale provvede al deposito del piego, lo stesso giorno, presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e ne dà notizia al destinatario con una raccomandata. La decorrenza di 10 giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data del suo invio.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 49219, depositata il 26 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Bergamo dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione ad un decreto penale di condanna emesso dal gip. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che la notifica del decreto era stata effettuata a mezzo posta e l’ufficiale postale, non avendo trovato il destinatario presso la residenza, aveva dato avviso con raccomandata. Mancava agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata. In più contestava al tribunale di aver ritenuto perfezionata la notifica, indipendentemente dalla prova del ricevimento della raccomandata. Destinatario assente. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 8, comma 2, l. n. 890/1982 stabilisce che, in caso di temporanea assenza del destinatario, l’agente postale provvede al deposito del piego, lo stesso giorno, presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito lo stesso agente dà notizia al destinatario con un avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da affiggere alla porta d’ingresso o immettere nella cassetta della corrispondenza. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica, del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario a cui sia stata richiesta la notifica, della data e del luogo di deposito e, infine, dell’invito al destinatario di provvedere al ritiro del piego entro un massimo di 6 mesi, con la specificazione che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dal deposito e che, passati i 6 mesi, l’atto sarà restituito al mittente. Il tempo parte da La decorrenza di 10 giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data del suo invio. E’ perciò irrilevante la mancata presenza in atti della ricevuta di ritorno della raccomandata. Nel caso di specie, l’avviso di deposito era stato dato con raccomandata il 25 ottobre, per cui il perfezionamento della notifica avveniva il 4 novembre. Da quest’ultima data decorreva il termine di 15 giorni per opporsi al decreto penale. Il ricorrente, però, lo faceva soltanto il 30 novembre, a termine ormai scaduto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 novembre 2014, numero 49219 Presidente Squassoni - Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 12.12.2013 ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna numero 1725\12 emesso in data 11.5.2012 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di A.M Avverso tale pronuncia il predetto popone personalmente ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 8, comma 2, legge 890\92, in quanto la notifica del decreto era stata effettuata a mezzo posta e l'ufficiale postale, non rinvenendo il destinatario presso la residenza, aveva dato avviso, ai sensi della richiamata disposizione, con raccomandata spedita il 25.10.2012. Rileva di che manca agli atti la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata e che l'opposizione sarebbe tempestiva, in quanto il plico contenente il decreto penale sarebbe stato ritirato il 15.11.2012, mentre l'opposizione era stata depositata il successivo 30.11.2012, nei termini di legge. Osserva che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ritenuto comunque perfezionata la notifica, indipendentemente dalla prova del ricevimento della raccomandata ed aggiunge che l'avviso di ricevimento della prima raccomandata, nella parte in cui si attesta il deposito del plico presso l'ufficio postale e viene dato atto dell'invio della seconda raccomandata, non reca la sottoscrizione dell'interessato, rendendo comunque invalida la dichiarazione. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. L'art. 8, comma 2, legge 890\82, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che, in caso di temporanea assenza del destinatario, l'agente postale provvede al deposito del piego, lo stesso giorno, presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito viene data notizia al destinatario, a cura del medesimo agente, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che la decorrenza di dieci giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data dell'invio della stessa Sez. III numero 32119, 24 luglio 2013 Sez. I numero 6325, 8 febbraio 2013 . Diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, dunque, la mancata presenza in atti della ricevuta di ritorno della seconda raccomandata non assume rilievo, dovendosi fare riferimento alla data di spedizione della stessa. 3. Nel caso in esame risulta dagli atti, la cui consultazione non è preclusa a questa Corte in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il decreto penale è stato notificato, come da relata del 22.10.2012 sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario, con raccomandata numero 779400472937 spedita presso la residenza dell'imputato. Dalla ricevuta di ritorno, recante il numero 77945047293-2, risulta che, in assenza del destinatario e mancanza di altra persona idonea, veniva immesso nella cassetta postale il prescritto avviso ed il plico veniva depositato presso l'ufficio postale. L'avviso di deposito, sempre secondo quanto indicato nella medesima cartolina, è stato dato con raccomandata numero 77950472939 spedita il 25.10.2012. L'ufficiale postale ha poi attestato il 7. 11. 2012, sempre sulla cartolina suddetta, che l'atto non era stato ritirato nel periodo di giacenza. Il termine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica andava dunque calcolato dal 25.10.2012, data di spedizione della raccomandata ed andava a scadere il 4.11.2012. Da tale ultima data iniziava quindi a decorrere il termine di 15 giorni per l'opposizione al decreto penale il quale, alla data di presentazione della stessa 30.11.2012 , risultava ampiamente scaduto. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale appaiono dunque corrette. Non rileva, infine, l'assenza di sottoscrizione dell'addetto al recapito sulla cartolina suddetta, in quanto tutti i dati necessari risultano comunque presenti e riprodotti meccanicamente su apposita etichetta adesiva e codice a barre. 4.11 ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.