Il nucleo familiare lo porta all’esasperazione: l’omicidio non ha attenuanti

L’attenuante della provocazione non è configurabile quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso è talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira, ovvero il nesso causale tra il fatto ingiusto e l’ira. Inoltre, la stessa circostanza non ricorre quando l’esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 48724, depositata il 24 novembre 2014. Il fatto. La Corte di assise d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Prima sezione della Corte di Cassazione, confermava la sentenza emessa dal Gup nei confronti dell’imputato di omicidio volontario. L’annullamento con rinvio da parte della Prima sezione era stato disposto limitatamente all’omesso esame del motivo di appello concernente la provocazione. Ricorre per la cassazione di tale decisione l’imputato, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p. La provocazione. Il Collegio ritiene non esservi dubbio sul fatto che la provocazione, oltre che istantanea, possa essere anche lenta”, protraendosi nel tempo, determinando nel perseguitato un’accumulazione degli stimoli psichici, destinata ad esplodere nel comportamento violento e reattivo all’altrui fatto ingiusto. In altre parole, è possibile che i reiterati stimoli provocatori, una volta raggiunto una sorta di limite di guardia”, danno luogo a una reazione che è frutto di una progressiva saturazione. L’attenuante. Tuttavia, ricorda il Collegio, non è configurabile l’attenuante della provocazione quando l’esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche. Ciò che rileva, poi, principalmente nel caso di specie, è la sproporzione tra l’eventuale atteggiamento provocatorio della vittima e la condotta dell’imputato. Infatti, la circostanza attenuante della provocazione non ricorre quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira, ovvero il nesso causale tra il fatto ingiusto e l’ira. L’attenuante, quindi, deve essere esclusa quando il fatto provocatorio è una mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, insorto indipendentemente. Reazione sproporzionata. Nel caso in esame, osserva la Corte, se pure l’imputato fosse esasperato dalle polemiche sorte nel nucleo familiare nel quale si era inserito, egli reagì in maniera del tutto sproporzionata, aggredendo a amano armata, un uomo più anziano e decisamente meno prestante di lui, che si era limitato a inveire contro di lui e a dargli qualche spintone come si evince dalla sentenza . Per questi motivi, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 ottobre – 24 novembre 2014, n. 48724 Presidente Palla – Relatore Fumo Considerato in fatto 1. La corte di assise di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento da parte della prima sezione della corte di cassazione, ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il tribunale di Tivoli in data 8 febbraio 2011, nei confronti di H.A., come riformata dalla sentenza 8 novembre 2011 della corte di assise di appello di Roma. L'annullamento con rinvio da parte della prima sezione di questa corte era stato disposto limitatamente all'omesso esame del motivo di appello concernente la provocazione . Nel resto il ricorso era stato rigettato. 2. H. è imputato di omicidio volontario in danno di S.C., perché, nel corso di una lite, dopo aver estratto un coltello a serramanico della lunghezza di cm 9, con lama di cm 5,5, lo attingeva con un colpo alla parte toracica sinistra, regione cardiaca, cagionandone la morte, nonché della contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge 110/75. Ha ritenuto il giudice del rinvio, sulla base delle testimonianze raccolte nel corso della precedente istruttoria dibattimentale, che non fosse ravvisabile l'attenuante della provocazione, né in base alla natura dei pregressi rapporti tra l'imputato e la famiglia della vittima H. era convivente della figlia della compagna del C. , né in base a quanto avvenuto pochi istanti prima dell'accoltellamento. 3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attenuante di cui all'articolo 62 n. 2 cp. Secondo la corte di rinvio, non vi sarebbe spazio per l'ipotesi della provocazione c.d. per accumulo , vale a dire per tutto quanto era accaduto in tempi pregressi rispetto alla data dell'omicidio. Secondo i giudicanti, vi sarebbero state solo incomprensioni e dunque non vi sarebbe stata una vicenda che H. avrebbe potuto vivere come provocazione. In secondo luogo, sempre secondo i giudicanti, al momento della lite, il C. aveva tenuto atteggiamento meramente difensivo e non certo provocatorio. 3.1. Ebbene, entrambe le affermazioni sono sganciate dalla realtà processuale e frutto di un'evidente travisamento della prova. 3.2. Quanto al primo profilo, emerge dalle testimonianze in atto che H. non era più gradito nella casa della sua fidanzata, T.V., tanto che la madre della stessa aveva esplicitamente detto che essi non lo volevano più nel loro abitazione. 3.3. Quanto al secondo profilo, i giudicanti valorizzano le dichiarazioni dei due testi oculari, L. e D.G., cittadini capoverdiani, dichiarazioni però lette in maniera incompleta, perché proprio il L. ebbe a riferire che C., dopo aver ricevuto una spinta dall'imputato, ritornò verso il suo antagonista e dunque non tenne affatto un atteggiamento meramente difensivo. D'altra parte, la T., ebbe anche a riferire che C., vedendo H., gli aveva rivolto la frase che ci fai ancora qua sotto ancora passi qua?! , espressioni che chiaramente stanno a significare l'invito esplicito ad andarsene e non farsi più vedere sul posto. Anche da questo punto di vista - dunque - si deve e si può parlare di provocazione. D'altronde sempre la T. aveva aggiunto che all'origine del litigio ci erano state le minacce che il C. aveva rivolto all'H. si nun te ne vai, te meno, t'ammazzo! . Con siderato in diritto 1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del grado. 2. Invero, non è dubbio che la provocazione, oltre che istantanea, possa essere lenta , protraendosi nel tempo, senza mai raggiungere quella intensità di stimolazione da produrre nel perseguitato una conflagrazione reattiva , ma determinando tuttavia in questi una accumulazione degli stimoli psichici cui è stato esposto, accumulazione destinata ad esplodere, all'occasione, nel comportamento violento e reattivo all'altrui fatto ingiusto ASN 199906285-RV 213462 . Si verifica, in altre parole, il c.d. effetto soglia , vale a dire che i reiterati stimoli provocatori, una volta raggiunto una sorta di limite di guardia , danno luogo a una reazione che è frutto di una progressiva saturazione. 2.1. Tuttavia, è stata ritenuta ASN 201026847-RV 247720 non configurabile l'attenuante della provocazione quando l'esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia come sovente accade nei rapporti endofamilairi progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche. 2.2. Ma ciò che principalmente rileva, nel caso in scrutinio, è la assoluta sproporzione chiaramente emergente ex actis, vale a dire la sentenza impugnata e lo stesso ricorso tra l'eventuale atteggiamento provocatorio del C. e la condotta dell'imputato. Invero, la circostanza attenuante della provocazione - di cui all'art. 62 n. 2 cp - non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira, ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato ex lege della circostanza attenuante medesima ASN 201030469-RV 248375 . L'attenuante, in sintesi, deve essere esclusa quando il fatto provocatorio si ponga come mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, insorto indipendentemente. 2.3. Ebbene, nel caso in esame, resta il fatto che, se pure l'H. fosse stato esasperato dalle polemiche sorte nel nucleo familiare nel quale si era inserito, se pure avesse percepito come una grave offesa l'invito del C. a non farsi più vedere in zona, nondimeno egli reagì in maniera del tutto sproporzionata, aggredendo a mano armata, un uomo più anziano e, come si evince dalla sentenza, decisamente meno prestante di lui, che si era limitato a inveire nei suoi confronti e a dargli qualche spintone sentenza foll. 4 e 6 . Il ricorrente va anche condannato al ristoro delle spese sostenute dalle PP.CC in questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento, oltre al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 2.500, oltre accessori, come per legge.