35 grammi di ""coca"", bilancino, contanti e molto altro: non è lieve entità

La fattispecie della lieve entità art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione.

E’ stato così deciso nella sentenza numero 48427, della Corte di Cassazione, depositata il 21 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale uno degli imputati era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. numero 309/1990 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope non ravvisando l’ipotesi della lieve entità del comma 5 della predetta norma. Il soccombente ricorreva per cassazione, per aver la Corte d’appello non ritenuto integrata l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990. essendo l’imputato un assuntore abituale di sostanza, oltreché solito a consumare lo stupefacente in gruppo, sicché era plausibile, secondo il ricorrente, che parte della sostanza fosse destinata al consumo personale. Lieve entità solo se è minima l’offensività, deducibile da La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, afferma che correttamente i Giudici territoriali avevano escluso la sussistenza del fatto lieve ai sensi della norma richiamata, oggi non più circostanza attenuante ma fattispecie autonoma di reato a seguito della modifica della normativa operata con d.l. numero 146/2013, convertito in legge numero 10/2014. Con tale decisione la Corte ha fatto buon governo del principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 35737/2010, in base al quale la fattispecie della lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità circostanze dell’azione , con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti della legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio . I dati non facevano emergere la lieve entità della condotta. Nella fattispecie, non poteva considerarsi la condotta di lieve entità, dal momento che l’imputato era stato trovato con 83 grammi lordi di cocaina, con un principio attivo del 41%, pari quasi a 35 grammi netti, da cui erano ricavabili 340 dosi medie singole. I dati così ricostruiti evidenziavano una disponibilità di buoni canali di fornitura e di un ampio giro d’affari e, dunque, una non occasionalità dello smercio illecito. Inoltre, la disponibilità di un bilancino di precisione, di fogli di carta già tagliati in cerchi per confezionare le dosi, nonché di denaro in contati sono elementi di fatto convergenti tutti nel senso della continuità e sistematicità del commercio al minuto di sostanze stupefacenti. In conclusione, tutti questi dati sono inconciliabili con l’invocata ipotesi lieve. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta questo motivo di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 settembre – 21 novembre 2014, n. 48427 Presidente Milo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 marzo 2013, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 aprile 2008, con la quale il Tribunale della stessa città condannava M.A. capo a , Ma. Di. capo c e S.M. capi a e b per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 loro rispettivamente ascritte, ravvisando l'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con riguardo al capo a contestato a M. e S. , concernente cocaina ed al capo c contestato a Ma. , concernente cocaina , commesse il 29 maggio 2001. Il giudice di secondo grado ha rilevato, quanto a Ma. , che la prova della cessione della sostanza a S. si fonda, oltre che sulle emergenze delle indagini, anche sulle dichiarazioni spontanee dello stesso appellante al giudice, non ricorrendo i presupposti dell'uso di gruppo quanto a S. , che non sussistono, quanto al capo b , i presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, richiamati i principi dalle Sezioni Unite di questa Corte, tenuto conto del quantitativo di sostanza, delle dosi ricavabili 340 e del rinvenimento di materiale atto al confezionamento, circostanze indicative della non occasionalità dell'attività di spaccio quanto, infine, a M. , che la cessione dello stupefacente a lui ascritta risulta provata alla luce delle dichiarazioni della acquirente V. , coincidenti con quanto osservato dagli operanti Sul fronte del trattamento sanzionatorio, la Corte ha evidenziato che, quanto a S. , la pena inflitta è inferiore al minimo edittale e che, quanto a Ma. e M. , il primo giudice ha già concesso le circostanze attenuanti generiche ed ha inflitto la pena sul minimo edittale. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso personalmente M.A. , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto integrato il reato, mentre doveva essere ravvisata la fattispecie dell' uso di gruppo per non avere comunque dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione per non avere applicato l'indulto. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Gianfranco Di Capua, difensore di fiducia di Ma Di. , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. 3.1. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto non integrata l'ipotesi del c.d. uso di gruppo , nonostante il tenore delle spontanee dichiarazioni rese dal Ma. e giusta la inattendibilità delle spontanee dichiarazioni rilasciate da S. . 3.2. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b , cod. proc. pen., per avere la Corte d'Appello omesso di dichiarare il reato ai sensi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 estinto per intervenuta prescrizione. 4. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Rocco Bruno Condoleo, difensore di fiducia di S.M. , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. 4.1. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e , cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto non integrata l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, laddove S. era all'epoca un assuntore di sostanza ed era solito consumare lo stupefacente in gruppo, di tal che è plausibile che parte della sostanza fosse destinata al consumo personale. 5. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso di S. sia dichiarato inammissibile e che i ricorsi di M. e Ma. siano accolti con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. L'Avv. Di Capua, difensore di M. , ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Con riguardo alle posizioni di M.A. e Ma.Di. , la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato loro rispettivamente ascritto sub capi a e c è estinto per intervenuta prescrizione. 2. In via del tutto preliminare, deve essere rilevato come non ricorrano i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati da Ma. e M. . Ed invero, le censure da essi mosse alla motivazione del provvedimento impugnato risultano non manifestamente infondate, specialmente nella parte relativa alla configurabilità dell'uso di gruppo, tenuto conto del contesto e della circostanza che si tratta di soggetti adusi all'abuso di sostanze psicotrope. 2. Tanto premesso in punto di non inammissibilità dei ricorsi, deve essere tenuto conto delle profonde modifiche intervenute sul regime sanzionatorio della ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 a seguito degli interventi del giudice costituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, e del legislatore con D.L. n. 146 del 2013 convertito dalla legge n. 10 del 2014 e D.L. n. 36 del 2014 convertito dalla legge n. 79 del 2014 per le condotte integranti la lieve entità del fatto la forbice edittale è stata ridisegnata in melius e l'ipotesi si è trasformata da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato. Ne discende che, avuto riguardo alla pena comminata per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, i reati di cui ai capi a e c rispettivamente ascritti ai ricorrenti, commessi il 29 maggio 2001, risultano estinti per intervenuta prescrizione, non ricorrendo le condizioni per applicare il disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che dagli atti non emerge ictu oculi l'innocenza degli imputati. Come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi , che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202 . Situazione di evidenza dell'innocenza degli imputati che, avuto riguardo ai fatti così come correttamente ricostruiti nelle sentenze di primo e secondo grado, non può ritenersi sussistente nella specie. 3. A diversa conclusione si deve giungere con riguardo alla posizione di S.M. . 3.1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A tale riguardo si deve, invero, notare come, per un verso, il ricorrente proponga censure tutte in fatto, che non possono trovare spazio nel ricorso in sede di legittimità come, per altro verso, i giudici di merito abbiano fornito puntuale ed adeguata motivazione in ordine alla insussistenza nella specie dei presupposti dell'ipotesi in parola, facendo corretta applicazione di condivisibili massime di esperienza e principi di diritto. 3.2. Ed invero, con riguardo al reato di cui al capo b , la conclusione dei giudici territoriali nel senso dell'insussistenza dei presupposti del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 oggi non più circostanza attenuante ma fattispecie autonoma di reato a seguito della modifica normativa operata con D.L. n. 146 del 2013, convertito con legge n. 10 del 2014 risulta perfettamente in linea con l'insegnamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui tale fattispecie può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell'azione , con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio Cass. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 . Non è infatti revocabile in dubbio che la detenzione di 83 grammi lordi di cocaina, con un principio attivo del 41%, pari a quasi 35 grammi netti, da cui siano ricavabili 340 dosi medie singole, sia indicativa della disponibilità di buoni canali di fornitura e di un ampio giro d'affari e, dunque, della non occasionalità dell'illecito smercio. D'altra parte, l'acclarata disponibilità di un bilancino di precisione, di fogli di carta già tagliati in cerchi - atti al confezionamento delle dosi - nonché di denaro in contanti sono elementi di fatto tutti convergenti nel senso della continuità e sistematicità del commercio al minuto di sostanze stupefacenti. Anche ad ammettere che parte dello stupefacente fosse destinato al consumo personale del ricorrente, il dato ponderale della sostanza e le modalità e le circostanze dell'agire, così come ricostruite nel processo di merito, presentano dunque connotati inconciliabili con l'invocata ipotesi lieve, in quanto dimostrativi di un agire teso a favorire la circolazione degli stupefacenti, con conseguente non trascurabile entità della lesione o della messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, che va appunto riferito all'interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle sostanze droganti. 3.3. A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo al reato di cui al capo a , contestato a S. in concorso con Ma. . Richiamate le considerazioni sopra svolte sub paragrafo 2, il delitto risulta infatti estinto per intervenuta prescrizione. Giova non di meno porre in risalto come il giudice di primo grado, pur dando atto della sussistenza dei presupposti per la continuazione fra i reati di cui ai capi a e b , nel calcolare la pena, non abbia poi - erroneamente - operato alcun aumento ex art. 81 cpv cod. pen. in relazione ad esso la pena detentiva risulta infatti determinata, quanto al capo b , nella misura di anni sei di reclusione - dunque avuto riguardo alla soglia minima prevista dall'art. 73, comma 1 - e su di essa è stata operata la riduzione nel massimo per le circostanze attenuanti generiche sino ad anni quattro di reclusione, ma nessun aumento per continuazione con il capo a . Ne discende che, nonostante la declaratoria di estinzione del reato sub capo a , con conseguente annullamento parziale della sentenza limitatamente a tale delitto, la pena inflitta deve rimanere invariata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.A. e Ma. Di. perché il reato loro rispettivamente ascritto è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di S.M. in relazione al reato di cui al capo a perché estinto per prescrizione rigetta nel resto il ricorso del S. .