Centro commerciale nel mirino, ma la polizia guasta la festa: no alla rapina, sì al tentativo

Per la configurabilità del tentativo sono rilevanti non soltanto gli atti esecutivi veri e propri, ma anche gli atti che, pur rientrando tra quelli preparatori, fanno fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46805, depositata il 12 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Sassari confermava la custodia cautelare in carcere ai danni di tre indagati per il reato di tentata rapina. La decisione era basata sulle attività di intercettazione ambientale e di osservazione effettuate dalla polizia giudiziaria, che aveva scoperto un progetto di rapina da realizzare presso un centro commerciale. Gli indagati ricorrevano in Cassazione, contestando la sussistenza del tentativo, in quanto l’arresto era avvenuto il giorno prima del programmato delitto e lontano dall’obiettivo. Perciò, non poteva essere escluso che avrebbero desistito dal piano, né che, almeno potenzialmente, che potessero essere sostituiti da altri soggetti. Piano in fase avanzata. La Corte di Cassazione ricorda però ai ricorrenti che per la configurabilità del tentativo sono rilevanti non soltanto gli atti esecutivi veri e propri, ma anche gli atti che, pur rientrando tra quelli preparatori, fanno fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo . L’agente si trova, quindi, ormai ad una soglia dell’ iter criminis tale da rendere implausibile un arresto dell’attività in corso di svolgimento in vista della realizzazione del delitto, con la conseguenza che risulta ex ante prevedibile che l’intera realizzazione del fatto sarà portata a compimento. Nel caso di specie, gli indagati avevano preparato tutto il logistico necessario alla realizzazione del piano armi, predisposizione della base, piano di fuga e studio dell’obiettivo , e a ridosso del giorno previsto era, di conseguenza, legittimo ritenere che l’ iter fosse ormai in avanzato stadio di realizzazione concreta, per cui era da escludere che gli atti compiuti potessero essere ricondotti alla mera sfera programmatica e progettuale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 – 12 novembre 2014, n. 46805 Presidente Esposito – Relatore Macchia Osserva Con ordinanza del 22 aprile 2014, il Tribunale di Sassari ha respinto la richiesta di riesame avanzata, fra gli altri, nell'interesse di M.G.A., M. G. e M.P. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro il 7 aprile 2014 con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina e violazione della legge sulle armi. I giudici del riesame in particolare procedevano ad una diffusa rievocazione delle indagini, in particolare rappresentate da attività di intercettazione ambientale e di osservazione d parte della polizia giudiziaria, le cui risultanze avevano consentito di mettere a fuoco un progetto di rapina da realizzare presso un centro commerciale di Tempio Pausania. Avverso il provvedimento del giudice del riesame hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli indagati suddetti. Nel ricorso proposto per M.P. si deduce che non sussisterebbero indizi in ordine alla partecipazione ai fatti da parte dell'indagato, essendo equivoche le risultanze delle intercettazioni, e non sussisterebbero neppure gli estremi del tentativo punibile, posto che non vi sarebbe prova che il M. avesse partecipato al sopralluogo dell'obiettivo, sottolineandosi che la soglia della condotta non avrebbe comunque raggiunto la fase esecutiva. Si contesta poi la sussistenza delle esigenze cautelari e si deduce che la misura carceraria risulterebbe comunque non adeguata. Nel ricorso proposto nell'interesse di M. G. e M.G.A. parimenti si contesta la sussistenza del tentativo, dal momento che la condotta non aveva raggiunto un punto di non ritorno infatti, l'arresto dei complici ed il sequestro delle armi era avvenuto il giorno prima del programmato delitto ed in località assai distante dall'obiettivo. Non può dunque escludersi che gli indagati avrebbero receduto dal piano e si sarebbero potuti sostituire con altre persone. I ricorsi sono infondati. Questa Corte ha infatti avuto modi di affermare reiteratamente che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato configurato il tentativo di rapina in un caso in cui gli agenti, in numero di tre, si erano posizionati davanti ad un ufficio postale ed uno di essi si accingeva a sfondare il vetro all'ingresso guidando un furgone puntato verso di esso e rinforzato nella parte anteriore con tubi metallici . Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012 - dep. 04/12/2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106 . Pertanto, hanno rilievo, nell'ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti tipicamente inquadrabili nella fase esecutiva della condotta tipizzata, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obbiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad una soglia dell' iter criminis tale da rendere concettualmente implausibile un arresto della attività in corso di svolgimento in vista della realizzazione del delitto, con la conseguenza di rendere, ex ante prevedibile che la intera realizzazione del fatto sarà portata a compimento, a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente. Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011 - dep. 11/10/2011, D'Alessandro, Rv. 251145 . Ebbene, l'intervenuto approntamento di tutto il logistico necessario alla realizzazione del piano, quali l'approvvigionamento delle armi, la predisposizione di una base, di un piano di fuga e di un adeguato studio dell'obiettivo, il tutto a ridosso del giorno previsto per l'azione, rappresenta all'evidenza un iter ormai in avanzato stadio di realizzazione concreta che in alcun modo può essere semplicisticamente ricondotto alla sfera meramente programmatica e progettuale, avendo la condotta concretamente posta in essere dagli indagati già ampiamente raggiunto un livello propriamente esecutivo, interrotto solo dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno operato l'arresto dei complici ed il sequestro delle armi e degli altri oggetti necessari per la consumazione del delitto. Quanto, poi, alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura carceraria, la motivazione dei giudici del merito si rivela esente da qualsiasi censura. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c . proc. pen.