Sapere è potere, soprattutto per impugnare in tempo un provvedimento

In materia di impugnazione, è un principio generale quello secondo cui, in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine per impugnare, vale il momento in cui il soggetto, a cui compete il relativo diritto di impugnazione, acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46079, depositata il 7 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Padova dichiarava l’inammissibilità di un appello contro il provvedimento del gip emesso il 14 ottobre 2013 che aveva rigettato l’istanza di revoca depositata il 25 settembre 2013 di un decreto di sequestro preventivo emesso il 5 luglio 2013 . Pur non risultando essere stato notificato l’avviso di deposito, il provvedimento appellato doveva ritenersi conosciuto dall’interessato per effetto della notifica, personalmente ricevuta, dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari , per cui l’appello presentato il 17 gennaio 2014 , presentato oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 322- bis c.p.p., veniva ritenuto intempestivo. L’indagato ricorreva in Cassazione, deducendo che a seguito della notifica dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p., tra il deposito della richiesta di rilascio di copia degli atti 7 gennaio 2014 e la consegna al difensore degli atti 10 gennaio 2014 erano passati 3 giorni. Sosteneva che non sono previsti equipollenti alla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento cautelare e che il destinatario non deve provare la tempestività della propria impugnazione. Inoltre, la mera notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non sarebbe equipollente alla notifica del provvedimento, né farebbe decorrere i termini per l’impugnazione infatti, difensore e indagato hanno a disposizione 20 giorni dalla notifica dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. per esaminare gli atti ed estrarne le copie e, in ogni caso, il termine dovrebbe decorrere dall’effettiva conoscenza del provvedimento, verificatasi il 7 gennaio 2014, quando il difensore, esaminando il fascicolo, aveva avuto conoscenza del provvedimento di rigetto del gip. La Corte di Cassazione rileva che i giudici di merito avevano dato atto della mancanza di prova sull’avvenuta notifica all’indagato dell’avviso di deposito del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo. Equipollenza. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. contiene l’avvertimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pm, con facoltà per l’indagato ed il difensore di prenderne visione ed estrarne copia. La notifica di tale avviso può ritenersi, in astratto, equipollente all’avviso di deposito relativo al provvedimento appellato di cui né l’indagato né il difensore risultino essere stati in precedenza informati. Già le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 18751/2003, avevano affermato che equipollente della notifica dell’avviso di deposito è l’atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità di atti del procedimento, esonera il giudice da verifiche di conoscenza reale da parte del destinatario di tutto quanto è oggetto di deposito . La notifica dell’avviso ex art. 425- bis c.p.p. offre però certezza legale solo riguardo all’accessibilità da parte dell’indagato agli atti del procedimento e, quindi, alla loro possibile conoscenza. Tuttavia, in materia di impugnazione, è un principio generale quello secondo cui, in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine per impugnare, vale il momento in cui il soggetto, a cui compete il relativo diritto di impugnazione, acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento. Ciò vale anche nel caso specifico delle misure cautelari reali, per cui, ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni ex artt. 322- bis e 324 c.p.p., non può tenersi conto della semplice presunzione di conoscenza degli atti del procedimento, ma, al contrario, ci si deve basare sull’effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare. Perciò, in mancanza di prova della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento oggetto di riesame o di appello in materia cautelare reale, occorre fare riferimento, per determinare la decorrenza del termine per presentare l’impugnazione, al momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del soggetto che ha diritto ad impugnare. Nel caso di specie, per valutare la tempestività dell’appello, presentato il 17 gennaio 2014, non si poteva ignorare la data di effettiva conoscenza da parte del difensore del provvedimento impugnato, non coincidente con quella 27 dicembre 2013 di notifica all’indagato dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. che garantisce al titolare del diritto di impugnazione la mera accessibilità agli atti del procedimento . Nella vigenza del termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. a mani dell’indagato, il legale aveva avuto conoscenza del provvedimento poi appellato il 7 gennaio, quando ha preso visione degli atti, di cui aveva ricevuto materialmente copia il 10 gennaio 2014. Perciò l’atto di appello depositato il 17 gennaio 2014 doveva ritenersi tempestivamente presentato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 settembre – 7 novembre 2014, numero 46079 Presidente Fiandanese – Relatore Cammino Considerato in fatto 1. Con ordinanza in data 19 febbraio 2014 il Tribunale di Padova ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di D.A.C. avverso il provvedimento emesso il 14 ottobre 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con il quale era stata rigettata l'istanza, depositata dai difensori del D. il 25 settembre 2013, di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 luglio 2013, con conseguente restituzione dei beni sottoposti a vincolo cautelare. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento appellato, pur non risultando essere stato notificato il relativo avviso di deposito, dovesse ritenersi conosciuto dal D. per effetto della notifica, personalmente ricevuta in data 27 dicembre 2013, dell'avviso ex articolo 415-bis cod.proc.penumero e che pertanto l'appello, presentato il 17 gennaio 2014 e quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 322-bis cod.proc.penumero , fosse intempestivo. 2. Avverso la predetta ordinanza il D. , tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al combinato disposto degli artt. 309, 310, 322-bis cod.proc.penumero , in quanto a seguito della notifica dell'avviso ex articolo 415-bis cod.proc.penumero la richiesta di rilascio di copia degli atti era stata depositata nella segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in data 7 gennaio 2014 e gli atti erano stati materialmente consegnati al difensore il successivo 10 gennaio 2014 si sostiene che non sono previsti equipollenti alla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento cautelare e che il destinatario non è tenuto a fornire la prova della tempestività della propria impugnazione Cass. sez. V 5 maggio 1993 Sez. Unumero 26 febbraio 2003 la mera notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sarebbe peraltro equipollente alla notifica del provvedimento, né farebbe decorrere i termini per l'impugnazione in quanto il difensore e l'indagato dalla notifica dell'avviso ex articolo 415-bis cod.proc.penumero hanno a disposizione venti giorni per esaminare gli atti ed estrarne le copie e, comunque, il termine dovrebbe decorrere dall'effettiva conoscenza del provvedimento, verificatasi nel caso di specie quanto meno alla data del 7 gennaio 2014 in cui il difensore, esaminando il fascicolo, aveva avuto contezza del provvedimento di rigetto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 14 ottobre 2013 ricevendone copia il 10 gennaio successivo. Ritenuto in diritto 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che nell'ordinanza impugnata il giudice di merito da atto della mancanza di prova circa l'avvenuta notifica a D.A.C. , persona sottoposta alle indagini, dell'avviso di deposito del provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova e depositato il 14 ottobre 2013, di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. La Corte ritiene che la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis cod.proc.penumero contenente l'avvertimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero con facoltà per l'indagato e il suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia possa in astratto ritenersi equipollente all'avviso di deposito relativo al provvedimento appellato di cui né l'indagato né il suo difensore risultino essere stati in precedenza informati l'articolo 128 cod.proc.penumero prevede che i provvedimenti del giudice, salvo quelli emessi in udienza preliminare o in dibattimento, sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione . Le Sezioni Unite con la sentenza numero 18751 del 26 febbraio 2003, ric. Mario e altri, hanno infatti affermato che equipollente della notifica dell’avviso di deposito è l'atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità di atti del procedimento, esonera il giudice da verifiche di conoscenza reale da parte del destinatario di tutto quanto è oggetto di deposito . La notifica dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. che, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, rappresenta l'atto formale della più ampia discovery degli atti del procedimento offre comunque certezza legale solo in ordine all' accessibilità da parte dell'indagato agli atti del procedimento e quindi alla loro possibile conoscenza. Costituisce invece principio generale, in materia di diritto d'impugnazione, che in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine per impugnare vale il momento in cui il soggetto al quale compete il relativo diritto di impugnazione acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento Cass. sez. I 28 febbraio 2014 numero 15997, Villa sez. III 20 marzo 2012 numero 47128, Nokia Siemens Network Italia s.p.a. sez. I 17 febbraio 2010 numero 19955, P.G. in proc. Iacoviello sez. II 26 giugno 2007 numero 28613, Fusaroli sez. VI 29 marzo 2000 numero 1572, p.o. in proc. Wolf e altro . Peraltro secondo la specifica giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari reali Cass. sez. III 8 maggio 2007 numero 21888, De Matteo Sez. Unumero 11 luglio 2006 numero 27777, Marseglia , ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322-bis e 324 cod. proc. penumero non può tenersi conto della mera presunzione di conoscenza degli atti del procedimento, ma deve prendersi in considerazione l'effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare. Le Sezioni Unite nella sentenza numero 27777 del 2006, ric. Marseglia, hanno infatti posto in evidenza, con riferimento al procedimento di riesame della misura cautelare reale, come nel sistema delle misure cautelari reali venga valorizzato il rapporto sostanziale o fattuale di un soggetto con la cosa e che, coerentemente, la decorrenza del diritto all'impugnazione vada riferita all'apprensione materiale della cosa o alla conoscenza di questa situazione fattuale e non alla conoscenza formale. La Corte ha successivamente affermato che, in tema di misure cautelari reali, ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322-bis e 324 cod. proc. penumero , assume rilievo fondamentale e determinante la data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice Cass. sez. III 8 maggio 2007 numero 21888, De Matteo . In mancanza di prova della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento oggetto di riesame o di appello in materia cautelare reale occorre quindi fare riferimento ai fini della determinazione della decorrenza del termine per la presentazione dell'impugnazione al momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del soggetto cui il diritto di impugnazione è riservato. Ai fini della valutazione nel caso concreto della tempestività dell'appello presentato il 17 gennaio 2014 dall'avv. Mauro Zenatto uno dei due difensori che avevano sottoscritto, per conto della persona sottoposta ad indagini D.A.C. , la richiesta di revoca del sequestro preventivo era stata rigettata , non può pertanto non tenersi conto della data di effettiva conoscenza da parte del predetto difensore del provvedimento impugnato che non coincide con quella 27 dicembre 2013 di notifica all'indagato dell'avviso ex articolo 415-bis cod.proc.penumero con la quale è stata garantita al titolare del diritto di impugnazione la mera accessibilità agli atti del procedimento. Risulta infatti dal modulo di richiesta visione fascicolo e rilascio copie allegato al ricorso che il legale nella vigenza del termine di venti giorni che dalla notifica dell'avviso ex articolo 415 bis cod.proc.penumero , eseguita il 27 dicembre 2013 a mani dell'indagato, è previsto per l'esercizio delle attività difensive ha avuto contezza del provvedimento poi appellato ai sensi dell'articolo 322-bis cod.proc.penumero solo alla data del 7 gennaio 2014, in cui ha preso visione degli atti ricevendone materialmente copia il 10 gennaio successivo . Ne consegue che l'atto di appello depositato in cancelleria il 17 gennaio 2014 è stato tempestivamente presentato dal difensore e che erroneamente l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile perché tardiva. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Padova. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.