Confessione spontanea: anche se il gip non ci crede, i giochi non sono ancora chiusi

La penale responsabilità è esclusa nel solo caso in cui la sostanza stupefacente risulti destinata in via esclusiva neanche promiscua, come nell’ipotesi di consumatore-spacciatore all’uso personale.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43860, depositata il 21 ottobre 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Bergamo, all’esito dell’udienza preliminare dichiarava il non luogo a procedere, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, nei confronti di un indagato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il Procuratore Generale di Brescia ricorreva in Cassazione, contestando al giudice di aver ignorato la piena confessione dell’imputato, che aveva spontaneamente dichiarato di spacciare stupefacenti. Lo ha dichiarato lo stesso imputato. La Corte di Cassazione concorda con le deduzioni del P.G. il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato in fase d’indagini, che costituiscono un atto utilizzabile in sede di vaglio probatorio per decidere sul rinvio al giudizio, rendeva palesemente incongrua l’affermazione del gip, secondo cui non esistevano indici sintomatici della finalità di spaccio. Infatti, la penale responsabilità è esclusa nel solo caso in cui la sostanza stupefacente risulti destinata in via esclusiva neanche promiscua, come nell’ipotesi di consumatore-spacciatore all’uso personale. Compendio probatorio. In più, i giudici di legittimità ricordano che all’accusa può essere negato il diritto di provare in giudizio la penale responsabilità dell’imputato se il giudice dell’udienza preliminare si trova in presenza di un impianto probatorio che appare inidoneo alla concreta affermazione della pretesa punitiva e insuscettivo di immutazioni a seguito dell’istruttoria dibattimentale. Nel caso di specie, al contrario, il compendio probatorio non era univocamente liberatorio ed era sicuramente suscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del dibattimento. Ciò, soprattutto, valeva alla luce della spontanea dichiarazione confessoria dell’imputato. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia la decisione al tribunale di Bergamo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 settembre – 21 ottobre 2014, n. 43860 Presidente Brusco – Relatore Grasso Fatto e diritto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 31/1/2014, all'esito dell'udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti di M.B., imputato del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, con l'accusa di aver detenuto per lo spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il Procuratore generale di Brescia proponeva ricorso per cassazione corredato da unitaria censura. 2.1. Il Giudice, assume il ricorrente, rendendo, motivazione gravemente viziata, aveva ignorato del tutto la piena confessione dell'imputato, il quale aveva spontaneamente dichiarato di guadagnarsi da vivere spacciando cocaina per conto di un altro soggetto. 3. Il ricorso è fondato. Il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in fase d'indagini, allegato dal ricorrente al fine di rendere autosufficiente il ricorso, atto pienamente utilizzabile in sede di vaglio probatorio per decidere in ordine al rinvio a giudizio, risulta tale da rendere palesemente incongrua la motivazione liberatoria, enunciante l'assenza di alcuno degli indici che la suprema Corte ha ritenuto sintomatici della finalità di spaccio . E' appena il caso, infatti, di soggiungere che la norma esonera dalla penale responsabilità nel solo caso in cui la sostanza stupefacente risulti destinata in via esclusiva e non promiscua, come nel caso di consumatore-spacciatore all'uso personale. 3.1. Peraltro, è opportuno più in generale precisare, che intanto all'accusa può essere negato il diritto di provare in giudizio la penale responsabilità dell'imputato in quanto il giudice dell'udienza preliminare venga a trovarsi in presenza d'un impianto probatorio che non solo appaia inidoneo alla concreta affermazione della pretesa punitiva, ma, quel che più rileva, insuscettivo, d'immutazioni a sèguito dell'istruttoria dibattimentale. In altri termini la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425, c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, e non di merito essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa, allorché vi sia in atti la prova dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio [trattasi, in definitiva di] formulare una diagnosi di sostenibilità dell'accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed insuperabile in dibattimento - in ragione dell'evidente infondatezza della stessa, ovvero per l'insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori ovvero una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito - legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell'imputato Cass., IV, 22/9/2011, n. 39271 Nel caso in discorso ci si trova, appunto, in presenza di un compendio probatorio non univocamente liberatorio, suscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del dibattimento, specie avuto riguardo al profilo decisivo sopra evidenziato, obliterato in sentenza. Quadro che non vi sono ragioni per presagire statico e non soggetto a sviluppi, attraverso l'istruttoria dibattimentale. Non ignora il Collegio che una recente linea interpretativa elaborata da questa Corte ha, tuttavia, colto il mutamento d'assetto procurato dagli interventi riformatori, concludendo che & lt La situazione è completamente cambiata con la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 c. d. legge Carotti . Invero al G.U.P., ai sensi dell'art. 425, comma 3, è odiernamente consentito disporre il proscioglimento dell'imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio . Alla luce della riforma oramai non è più sostenibile la tesi che l'udienza preliminare abbia finalità meramente procedurali, bensì può dirsi che essa consenta una vera e propria valutazione di merito dell'accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato con una sentenza stabile ma non irrevocabile ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale . Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che il giudice dell'udienza preliminare è odiernamente abilitato a svolgere una valutazione del merito dell'accusa. Quanto ai limiti dell'esercizio di tale potere, questa Corte ha già avuto modo di precisare che . l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento Di tale che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito tale disposizione altro non è, infatti, se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì . l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio e la prognosi dell'inutilità del dibattimento . cfr. Cass. 4^, 11335/08, Huscer vedi anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17/07/2012 Cc. dep. 06/09/2012 , Rv. 253127 Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 Cc. dep. 20/03/2012 , Rv. 252280 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. dep. 13/11/2009 , Rv. 245464 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13163 del 31/01/2008 Cc. dep. 28/03/2008 , Rv. 239597 & gt . Senza necessità d'invocare altro e diverso orientamento, parimenti recente, che conferma, invece, l'impostazione tradizionale Cass., Sez. IV, n. 41860 del 18/7/2013, in Diritto & amp Giustizia 2013 massima in DeJure, Giuffrè , non par dubbio che, anche valorizzando l'arricchimento di potere decisorio, il giudice dell'udienza preliminare, solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettivo d'implementazioni dibattimentali, deve pronunziare sentenza di proscioglimento nel merito, e ciò come chiarito dalla citata sentenza n. 41860 anche nel caso in cui, come prevede espressamente l'art. 425 comma 3 c.p.p., gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. Nel caso in esame, peraltro, l'illogicità della decisione assume caratteri macroscopici avendo il Giudice manifestato il decisivo convincimento circa la destinazione ad esclusivo uso personale dello stupefacente nonostante la dichiarazione confessoria dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.