Anche se il profitto illecito è minimo, il lucchetto all’immobile può essere legittimo

Il rispetto del principio di proporzionalità non impedisce la sottoposizione a vincolo cautelare di beni di valore sproporzionato rispetto all’entità del profitto, ma pone il limite oltre cui tale vincolo non si giustifica.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43580, depositata il 20 ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Monza confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal gip ai danni di un indagato per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti , di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di 15.000 euro. Anche se il provvedimento era caduto su un immobile di valore superiore ai 50.000 euro, ciò non comportava, ad avviso dei giudici di merito, il venir meno del vincolo, che rimaneva quindi valido fino alla concorrenza della somma indicata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni attinti. Proprio quest’ultima affermazione determinava il ricorso in Cassazione dell’indagato, secondo cui la mancata considerazione del valore complessivo dei beni colpiti violava il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. La Corte di Cassazione rileva che il ricorrente, nelle varie fasi del giudizio, non aveva mai dedotto di essere proprietario di altri beni di valore inferiore e più vicino all’entità del profitto confiscabile. Valutazione del giudice. Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari, comprese quelle reali, deve essere oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice che le dispone e di quello che esamina l’istanza di riesame. Di conseguenza, nell’ipotesi di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame deve fare una valutazione sul valore dei beni sequestrati, in modo da verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra credito garantito e patrimonio sottoposto a vincolo cautelare. Non si può, infatti, posticipare l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca, avendo il tribunale il potere di disporre la revoca anche parziale del sequestro. Beni di valore superiore all’importo da confiscare. Il rispetto del principio di proporzionalità non impedisce la sottoposizione a vincolo cautelare di beni di valore sproporzionato rispetto all’entità del profitto, ma pone il limite oltre cui tale vincolo non si giustifica. Perciò, sottolineano i giudici di legittimità, non è il valore del bene in sé, se superiore al profitto confiscabile, ad impedire il sequestro se esso è limitato all’ammontare del profitto stesso. Nel caso di specie, quindi, il tribunale aveva correttamente affermato che il vincolo reale poteva essere apposto sul bene, indipendentemente dal valore il presupposto, infatti, era che il sequestro fosse stato correttamente effettuato fino alla concorrenza di 15.000 euro. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 settembre – 20 ottobre 2014, n. 43580 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto di fatto 1. II sig. G.A. ricorre per la cassazione dell'ordinanza del 18/12/2013 del Tribunale di Monza che, respingendo la sua richiesta di riesame, ha confermato il decreto dei 21/11/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni, denaro e disponibilità finanziarie dell'indagato fino alla concorrenza di € 15.000,00. 1.1.Nel disattendere i rilievi difensivi, il Tribunale ha affermato che benché il sequestro fosse materialmente caduto su un immobile del valore catastale di € 53.104,54, ciò non comporta il venir meno del vincolo, che resta valido fino alla concorrenza della somma indicata nel decreto impugnato, indipendentemente dal valore complessivo dei beni da esso attinti. 1.2.Con unico motivo l'A. contesta, per il tramite dei difensori di fiducia, la validità giuridica di quest'ultima ultima affermazione indipendentemente dal valore complessivo dei beni attinti , perché in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui agli artt. 322-ter, cod. pen., e 275, cod. proc. pen., più volte ribaditi da questa Suprema Corte anche in tema di misure cautelari reali. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 3. II ricorrente aveva adito il Tribunale di Monza contestando la assoggettabilità, in termini assoluti, dell'immobile al sequestro sol perché di valore superiore all'entità del profitto confiscabile. Inoltre non ha mai dedotto, né in sede esecutiva, né in sede di riesame e nemmeno con l'odierno ricorso , di essere proprietario di altri beni di valore inferiore e più prossimo all'entità del profitto confiscabile. 3.1.Di qui l'affermazione del Tribunale secondo il quale è possibile porre il vincolo sul bene fino alla concorrenza del valore del profitto del reato, indipendentemente dal valore dei beni attinti , affermazione espressamente contestata dal ricorrente ma coerente allo specifico motivo di doglianza proposto con l'istanza di riesame, con la quale non era stata messa in discussione la legittimità del decreto di sequestro adottato fino alla concorrenza del profitto. 3.2.11 Tribunale ha certamente errato nell'affermare che la normativa non prevede affatto che il giudice debba valutare la proporzionalità tra il profitto illecito e il valore dei beni sequestrati , ma tale conclusione non ha alcuna incidenza sull'economia dell'ordinanza. 3.3.Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito diistanza di riesame. Pertanto, in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto ad effettuare una valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca, essendo in facoltà dei tribunale disporre anche la revoca anche parziale del sequestro, sicuramente rientrante nei suoi poteri, stante il richiamo che l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., fa all'art. 309, comma nono, stesso codice. Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996, Rv. 204819 Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Rv. 246103 Sez. 3, n. 41731 del 07/10/2010, Rv. 248697 Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, Rv. 252380 Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012, Rv. 254679 Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Rv. 255256 Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Rv. 257439 . 3.4.11 rispetto di tale principio non impedisce che vengano sottoposti a vincolo cautelare beni di valore sproporzionato rispetto all'entità del profitto esso pone il limite oltre il quale il vincolo non si giustifica perché in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelare. 3.5.Non è dunque il valore del bene in sé ove superiore all'importo del profitto confiscabile a impedire il sequestro se questo è limitato all'ammontare del profitto stesso. 3.6. Di qui l'affermazione dei Tribunale secondo il quale il vincolo reale può essere apposto sul bene indipendentemente dal suo valore essa presuppone - come detto - che il sequestro è stato correttamente effettuato fino fino alla concorrenza di € 15.000,00 . 3.7.L'A., dal canto suo, non ha mai dedotto, come detto, né in sede esecutiva, né in sede di riesame, di essere proprietario di altri beni di valore inferiore e più prossimo all'entità del sequestro da poter sottoporre a vincolo. 3.8.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato alle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.