Per la configurabilità dell’elemento soggettivo basta il dolo eventuale

L’elemento psicologico del delitto ex art. 635 c.p. danneggiamento può anche assumere la forma del dolo eventuale, per cui una manovra di sorpasso radente di un mezzo che non procedeva sul limite del margine destro della carreggiata evidenzia una situazione concreta da cui desumere che l’imputato agì accettando il rischio del probabile verificarsi della rottura dello specchietto dell’auto sorpassata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41142, depositata il 3 ottobre 2014. Il caso. Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale, recante la conferma della decisione emessa dal Giudice di pace di condanna nei confronti dello stesso imputato a pena pecuniaria per i reati di ingiuria, minaccia, lesioni personali e danneggiamento. Secondo l’assunto accusatorio, i fatti sarebbero correlati ad una discussione avvenuta per motivi connessi alla circolazione stradale. Il ricorrente lamenta, in particolare, l’erronea applicazione degli artt. 582 e 635 c.p., laddove il Tribunale ha inteso raggiunta la prova dei reati richiamati anche in punto di elemento soggettivo. Il dolo. A giudizio della Corte di Cassazione, la ricostruzione della vicenda offerta dal Tribunale è immune da vizi. La ravvisabilità del dolo delle lesioni personali risulta congruamente motivata sulla base di una dinamica secondo cui l’imputato colpì la persona offesa mentre si aggrappava alla sua portiera. Quanto al danneggiamento, il Tribunale ha inteso sottolineare come l’imputato attuò una manovra di sorpasso radente di un mezzo che non procedeva sul limite del margine destro della carreggiata , situazione concreta da cui desumere che l’imputato agì accettando il rischio del probabile verificarsi della rottura dello specchietto dell’auto sorpassata. Va, infatti, ricordato che l’elemento psicologico del delitto ex art. 635 c.p. può anche assumere la forma del dolo eventuale, escludendosi invece la colpa con previsione dell’evento configurabile quando questo si presenti come possibile e probabile, ma non sia dall’autore né voluto, né considerato di sicuro accadimento Cass., Sez. II, n. 2386/84 . Tuttavia i reati ascritti all’imputato sono estinti per prescrizione. Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 maggio– 3 ottobre 2014, n. 41142 Presidente Savani– Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di M.R. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 07/02/2011 dal Giudice di pace di Fasano nei suoi confronti, di condanna a pena pecuniaria per reati di ingiuria, minaccia, lesioni personali e danneggiamento, in ipotesi commessi in danno di tale Ma.Lo. . I fatti, secondo l'assunto accusatorio, sarebbero correlati ad una discussione avvenuta per motivi connessi alla circolazione stradale, con il M. trovatosi alla guida di una vettura lasciatagli per delle riparazioni dal proprietario Orazio Console, essendo l'imputato titolare di un'officina. Nell'interesse del ricorrente si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in particolare, si invoca la deposizione resa dal Console, che non avrebbe - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale - offerto elementi di smentita alle tesi del M. . Il Console aveva infatti dichiarato che la vettura in questione, una volta da lui ritirata dall'officina del M. presso la quale l'aveva ricoverata per alcune riparazioni, non presentava danni di sorta contributo, questo, superato dai giudici di merito sulla base di una mera presunzione, e cioè sulla ipotesi che l'imputato avesse inteso tacere al cliente di essere stato protagonista di un sinistro mentre utilizzava la sua auto, riuscendo nel pur breve intervallo di tempo prima della riconsegna a sistemarne lo specchietto retrovisore che data la dinamica della collisione riferita dal denunciante era stato giocoforza danneggiato. Al contrario, sostiene la difesa che qualora il sinistro stradale in questione si fosse realmente verificato, certamente lo specchietto retrovisore dell'auto di proprietà del Console avrebbe subito danni tali da richiedere, se non la sua integrale sostituzione, quanto meno un'affinata opera di riparazione consistente in un'attività di verniciatura che, alla luce delle comuni e medie conoscenze tecniche del settore, non richiede un intervallo di tempo così breve due, tre ore , ma ben più consistente”. La dinamica dell'episodio, come riferita dalla persona offesa, doveva poi considerarsi inverosimile, atteso che il M. avrebbe prima colpito - nel corso di una manovra di sorpasso - lo specchietto dell'auto del Ma. , quindi sarebbe stato egli stesso e non il denunciante, che pure aveva in ipotesi subito un danno ad invitare l'altro a fermarsi, protestando per le difficoltà frappostegli alla manovra anzidetta a quel punto, il Ma. avrebbe finalmente paventato una richiesta di risarcimento ma sarebbe stato preso a male parole, e mentre cercava di chiamare i Carabinieri l'imputato gli avrebbe sferrato dei pugni dalla macchina, tentando poi di investirlo. Il ricorrente rileva altresì erronea applicazione degli artt. 582 e 635 cod. pen., laddove il Tribunale ha inteso raggiunta la prova dei reati richiamati anche in punto di elemento soggettivo, malgrado fosse stato documentato il già intervenuto risarcimento in favore del Ma. ad opera della compagnia assicuratrice dell'auto intestata al Console, a dimostrazione della natura colposa del sinistro. Ne deriverebbe la necessità di ascrivere al M. , al più, l'ipotesi di reato ex art. 590 cod. pen., escludendosi invece qualunque addebito di danneggiamento in ordine al quale il Tribunale ha inteso ipotizzare che l'imputato agì con dolo eventuale . La difesa dell'imputato censura infine la sentenza impugnata per non avere dichiarato la pur invocata prescrizione dei reati contestati in rubrica, verificatasi - secondo la ricostruzione offerta con il ricorso - ancor prima della celebrazione del giudizio di secondo grado. Considerato in diritto I reati ascritti al M. sono effettivamente estinti per prescrizione, maturatasi in data 26/01/2012. Dal momento che i fatti risalgono al 25/07/2003, occorre infatti tenere presente un termine massimo di 7 anni e 6 mesi, in virtù del quale si perviene al 25/01/2011 nel corso del giudizio di primo grado si registrano peraltro rinvii con valenza sospensiva della prescrizione, dal 04/12/2006 al 01/10/2007 e dal 02/02/2009 al 06/04/2009, per un totale di 1 anno ed 1 giorno. Nel contempo, è comunque evidente che - per le ragioni appresso illustrate - non ricorrono gli estremi per un proscioglimento dell'imputato nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente necessità di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali dovendosi analizzare il gravame agli effetti civili, si deve infatti osservare che le doglianze mosse nell'interesse del ricorrente non meritano di essere condivise. In primis , la presunta decisività delle dichiarazioni del Console afferisce al merito della vicenda, ed il contributo del teste risulta già valutato sia dal Giudice di pace che dal Tribunale con argomentazioni che si sottraggono alle censure di contraddittorietà o manifesta illogicità esposte dalla difesa del M. è infatti plausibile non solo che l'imputato tacque al Console almeno in prima battuta di avere avuto un incidente con l'auto che gli era stata lasciata in custodia, ma anche che in tre ore circa gli fu possibile riparare il danno procurato allo specchietto retrovisore. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è ragionevole ipotizzare che lo specchietto dell'auto condotta dal M. riportò danni più modesti, visto che - come segnala il giudice dell'appello - l'urto con l'omologa parte della carrozzeria dell'altra vettura ne comportò il ripiegamento sul proprio asse. Altrettanto immune dai vizi lamentati deve ritenersi l'osservazione del Tribunale sulla plausibilità della ricostruzione offerta dalla persona offesa non è del resto assurdo che, innervosito da una manovra di sorpasso resagli difficoltosa e che aveva comunque completato a dispetto della condotta di guida del Ma. , il M. poté invitare l'altro a fermarsi perché accadesse il contrario, peraltro, sarebbe stato necessario che il denunciante raggiungesse l'imputato, ormai davanti a lui aggredendolo prima verbalmente e poi - sentendosi prospettare la rifusione dei danni cagionati - con condotte violente sul piano fisico, realizzate con modalità che trovano riscontro nella certificazione medica in atti. Né l'intervenuto risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, conseguente ad intese evidentemente raggiunte tra il Console ed il M. ed alla rappresentazione dell'accaduto offerta da quest'ultimo, può valere ad escludere in radice quella ricostruzione. La ravvisabilità del dolo delle lesioni personali risulta, in definitiva, congruamente motivata sulla base di una dinamica secondo cui il M. - quanto meno a partire dal momento in cui il Ma. manifestò la volontà che egli si trattenesse sul posto, in attesa dell'arrivo di Polizia o Carabinieri - colpì la persona offesa mentre si aggrappava alla sua portiera. Quanto al danneggiamento, il Tribunale ha inteso sottolineare come l'imputato attuò una manovra di sorpasso radente di un mezzo che non procedeva sul limite del margine destro della carreggiata”, situazione concreta da cui desumere che il M. agì accettando il rischio del probabile verificarsi della rottura dello specchietto dell'auto sorpassata va infatti ricordato che l'elemento psicologico del delitto ex art. 635 cod. pen. può anche assumere la forma del dolo eventuale, escludendosi invece la colpa con previsione dell'evento configurabile quando questo si presenti come possibile e probabile, ma non sia dall'autore né voluto, né considerato di sicuro accadimento v., in tal senso, Cass., Sez. II, n. 2386 del 06/11/1984, Di Vita . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.