Straniera fermata e controllata in strada, tutto regolare. Inutile e illegittimo l’invito in Questura

Conclusa senza problemi la verifica effettuata dalla Polizia decisiva la carta di identità della donna, da cui emerge la sua residenza in Italia. Assolutamente superflua la richiesta di recarsi in Questura il giorno dopo per ulteriori accertamenti, e non sanzionabile la decisione della donna di non presentarsi.

Controllo in strada per una donna rumena, subito identificata attraverso la carta di identità. Tutto regolare, quindi. Illogico, per questo, l’‘invito’ in Questura per ulteriori accertamenti in merito alla posizione sul territorio nazionale”, e assolutamente priva di senso l’ammenda inflitta alla donna per la mancata ‘presenza’ negli uffici della Questura Cass., sent. n. 40391/2014, Sezione Terza Penale, depositata oggi . Verifica inutile. Eppure, in Tribunale, la donna – una cittadina rumena, residente a Roma – viene condannata alla pena di 150 euro di ammenda per avere omesso di presentarsi nel giorno stabilito negli uffici della Questura , dove si sarebbero dovuti effettuare accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale . Tale pronunzia, però, viene duramente contestata dal difensore della donna, il quale pone in rilievo il fatto che ella era una cittadina rumena, che poteva trattenersi liberamente sul territorio del nostro Stato era in possesso di carta di identità che esibì al momento del controllo era residente a Roma . Quindi doveva ritenersi superflua , spiega il legale, qualsivoglia verifica della regolarità della sua posizione sul territorio dell’Italia. E proprio la ricostruzione dell’episodio consente di acclarare la linearità e la correttezza della condotta tenuta dalla donna. Per i giudici della Cassazione, difatti, non vi è alcuna ipotesi di reato. Ciò alla luce di una semplice considerazione la donna era stato appurato che era cittadina rumena quindi proveniente da uno Stato dell’Unione Europea , era in possesso di carta di identità ed aveva un luogo di residenza , quindi non era suscettibile di provvedimento di espulsione . Di conseguenza, l’ ordine amministrativo , rivolto alla donna, di presentarsi negli uffici della Questura l’indomani per i dovuti accertamenti era del tutto irrituale, se non inutile . Evidente, concludono i giudici, la insussistenza del reato, avendosi riguardo a violazione ad ordine amministrativo che non doveva e poteva essere adottato .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 28 agosto– 30 settembre 2014, n. 40391 Presidente Bianchi – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Roma in data 18.7.2013, veniva condannata C.N. alla pena di euro 150 di ammenda, per avere omesso di presentarsi nel giorno stabilito negli uffici della locale Questura, così come le era stato fatto obbligo per espletare i dovuti accertamenti, sulla sua posizione sul territorio nazionale. 2. Avverso tale decisione l'imputata ha interposto, pel tramite del difensore , atto di appello, convertito in ricorso in cassazione, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, per dedurre l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo apprezzabile nel caso di specie quella sfera di interesse di giustizia o di sicurezza pubblica che si vuole tutelare con la previsione dell'art. 650 cod. pen. La C. era una cittadina rumena che poteva trattenersi liberamente sul territorio del nostro Stato, era in possesso di carta di identità che esibì al momento dei controllo, era residente in Roma, ragion per cui doveva ritenersi superflua qualsivoglia verifica della regolarità della sua posizione sul territorio del nostro Stato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale ha evidenziato che alla luce di quanto affermato dall'operante della Polizia di Stato, sentita in dibattimento, l'imputata dopo essere stata controllata a mezzo di carta di identità e a mezzo dattiloscopici sulla strada, fu invitata oralmente a presentarsi negli uffici della Questura l'indomani, al fine di espletare i dovuti accertamenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale . Tale ordine amministrativo si profilava del tutto irrituale, se non inutile infatti la C. era stato appurato che era cittadina rumena quindi proveniente da uno stato dell'Unione europea , era in possesso di carta di identità ed aveva un luogo di residenza, di talchè non era suscettibile di provvedimento di espulsione. Non solo, ma come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità, la procedura prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 286/1998, che prescrive l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza di atti, non è surrogabile da altri provvedimenti amministrativi Sez. I, 1.4.2009, n. 19154 e Sez. I, 7.5.2013, n. 25606 . In detti arresti è stato affermato il principio secondo cui l'art. 650 cod.pen è norma penale in bianco a carattere sussidiario , applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero quando il provvedimento amministrativo dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio meccanismo di tutela. Pertanto l'invito a presentarsi presso l'ufficio di polizia in vista di possibili esiti negativi per l'interessato, quale ad es. l'espulsione, non può validamente surrogare l'ordine di allontanamento, tipizzato dall'ordinamento giuridico , attuativo del decreto prefettizio di espulsione e la sequenza degli atti stabiliti dalla legge a tale fine. A prescindere poi dal fatto che non sono stati esplicitati gli accertamenti che in Questura dovevano essere espletati, visto che la donna fu compiutamente generalizzata anche a mezzo di dattiloscopici e che non era sottoponibile ad espulsione, trattandosi di soggetto proveniente da uno stato dell'Unione europea. In tale situazione è quindi di immediata evidenza l'insussistenza del reato in contestazione, avendosi riguardo a violazione ad ordine amministrativo che non doveva e poteva essere adottato. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.