L’astensione dell’avvocato: un diritto senza se e senza ma, al giudice residua la sola verifica sulle condizioni procedimentali del codice di autodisciplina

E non sull’adeguato contemperamento di interessi costituzionali contrapposti, valutazioni già contenute nei codici di autodisciplina, fonti regolamentari di diritto oggettivi vincolanti erga omnes .

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 40187, depositata il 29 settembre 2014, fissano i diktat che qualificano i parametri costituzionali, la gerarchia delle fonti e le residue discrezionalità giudiziali in ogni caso di esercizio del diritto all’astensione dell’avvocato, quando esercitato ai sensi dei codici di autodisciplina forense. Si tratta di un diritto di rilevanza costituzionale. A rilevare non è l’art. 40 Cost. – in ordine al diritto di sciopero -, bensì le norme costituzionali che assicurano la libertà delle aggregazioni e delle formazioni sociali ex art. 18. Già in precedenti occasioni è stato riconosciuto pieno vigore costituzionale all’astensione dell’avvocato, ad esempio non operando il limite dei 60 giorni di sospensione della prescrizione ex art. 159, n. 3, seconda parte, c.p. in caso di differimento a più lungo termine dell’udienza – accade di sovente, per il sovraccarico degli affari processuali nei tribunali -. L’astensione non è un legittimo impedimento. L’astensione non è un impedimento in senso tecnico, è esercizio di un diritto costituzionale, di una volontà tutelata, non costituisce una impossibilità materiale a comparire. Ad esempio, in molteplici sedi processuali in cui la presenza del legale è solo facoltativa – ad esempio, in caso di udienza per l’opposizione all’archiviazione ex art. 409, comma 2, c.p.p. oppure in caso di udienza camerale d’appello a seguito dell’abbreviato ex artt. 443, comma 2, e 599 c.p.p. – l’astensione del difensore non è mai stata giurisprudenzialmente rubricata, per un disposto legislativo insufficiente, a legittimo impedimento. In tali casi, il legislatore ha fatto prevalere l’esigenza di speditezza del rito, anche in appello, sulla più compiuta assicurazione dei diritti processuali delle parti e del difensore. Il legittimo impedimento è contenitore insufficiente a rubricare il diritto all’astensione dell’avvocato. Si tratta più generalmente di esercizio di una libertà costituzionale. Il legittimo impedimento rileva dunque per il solo imputato che abbia chiesto di essere sentito o abbia manifestato la volontà di comparire, in tal caso il rinvio va concesso. Ammesso il telefax. Ex art. 3 del codice di autodisciplina la dichiarazione di astensione, quando non effettuata all’inizio dell’udienza o dell’atto preliminare, va preliminarmente depositata o trasmessa in cancelleria almeno due giorni prima dell’udienza, nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero. E’ consentito il telefax, in sintonia con l’orientamento dominante, per esigenze di celerità processuale, di coerenza sistematica – quando il legislatore ha voluto fissare moduli sacramentali, lo ha fatto esplicitamente, ad esempio ex art. 162 c.p.p. -, e per l’esplicito affidamento delle Sezioni Unite in ordine all’assicurazione della ricezione dell’atto da parte del destinatario – v. SS. UU. n. 28451/2011 -. Il codice di autoregolamentazione del 4 aprile 2007 va sempre applicato, non possiede un mero valore endoassociativo. Si tratta di fonte secondaria o regolamentare – per l’espresso riconoscimento legislativo contenuto nell’art. 2 l. n. 142/1990, legge madre che individua le prestazioni indispensabili da fornire -, che risolve l’equilibrio fra interessi costituzionali contrapposti – fra gli altri, la garanzia dei servizi fondamentali, le esigenze logistiche, organizzative e di buon funzionamento del sistema giudiziario, il contemperamento con gli interessi delle altre parti processuali, l’evitare la prescrizione o la tutela delle esigenze di celerità processuali -. Individua i casi e i modi in cui l’astensione dell’avvocato è consentita, non residuando al giudice ulteriore discrezionalità per il riconoscimento di situazioni non espressamente contemplate nel codice - la delibera di idoneità della Commissione di Garanzia, nel caso emessa nel 2007, conferisce all’atto valore erga omnes , dunque vincolante per il giudice -. Rispettato il codice, il giudice non può che accogliere la richiesta di differimento dell’udienza.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 27 marzo – 29 settembre 2014, n. 40187 Presidente Santacroce – Relatore Franco