Il singolare colloquio di lavoro: il dissenso della candidata fa scattare il dolo

In materia di violenza sessuale, l’elemento oggettivo può consistere anche nel compimento di atti subdoli e repentini, che sono tali perché compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevedendone la manifestazione di dissenso. Inoltre, per quel che concerne l’elemento soggettivo, è il consenso a dover essere sempre chiaro ed inequivoco, sia prima che durante l’atto, poiché anche il minimo dubbio, sul punto, è sufficiente a integrare il dolo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39851, depositata il 26 settembre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, in totale riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolveva un uomo dal reato di cui all’art. 609- bis c.p., con la formula il fatto non costituisce reato. Alla base di tale decisione, il dubbio, valorizzato dalla Corte territoriale, che l’imputato potesse essere inconsapevole dell’intero dissenso della persona offesa ad un atto sessuale cui l’uomo l’aveva indotta, nel corso di un colloquio di lavoro. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione la parte civile. La mancanza del consenso. La ricostruzione degli accadimenti intercorsi tra l’imputato e la persona offesa, è stata effettuata dal Tribunale in base alla testimonianza della parte civile, della cui credibilità nemmeno la Corte territoriale dubita. Peraltro, la mancanza del consenso della vittima non è mai stata messa in discussione, ed anzi il dissenso era stato chiaramente manifestato sin da subito. Nondimeno, la Corte territoriale nutre il dubbio che l’imputato potesse aver percepito il chiaro ed inequivocabile dissenso della donna . A giudizio della Corte di Cassazione è noto il principio per il quale, in materia di violenza sessuale, l’elemento oggettivo può consistere anche nel compimento di atti subdoli e repentini, che sono tali perché compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevedendone la manifestazione di dissenso Cass., Sez. III, n. 27273/10 Cass., Sez. III, n. 6340/06 Cass., Sez. III, n. 6945/04 . Nel caso di specie, il Tribunale aveva illustrato le ragioni per le quali, avuto riguardo all’intero cotesto in cui era avvenuta la condotta posta in essere dall’imputato, volta a carpire la fiducia della vittima, preceduta da un chiaro rifiuto della persona offesa a massaggiarlo sui testicoli, dovesse essere definita come subdola e repentina. E’ errato pretendere, ai fini della sussistenza del dolo, che, in tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima debba essere chiaro ed inequivoco. E’, invece, vero il contrario è il consenso a dover essere sempre chiaro ed inequivoco, sia prima che durante l’atto anche il minimo dubbio, sul punto, è sufficiente a integrare il dolo. Per questi motivi la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 aprile– 26 settembre 2014, n. 39851 Presidente Squassoni– Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/12/2012, la Corte d'appello di Roma, in totale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto il sig. D.L.P. dal reato di cui all'art. 609-bis, cod. pen., perché in fatto non costituisce reato. Pur condividendo, con il giudice di prime cure, la valutazione di sostanziale attendibilità della persona offesa, ed esclusa ogni sua intenzione calunnatoria, la Corte territoriale ha nondimeno valorizzato il dubbio che l'imputato potesse essere inconsapevole dell'interno dissenso della persona offesa ad un atto sessuale la masturbazione cui l'uomo l'aveva indotta, guidandola con la mano, dopo che però la donna, senza minaccia alcuna, ancorché nel corso di un colloquio di lavoro, s'era prestata a massaggiarlo, totalmente nudo, su tutto il corpo ed anche sui testicoli. Vero è - affermano i giudici distrettuali - che solo quando l'uomo aveva tentato di ottenere anche un rapporto orale la donna aveva manifestato il proprio dissenso opponendo resistenza fino a divincolarsi, ma è altrettanto vero - aggiungono - che il tentativo era immediatamente abortito, a causa della precoce eiaculazione dell'uomo nelle mani della donna. 2. Ricorre per Cassazione la F. , articolando, per il tramite del difensore, tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609-bis, cod. pen., nonché travisamento della prova, illogicità, mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia oggettivi che soggettivi, con particolare riferimento alla rappresentazione del consenso della persona offesa. Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, la persona offesa, come risulta sia dalla querela che dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado, aveva espresso in modo palese il suo dissenso alle richieste dell'imputato, sia prima che durante l'atto sessuale. La Corte territoriale - che ha preso a riferimento, quali termini esclusivi della ricostruzione della vicenda, l'iniziale accettazione di praticare un massaggio total-body sull'imputato, quale prova del rapporto di lavoro, e il tentativo di rapporto orale cui la donna si era sottratta divincolandosi - ha trascurato di considerare e motivare quel che era accaduto nel frattempo, travisando, oltretutto in modo decisivo, l'espresso diniego opposto alla richiesta di massaggiare i testicoli e l'altrettanto espressa richiesta di far cessare la condotta mentre, tenendole la mano, si faceva masturbare. In ogni caso, la motivazione della sentenza è carente in relazione ai passaggi fondamentali della vicenda in questione i cui aspetti, importanti per dar rilevanza al rifiuto opposto dalla donna, non sono stati oggetto di una attenta ricostruzione in fatto”. 2.2.Con il secondo motivo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609-bis, cod. pen., per manifesta illogicità, mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine alla mancanza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte territoriale non spiega perché la condotta di approccio sessuale non fosse caratterizzata da modalità costrittive o minacciose, e neppure tali da poter essere qualificate come subdole, inaspettate e veloci ”, soprattutto se, come riconosce la Corte stessa, tale condotta sia stata preceduta dalla inconsueta ed oggettivamente inquietante richiesta di essere massaggiato restando in costume adamitico” e se, come rileva la stessa parte civile, tale richiesta accedeva ad un colloquio di lavoro, in un centro estetico di proprietà dell'imputato, in assenza di altre persone. 2.3. Con l'ultimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609-bis, cod. pen., nonché manifesta illogicità, mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo circa la reale percezione dell'imputato del rifiuto della vittima e della condotta posta in essere dallo stesso. La sentenza è illogica perché pur dando credito alla persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, tuttavia ricostruisce la vicenda senza tener conto del suo racconto ed anzi discostandosene, né giustifica tale discrasia o spiega gli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento. La Corte territoriale - afferma - nel dare peso alla volontaria adesione della donna a praticare un massaggio corporeo totale sulla persona dell'imputato, omette di considerare che tale richiesta e relativa adesione era stata fatta nell'ambito di un colloquio di lavoro come estetista, sicché non è possibile ritenere che l'adesione a tale richiesta potesse essere intesa come espressione del consenso a masturbare l'imputato. 3. L'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della inammissibilità dell'impugnazione dei capi non civili della sentenza e della carenza di interesse ad impugnare poiché la formula assolutoria adottata per l'assoluzione non pregiudica la possibilità di agire separatamente nel processo civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno. In ogni caso del tutto infondate sono le censure mosse alla sentenza che appare del tutto logica, coerente e rigorosa. Considerato in diritto 4. Devono essere preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell'imputato. 4.1. Quanto all'interesse ad impugnare della parte civile anche in caso di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, deve essere ribadito il tradizionale insegnamento di questa Corte, formatosi già sotto la vigenza di analoga previsione del precedente codice di rito, secondo il quale in tema di impugnazione, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, giacché, a norma dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa non solo quando l'imputato è stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la esistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale ” così, Sez. 4, n. 9795 del 05/12/2000, Burgaretta, Rv. 218283, con richiamo, in motivazione, a precedenti specifici più recentemente, in senso conforme, Sez. 5, n. 3416 del 19/01/2005, Casini, Rv. 231419 . 4.2. Per altro verso, la necessità, per la parte civile, di dover riportare nell'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, anche le richieste di natura civilistica, è stata da questa Corte esclusa con sentenza Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, Colucci, Rv. 254130, che ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili” . 5. Nel merito, il ricorso è fondato. 5.1. La rubrica contesta al D. di aver costretto con la forza la F. a masturbarlo, palpandole il seno ed il sedere, avvicinando la bocca al pene ed eiaculando sulle sue mani ”. 5.2. I fatti si sono svolti nel corso di una prova di lavoro finalizzata all'assunzione della F. come estetista. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il D. , titolare di un centro estetico in Roma, già in occasione di un precedente colloquio di lavoro aveva espressamente chiesto, ad una candidata diversa dall'odierna parte civile, di praticargli un massaggio total body , mentre lui giaceva nudo sul lettino in posizione supina, ottenendo un chiaro rifiuto e provocando l'uscita dalla stanza della candidata. In occasione, invece, del colloquio lavorativo con la F. , e per superare il suo iniziale imbarazzo, il D. le aveva detto che si sarebbe disteso a pancia in giù. Sennonché, dopo una decina di minuti, si era voltato in posizione supina, chiedendole di praticargli un massaggio ai testicoli. Al rifiuto della donna, l'uomo, trattala a sé con il braccio destro, con l'altra mano aveva afferrato la mano destra della F. portandola sul pene e costringendola a masturbarlo. Durante l'atto la donna, che non aveva opposto resistenza per timore di più gravi conseguenze non mi vuoi fa una sega, mo ti violento” , aveva pensato , l'aveva più volte invitato a lasciarlo andare ero scioccata, gli ho detto pure basta ” , ma malgrado tali richieste il D. aveva continuato a palparle il seno ed il sedere fino a prendermi dietro la nuca, costringendomi ad abbassare la testa, al fine di effettuare un rapporto orale” . A questo punto si era opposta facendo resistenza fino a divincolarsi mentre l'uomo eiaculava tra le sue mani Io li ho detto sai che c'è? Mi puoi pure dare una pugnalata ma in bocca, scusate, non lo piglio. E poi dopo due secondi il pene non era duro lui è venuto” . Solo a quel punto la F. , che si voleva allontanare, si era accorta che la porta della stanza era stata chiusa a chiave, facendosela prontamente aprire dal D. . 5.3. La ricostruzione degli accadimenti, così come sopra riportata, è stata effettuata dal Tribunale di Roma in base alla testimonianza della parte civile, della cui credibilità nemmeno la Corte d'appello dubita. 5.4. In un quadro come questo, nel quale, peraltro, la mancanza del consenso della vittima non è mai stata messa in discussione, ed anzi il dissenso era stato chiaramente manifestato sin da subito, sia prima che durante l'atto masturbatorio, la Corte territoriale nutre il dubbio che l'imputato potesse aver percepito il chiaro ed inequivocabile dissenso della donna ”, munendosi di un principio di diritto palesemente errato infra ed operando, per supportarlo, una ricostruzione parziale dell'intera vicenda, della quale coglie solo alcuni fotogrammi che estrapola dal contesto, anche dinamico, dell'intera azione, e riposiziona in modo da costruire una realtà non aderente al racconto della persona offesa alla quale, così facendo, fa mostra, nei fatti, di non credere. 5.5. Saltando a pie pari la fase in cui quest'ultima aveva manifestato il suo chiaro dissenso a massaggiare i testicoli dell'imputato, nonché le sue reiterate richieste di lasciarla andare durante l'atto masturbatorio aspetti della vicenda del tutto omessi in sentenza , i giudici distrettuali hanno valorizzato, isolandola dall'intero contesto, l'accettazione, da parte della donna, di effettuare il massaggio all'uomo nudo, attribuendo a tale condotta il significato di una sua possibile accettazione dei prevedibili sviluppi sessuali dell'azione, limitatamente, però, alla pratica masturbatoria e con l'intimo ed inespresso rifiuto ad ogni ulteriore richiesta come il rapporto orale al quale la donna si era solo a quel punto espressamente opposta . Hanno perciò escluso che la masturbazione, siccome preceduta da un'assenso al massaggio che poteva essere inteso come un consenso all'atto sessuale, potesse essere attribuita ad un'azione qualificabile come subdola e repentina ma hanno dimenticato che il massaggio in costume adamitico ” era stato chiesto nell'ambito di un colloquio di lavoro, quale prova richiesta per l'assunzione, che per vincere l'iniziale imbarazzo della donna l'imputato le aveva garantito che sarebbe rimasto a pancia in giù, che costei non aveva precedentemente reagito nel timore del peggio, pur avendo continuato a pregarlo di lasciarlo andare, che solo la richiesta di praticargli un rapporto orale le aveva dato il coraggio di reagire e che l'imputato, all'insaputa della F. , aveva chiuso a chiave la porta. 5.6. È noto il principio per il quale, in materia di violenza sessuale, l'elemento oggettivo può consistere anche nel compimento di atti subdoli e repentini, che sono tali perché compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004, Rv. 228493 Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006, Rv. 233315 Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, Rv. 247932 . 5.7. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma aveva illustrato le ragioni per le quali, avuto riguardo all'intero contesto in cui era avvenuta, al precedente, fallito approccio con altra aspirante dipendente, la condotta posta in essere dall'imputato, volta a carpire la fiducia della vittima cui aveva garantito che si sarebbe posizionato a pancia in giù , preceduta da un chiaro rifiuto della F. a massaggiarlo sui testicoli, dovesse essere definita come subdola e repentina. 5.8. La Corte d'appello, invece, esclude tale natura perché attribuisce all'adesione della F. alla richiesta del massaggio nudo il senso di un consenso, come tale percepito o comunque percepibile dal D. che, invece, nella precedente occasione aveva incassato il netto rifiuto dell'altra aspirante estetista ma così facendo i giudici distrettuali trascurano del tutto di considerare che in tale precedente circostanza l'imputato si era proposto sin da subito in posizione supina e che, invece, in questo caso, per superare l'imbarazzo della F. l'aveva rassicurata dicendole che si sarebbe posizionato a pancia in giù ed aveva chiuso a chiave la porta. 5.9. Ferma dunque l'insostenibilità, nei fatti, della tesi dell'errore sul consenso, è comunque palesemente errata l'affermazione in diritto che tale parziale ricostruzione della realtà tende a supportare. È errato, infatti, pretendere, ai fini della sussistenza del dolo, che, in tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima debba essere chiaro ed inequivoco. È invece vero il contrario è il consenso a dover essere sempre chiaro ed inequivoco, sia prima che durante l'atto anche il minimo dubbio, sul punto, è sufficiente a integrare il dolo. 5.10. Pertanto, in accoglimento del ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5.11. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile che, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 12, D.M. Giustizia, n. 140 del 20 luglio 2012, vigente pro tempore, e in applicazione dei parametri di cui alle tabelle ad esso allegate, si liquidano, per compenso professionale, in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice competente. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.