Sms strettamente personali: possono essere distrutti anche prima della trascrizione

In mancanza degli adempimento di cui all’art. 268 c.p.p., ovvero dell’ascolto dei contenuti delle intercettazioni, nel contraddittorio tra le parti, della trascrizione dei dati intercettati e dello stralcio di quelle ritenute irrilevanti, il Gip può legittimamente provvedere, sempre nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta di distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia già noto l’esatto contenuto, per essere lo stesso integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39938, depositata il 26 settembre 2014. Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta proposta dal difensore dell’imputato di ordinare, a norma dell’art. 269, comma 2, c.p.p., la distruzione della documentazione relativa a tutti i messaggi di testo intercorsi tra utenze cellulare sottoposte a intercettazione SMS” aventi contenuto strettamente personale e di nessuna rilevanza ai fini di indagine. Avverso il provvedimento del Gip proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. La competenza funzionale. Con il provvedimento impugnato il Gip, in primo luogo, ha denegato la propria competenza funzionale all’adozione del provvedimento di distruzione della documentazione irrilevante ai fini del procedimento, sulla base della considerazione che la sua funzione si era esaurita con l’emissione del decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni non necessarie ai fini del procedimento è il giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni e non quello che procede all’atto della formulazione della richiesta Cass., Sez. VI, n. 40957/08 . Di conseguenza, illegittimamente il Gip ha denegato la propria competenza a provvedere. Il provvedimento di distruzione. In secondo luogo, il Gip ha osservato che il provvedimento di distruzione sollecitato dal difensore dell’imputato poteva essere adottato solo successivamente alle operazioni di trascrizione delle intercettazioni di cui all’art. 268, comma 7, c.p.p., che nella specie non erano state ancora effettuate. Eppure, se è vero che il provvedimento in questione può in linea di massima essere emesso solo dopo che si sia provveduto, nel contraddittorio tra le parti, all’ascolto dei contenuti delle intercettazioni e allo stralcio di quelle ritenute irrilevanti, a norma dell’art. 268, comma 6, c.p.p., nulla osta a che in mancanza di tale previo adempimento il Gip provveda, sempre nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta di distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia già noto l’esatto contenuto, per essere lo stesso integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni. Ne consegue che il provvedimento impugnato emesso de plano , senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 127 c.p.p., cui devono partecipare tutti i soggetti interessati, deve essere annullato. Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 luglio – 26 settembre 2014, n. 39938 Presidente Milo – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso de plano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio rigettava la richiesta proposta dall'avv. G.R. nella qualità di difensore di S.B., imputato nel procedimento n. 3324/12 RGNR, di ordinare, a norma dell'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., la distruzione della documentazione relativa a tutti i messaggi di testo intercorsi tra utenze cellulari sottoposte a intercettazione SMS aventi contenuto strettamente personale e di nessun rilevanza a fini di indagine. Il G.i.p. rilevava che un provvedimento di distruzione poteva essere adottato solo dopo che si fosse proceduto alla trascrizione dei dati intercettati a norma dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., e che comunque difettava la sua competenza funzionale dal momento che nel frattempo era stato emesso decreto che dispone il giudizio. 2. Avverso detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2013, il predetto difensore di S.B. ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto due profili. In primo luogo, si osserva che la cancellazione di tutte le comunicazioni di natura privata e di nessun interesse per le indagini può prescindere dalla previa procedura di trascrizione delle comunicazioni intercettate che nella specie non era stata effettuata per mera inerzia del Pubblico Ministero nell'attività doverosa di deposito delle registrazioni quando, come nella specie, si tratti di messaggi SMS il cui contenuto sia stato compiutamente trascritto nei brogliacci , e, con riferimento alle conversazioni telefoniche, quando la loro scabrosa natura esclusivamente privata emerga indiscutibilmente dalla sintesi operatane dai verbalizzanti. In secondo luogo, si osserva che, come affermato dalla univoca giurisprudenza, e contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la competenza ad emettere il provvedimento di distruzione di cui all'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., spetta al giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni, e quindi nella specie al G.i.p. del Tribunale di Sondrio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei termini qui precisati. 2. Va premesso che in data 7 novembre 2013, il difensore di S. B. aveva rivolto al Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Sondrio, che aveva emesso il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni di comunicazioni nel procedimento a carico dei suo assistito, una richiesta diretta, ex art. 269, comma 2, cod. proc. pen., alla distruzione della documentazione di tutto il materiale irrilevante ai fini del procedimento, facendo peraltro presente che mentre il contenuto delle conversazioni telefoniche avente carattere privato non era stato riportato nei brogliacci di ascolto, nei quali si dava solo conto di tale natura, al contrario era accaduto per alcuni SMS , il cui contenuto, strettamente personale e lesivo - ove diffuso - della sfera di riservatezza, era stato completamente trascritto. Si deve dunque dedurre che la richiesta era diretta esclusivamente alla distruzione dei supporti informatici e della relativa riproduzione cartacea di tali SMS , i soli dei quali si lamentava la riproduzione integrale nei brogliacci . 3. Con il provvedimento impugnato il G.i.p. ha, da un lato, denegato la propria competenza funzionale all'adozione di tale provvedimento, sulla base della considerazione che la sua funzione si era esaurita con l'emissione del decreto che dispone il giudizio dall'altro, ha osservato che il provvedimento di distruzione sollecitato potrebbe essere adottato solo successivamente alle operazioni di trascrizione delle intercettazioni di cui all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., che nella specie non erano state ancora effettuate. 4. Va al riguardo osservato, in primo luogo, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni non necessarie ai fini dei procedimento è il giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni e non quello che procede all'atto della formulazione della richiesta ex aliis, Sez. 6, n. 40957 del 16/07/2008, Recchi, Rv. 241320 Sez. 1, n. 5939 del 20/11/1995, dep. 1996, Stasi, Rv. 203558 Sez. 1, n. 1364 del 30/03/1993, Grosoli, Rv. 194010 . Ne deriva che illegittimamente il G.i.p. di Sondrio, con il provvedimento impugnato, ha denegato la propria competenza a provvedere sulla richiesta sul rilievo che il procedimento era passato ad altra fase, con ciò, si ritiene, sulla base di una distorta applicazione del diverso principio circa la incompetenza funzionale, in caso di passaggio di fase, all'adozione del provvedimento in ordine alla trascrizione, mediante le forme della perizia, delle registrazioni, di cui all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. su cui, tra le altre, v. Sez. 4, n. 3347 del 01/12/2009, dep. 2010, Cantarelli, Rv. 246391 . 5. In secondo luogo, se è vero che il provvedimento in questione può in linea di massima essere emesso solo dopo che si sia provveduto, nel contraddittorio tra le parti, all'ascolto dei contenuti delle intercettazioni e allo stralcio di quelle ritenute irrilevanti, a norma dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. v. Sez. 6, n. 1759 del 30/04/1997, Tosti, Rv. 208651 , nulla osta a che in mancanza di tale previo adempimento - di regola funzionale, come detto, alla formalità della trascrizione delle intercettazioni - il G.i.p. provveda, sempre nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta di distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia già noto l'esatto contenuto, per essere lo stesso integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni, come appunto è stato dedotto essere avvenuto nella specie con riferimento al contenuto degli SMS che non si ascoltano ma si leggono , il solo del quale - si è sopra precisato - è stata effettivamente chiesta la distruzione nell'interesse di S.B 6. Consegue che il provvedimento in epigrafe, illegittimamente emesso de plano, senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen., cui devono partecipare tutti i soggetti interessati v. Sez. 3, n. 24832 del 13/03/2013,, Vasciarelli, Rv. 255456 Sez. 6, n. 5904 del 05/02/2007, Guidi, Rv. 236179 - da ciò derivandone per ciò solo la impugnabilità dello stesso - deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sondrio per l'ulteriore corso dovendosi provvedere nuovamente da parte del G.i.p. di detto Tribunale, nel contraddittorio delle parti, a decidere sulla richiesta formulata nell'interesse di S. B., facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sondrio per l'ulteriore corso.