Sequestro preventivo: mai lasciare liberi gli altri di “sguazzare” nel proprio conto corrente

In un procedimento per il reato ex art. 10- bis d.lgs. n. 74/2000, è sequestrabile il conto corrente intestato ad un soggetto terzo, estraneo al reato, se l’indagato ha una delega illimitata ad operare su di esso.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 39195, depositata il 24 settembre 2014. Il caso. Il tribunale di Brescia confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente, nell’ambito di un procedimento a carico di un indagato ex art. 10- bis d.lgs. n. 74/2000, su un conto corrente intestato ad una terza estranea, su cui l’indagato aveva la disponibilità, essendo delegato ad operare su di esso. La titolare del conto ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver spiegato la differenza tra la cointestazione del conto corrente, che legittima il sequestro preventivo anche verso il cointestatario terzo estraneo, e la delega ad operare sul conto, che non comporta alcuna disponibilità. Quindi, si chiedeva ai giudici di legittimità di stabilire se la titolarità di una delega ad operare su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l’ipotesi di disponibilità richiesta dall’art. 322- ter c.p Conto cointestato. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di cointestazione del conto corrente, se questo è oggetto del sequestro ed è cointestato a persona estranea al reato, la misura reale provvisoria si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, non potendo operare limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti nel rapporto di solidarietà tra creditori o debitori ai sensi dell’art. 1289 c.c. oppure nel rapporto tra istituto bancario e soggetti depositanti. Delega. Nel caso di un conto intestato ad altro soggetto, la soluzione non cambia se la delega non prevede limitazioni, per cui il delegato è autorizzato ad operare incondizionatamente. Nel caso di specie, l’indagato poteva operare sul conto corrente della terza persona sua figlia in rapporto di parità e senza alcun limite. Perciò, l’uomo aveva un potere dispositivo illimitato sull’intero capitale depositato, non avendo provato né un esercizio concreto ristretto dei suoi poteri né che le sue attività fossero finalizzate alle specifiche esigenze proprie dell’intestataria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno – 24 settembre 2014, n. 39195 Presidente Fiale – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Nell'ambito del procedimento penale contro B.G. - indagato per il reato di cui all'art. 10 bis del D. Lgs. n. 74/2000 il Tribunale di Brescia, con ordinanza 11.2.2014, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo per equivalente, tra l'alto, su un conto corrente intestato a B.B. , terza estranea, su cui l'indagato aveva la disponibilità in quanto delegato ad operare su di esso. B.B. - a mezzo difensore - ricorre per cassazione denunziando la violazione dell'art. 325 comma 1 cpp sotto il profilo della motivazione apparente il Tribunale, add avviso della ricorrente, non avrebbe spiegato la differenza tra la contestazione del conto corrente che consente il sequestro preventivo anche nei confronti del cointestatario terzo estraneo e la diversa figura della delega a operare sul conto, che invece non comporta la disponibilità dello stesso, tant'è che il delegato non può chiuderlo, non risponde di ammanchi e non subentra al delegante in caso di morte. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Innanzitutto è il caso di ribadire che nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione tra le varie, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. dep. 28/02/2007 Rv. 236255 Sez. 6, Sentenza n. 7472 del 21/01/2009 Cc. dep. 20/02/2009 Rv. 242916 . Ciò premesso, la questione di diritto che si pone al Collegio sta nello stabilire se la titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322 ter cp esteso ai reati tributari dall'art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. In tema di cointestazione del conto corrente si è affermato che qualora un conto corrente oggetto del sequestro sia cointestato con soggetto estraneo al reato la misura reale provvisoria si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato e non possono operare limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti ai sensi del codice civile nel rapporto di solidarietà tra creditori o debitori ai sensi dell'art. 1289, oppure nel rapporto tra istituto bancario e soggetto o soggetti depositanti ai sensi dell'art. 1834 Cass. pen. 6^ Sez., sentenze n. 40175 del 2007, Squillante e altro, rv. 238086, e n. 24633 del 2006, Lucci e altro, rv. 234729 . Nel caso di delega a operare su un conto che sia intestato ad una altro soggetto al quesito va data ugualmente risposta positiva laddove la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente cfr. per una fattispecie analoga, Sez. 4, Sentenza n. 1560 del 2014 . Nel caso di specie il Tribunale cfr. pag. 8 ha accertato che il B. poteva operare su un piede di parità rispetto alla figlia, senza limiti di sorta, tantomeno con obbligo di contenere i suoi atti entro la soglia della metà della somma depositata, corrispondente alla quota ideale a lui spettante secondo la presunzione di cui all'art. 1298 cc . Ed allora, la procura speciale o delega a prescindere dalla sua revocabilità ad nutum ad operare su tale conto corrente conferita al padre, teoricamente ha attribuito a quest'ultimo un potere dispositivo illimitato sull'intero capitale depositato, non essendo per la verità neppure dedotto che una siffatta delega avesse dei limiti peculiari ovvero che le modalità concrete di esercizio di essa da parte dell'indagato fossero contenute in margini ristretti e finalizzate alle specifiche esigenze proprie dell'intestataria quali il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte facenti capo alla predetta, etc. . Le argomentazioni proposte dalla ricorrente - che fa leva sulla impossibilità del delegato di chiudere il conto o di subentrare al delegante in caso di decesso o di rispondere per ammanchi - non sono pertinenti, perché cioè che conta è il potere di utilizzo di fatto che, nel caso di specie, è pieno del resto, anche nei casi di disponibilità di un immobile formalmente intestato ad altri, il soggetto che lo utilizza non può trasferirlo né costituire diritti reali, così come non risponde formalmente davanti ai terzi, eppure lo utilizza trovandosi in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. L'ordinanza del Tribunale, lungi dal fornire una motivazione apparente, passando in rassegna l'istituto del sequestro per equivalente, ha considerato la pienezza di poteri conferita al delegato e l'assenza di vincoli di sorta traendo, del tutto logicamente, la conclusione corretta in diritto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.