Gelosia, banale litigio, volontà di sopraffazione della vittima: il reato è aggravato

Il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi determinare, più che una causa determinante dell’evento, un pretesto o una scusa per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39222, depositata il 24 settembre 2014. Il caso. Con sentenza, il Gup del Tribunale dichiarava l’imputato colpevole del reato di tentato omicidio in danno di una donna e, unitamente, lo dichiarava colpevole del reato di maltrattamenti in danno della sua convivente. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena. Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. I futili motivi. A giudizio della Corte di Cassazione, manifestamente infondata appare la censura con la quale il ricorrente si duole, sotto il profilo della incorsa violazione di legge e del vizio della motivazione della sentenza, della ritenuta sussistenza dell’aggravante dei futili motivi. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che per motivo deve intendersi l’antecedente psichico della condotta, ossia l’impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi determinare, più che una causa determinante dell’evento, un pretesto o una scusa per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale. La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosi individuare la sua ragione giustificatrice nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto, che legittima l’applicazione di un più severo trattamento punitivo Cass., Sez.I, n. 39261/10 Cass., Sez. I, n. 17309/08 Il giudizio sulla futilità del motivo. Il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito a un comportamento medio di una persona, attesa l’estrema difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, e che è, pertanto, richiesto che il giudizio sulla futilità del motivo sia ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa Cass., Sez. I, n. 42846/10 Cass., Sez. I, n. 26013/07 . Sul tali basi appare condivisibile l’iter logico-argomentativo, espresso, a ragione della decisione, dalla sentenza impugnata. La Corte d’Appello, procedendo dal rilievo che l’aggravante dei futili motivi era stata ravvisata dal primo Giudice sotto due concorrenti profili, correlati, l’uno, al banale litigio” che aveva dato causa all’aggressione e, l’altro, alla generale volontà di sopraffazione della vittima” rilevata dall’imputato, ha ritenuto che il litigio non poteva essere ritenuto, contrariamente alla tesi difensiva, mera espressione della morbosa gelosia”, nutrita dall’imputato nei confronti della vittima. Le mere ragioni di gelosia, infatti, per condivisa giurisprudenza, presuppongono, per escludere la futilità del motivo, l’esclusione di diverse ragioni all’origine della condotta, invece riscontrate nella specie Cass., Sez. I, n. 18779/13 Cass., Sez. I, n. 18187/09 Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 febbraio– 24 settembre 2014, n. 39222 Presidente Giordano– Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 aprile 2012 il G.u.p. del Tribunale di Torino, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato B.S. colpevole del reato di tentato omicidio in danno di C.G.F. , al medesimo contestato al capo A della imputazione per avere commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, gettandole indosso una rilevante quantità di alcool presa da una bottiglia presente nell’appartamento in Torino, in cui il fatto era stato commesso, dando subito fuoco con un accendino ai vestiti della stessa, intrisi della sostanza infiammabile, e provocandole ustioni di secondo e terzo grado al volto, al torace, agli arti e all’addome, in conseguenza delle quali la vittima era rimasta per diversi giorni in pericolo di vita e in prognosi riservata in stato di coma farmacologico indotto, riportando malattie probabilmente insanabili e la deformazione permanente del viso. Per detto reato il G.u.p. ha escluso l’aggravante della crudeltà di cui agli artt. 577 n. 4 e 61 n. 4 cod. pen. e, non ritenuta la recidiva contestata, ha riconosciuto l’attenuante del recesso attivo equivalente all’aggravante dei futili motivi di cui agli artt. 577 n. 4 e 61 n. 1 e, operata la riduzione per il rito, ha condannato l’imputato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione. Con la stessa sentenza il G.u.p. ha dichiarato il medesimo imputato colpevole del reato di maltrattamenti in danno della sua convivente Be.Ma. , contestato al capo C , e, non ritenuta la recidiva e operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione, mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato per il reato di minaccia e molestia nei confronti della già indicata C. , di cui al capo B , non connesso con il reato di tentato omicidio, perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. 2. Il 18 dicembre 2012 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 56, comma 4, cod. pen., riconosciuta in primo grado per il delitto di cui al capo A , prevalente sulla sussistente aggravante e ha rideterminato la pena per detto reato in anni cinque di reclusione, ferma restando la pena di anni due per il reato di cui al capo C . La Corte, che dava atto che l’imputato aveva dichiarato di rinunciare al primo motivo di appello relativo alla qualificazione del reato di cui al capo A come reato diverso dal tentato omicidio, riteneva infondata la doglianza relativa alla contestata sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo al duplice profilo già evidenziato in primo grado banale litigio alla base dell’aggressione e condotta dell’imputato espressiva di generale volontà di sopraffazione della vittima e tenuto conto delle ragioni espresse dalla persona offesa nelle sommarie informazioni del omissis circa l’amicizia accettata a mezzo facebook da un tale M. , che lo stesso imputato aveva chiesto di contattare, e delle manifestazioni comportamentali pregresse del medesimo riferite dalla madre della stessa persona offesa nelle sommarie informazioni del 29 settembre 2011 giudicava infondata la richiesta di assoluzione dal reato di maltrattamenti in danno della Be. , alla luce delle dichiarazioni della stessa parte offesa e della madre, Ba.Ma. , oltre che della C. abitante nello stesso stabile, e dei comportamenti di elevata violenza tenuti dall’imputato in modo abituale e non sporadico né occasionale escludeva la concedibilità delle attenuanti generiche e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi A e C , non essendo ravvisabile l’unicità del disegno criminoso, poiché la condotta di maltrattamenti non appariva sotto alcun aspetto sintomatica della ideazione della più grave condotta di tentato omicidio. 3. Avverso la decisione di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pen Secondo il ricorrente, mentre il G.u.p. ha ritenuto l’aggravante per motivi abietti e futili, la Corte di appello, che ha motivato solo in ordine ai motivi futili, non ha considerato che la morbosa gelosia che lo affliggeva, cui non ha ricondotto la condotta da lui tenuta, era stata riferita dalla persona offesa e dalla madre, e che la discussione tenuta non era stata un episodio unico e isolato e mero pretesto per lo sfogo dell’impulso criminale, essendo stata, invece, sintomatica di una condizione psicologica di esagerato e quasi patologico sentimento di gelosia nei confronti della donna con cui aveva una relazione, non integrante l’aggravante contestata anche alla luce delle sue connotazioni culturali e del suo contesto socio-culturale. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen., poiché la Corte di appello, nell’escludere il vincolo della continuazione tra i reati ascrittigli, non ha valutato l’analoga tipologia dei reati, i beni giuridici protetti dalle norme violate, la causale e le condizioni di tempo e di luogo, e soprattutto non ha considerato che esso ricorrente conduceva contemporaneamente due relazioni sentimentali con le due persone offese, comportandosi con entrambe con modalità coincidenti, e aveva di fatto due famiglie. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 56, comma 4, cod. pen Secondo il ricorrente, la Corte, nel riconoscere l’attenuante del recesso attivo con giudizio di prevalenza, ha diminuito la pena in termini prossimi al minimo del terzo previsto dall’art. 56, comma 4, cod. pen., senza dare alcuna motivazione, e in contrasto con il riconosciuto contegno tenuto per soccorrere la vittima ed evitare alla stessa conseguenze potenzialmente letali. Considerato in diritto 1. È manifestamente infondata la censura con la quale il ricorrente si duole, sotto il profilo della incorsa violazione di legge e del vizio della motivazione della sentenza, della ritenuta sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, cui è limitato l’addebito della circostanza prevista dall’art. 61 n. 1 cod. pen., non essendosi ritenuta, né in primo grado, né nella sentenza impugnata, la circostanza aggravante dei motivi abietti, contenuta nel capo di imputazione in via alternata o disgiunta rispetto all’aggravante dei motivi futili. 1.1. A proposito della natura e dei caratteri distintivi della indicata aggravante, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che per motivo deve intendersi l’antecedente psichico della condotta, ossia l’impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, è che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un pretesto òuna scusa per l’agente di dare sfogo al sub impulsò criminale. La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosi individuare la sua ragione giustificatrice nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di uh istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto, che legittima l’applicazione di più severo trattamento punitivo tra le altre, Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001 Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, dep. 18/06/2008, Iaria, Rv. 240905 Sez. 1, n. 29377 del 08/05/2009, dep. 16/07/2009, Albanese e altri, Rv. 244645 Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Mele, Rv. 248832 . Si è anche osservato che il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito a un comportamento medio di una persona, attesa l’estrema difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, e che è, pertanto, richiesto che il giudizio sulla futilità del motivo sia ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa tra le altre, Sez. 1, n. 26013 del 14/06/2007, dep. 05/07/2007, Vallelunga e altri, Rv. 237336 Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, dep. 02/12/2010, P.G. in proc. Muzaka, Rv. 249010 . 1.2. Su tali basi appare condivisibile Viter logico-argomentativo, espresso, a ragione della decisione, dalla sentenza impugnata in continuità argomentativa con la decisione di primo grado, ripercorrendone criticamente i passaggi alla luce della prospettata tesi difensiva, che ha coerentemente disatteso. La Corte di appello, procedendo dal rilievo che l’aggravante dei futili motivi era stata ravvisata dal primo Giudice sotto due concorrenti profili, correlati, l’uno, al banale litigio che aveva dato causa all’aggressione e, l’altro, alla f-f generale volontà di sopraffazione della vittima rivelata dall’imputato, ha,’ ritenuto che il litigio non poteva essere ritenuto, contrariamente alla tesi difensiva, mera espressione della morbosa gelosia , nutrita dall’imputato nei v confronti della vittima. A tale convincimento la Corte è pervenuta attraverso la disamina dei dati fattuali ricavati dalle sommarie informazioni resa dalla stessa vittima dell’azione aggressiva, C.G. , circa l’intrattenimento di contatti con tale M. attraverso l’utilizzo di facebook , da essa effettuato su richiesta dall’imputato, e la reazione di quest’ultimo alla sua comunicazione che l’indicato M. aveva accettato l’amicizia , dapprima affermando di non ricordare di avere chiesto di contattare l’amicizia e chiedendo spiegazioni e poi compiendo il gesto criminoso ascrittogli, che, descritto dal primo Giudice come palesemente sproporzionato e spropositato rispetto alla entità delle ragioni alla base del diverbio e indotto da un atteggiamento punitivo e prevaricatore dell’imputato rispetto all’altrui volontà, è stato apprezzato dalla Corte anche in rapporto agli elementi probatori tratti dalle sommarie informazioni della madre della vittima, vertenti su episodi di vita quotidiana connotati dalla violenta imposizione del medesimo, con le sue manifestazioni comportamentali determinate da un niente come il tempo di cottura della pasta, il silenzio o le modalità delle risposte, la consumazione di cibi rumeni , sulla volontà della giovane compagna . 1.3. Le deduzioni difensive, che rappresentano l’esagerato e quasi patologico sentimento di gelosia nutrito dal ricorrente verso la vittima, attestato da stralci delle dichiarazioni della stessa e della madre e dallo stesso oggetto della discussione insorta il giorno del fatto, e oppongono un costante orientamento di questa Corte, secondo il quale il movente della gelosia non integra la contestata aggravante, anche rappresentando l’esigenza di una valutazione contesto-integrata della concezione di futilità dei motivi, sono del tutto infondate. Esse, infatti, mentre corrispondono ad alternative letture di merito delle circostanze plausibilmente e non illogicamente considerate in fatto nell’ordinanza impugnata e di parziali stralci di dichiarazioni non allegate, intendono trarre da tale proposta riconsiderazione, non consentita in questa sede, un diverso apprezzamento in diritto della condotta tenuta dal ricorrente e della sua riconduzione a mere ragioni di gelosia, che, per condivisa giurisprudenza di questa Corte tra le altre, Sez. 1, n. 1574 del 01/12/1969, dep. 23/06/1970, Portelli, Rv. 114590 Sez. 5, n. 35368 del 22/09/2006, dep. 23/10/2006, P.M. in proc. Abate, Rv. 235008 Sez. 1, n. 18187 del 8/04/2009, dep.04/05/2009, Same, non massimata Sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, dep. 29/04/2013, Filocamo, Rv. 256015 , presuppone - per escludere la futilità del motivo – si l’esclusione di diverse ragioni all’origine della condotta, invece riscontrate nella specie. 2. Le censure svolte con il secondo motivo, riguardanti la contestata omessa applicazione della disciplina del reato continuato tra il reato di tentato omicidio, di cui al capo A , e il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui al capo C , sono prive di alcuna fondatezza. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione di continuazione, delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità tra le altre, Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980 Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632 Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472 Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862 . La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - poiché attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve essere ricavata di regola da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte tenute. Tra tali indici, esemplificativamente elencati dalla giurisprudenza, vengono in considerazione la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria e, aggiunti l’uno all’altro, incrementano la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838 Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156 , hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, della esistenza di detto unitario disegno, quale preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni, e l’accertamento diretto al riconoscimento o al diniego del, vincolo della continuazione, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098 Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833 . 2.2. La Corte di appello, con motivazione esaustiva in fatto e coerente rispetto al parametro normativo di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. e agli indicati principi di diritto, ha condiviso la decisione di primo grado, che aveva ritenuto che le due contestazioni, ampiamente esaminate in punto responsabilità, dovevano essere oggetto di separate pronunce di condanna in mancanza della ravvisabilità di alcun disegno criminoso comune sottostante ai delitti ascritti, rappresentando che la condotta tenuta dall’imputato nei confronti della Be. ex art. 572 cod. pen. non presentava alcun aspetto sintomatico della ideazione della più grave condotta delittuosa posta in essere in danno della C. ex artt. 56-575 cod. pen. . Le linee argomentative della decisione resistono alle censure formulate dal ricorrente, che si risolvono nella generica prospettazione di considerazioni attinenti all’analoga tipologia dei reati, ai beni protetti dalle norme incriminatrici, alla causale e alle condizioni di tempo e di luogo, dandosi rilievo a un sistema di vita fondato sulla contemporanea conduzione da parte del medesimo di due relazioni sentimentali con le due donne offese e sulle coincidenti modalità del suo comportamento con entrambe, invece che alla loro programmazione e deliberazione unitaria e originaria. 2.3. Né introduce diversi elementi di riflessione il riferimento operato nel ricorso ai principi di diritto affermati in questa sede circa la configurabilità del reato continuato nel caso di maltrattamenti realizzati nei confronti di più familiari, poiché tali principi trovano il loro fondamento nell’interesse protetto dal reato di cui all’art. 572 cod. pen., che è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo, e riguardano il caso di maltrattamenti posti in essere nei confronti di più familiari tra le altre, Sez. 6, n. 1227 del 21/10/1970, dep. 25/11/1970, Mancini, Rv. 115743 Sez. 6, n. 7781 del 31/01/2003, dep. 17/02/2003, P.G. in proc. Simonella, Rv. 224048 Sez. 6, n. 17321 del 20/02/2003, dep. 11/04/2003, P.G. in proc. Tarrini, Rv. 225438 , mentre nella specie, anche prescindendo da ogni ulteriore rilievo sulla configurabilità della continuazione, il reato cronologicamente successivo è il tentato omicidio in danno di persona offesa diversa e non familiare della vittima dei maltrattamenti. 3. La manifesta infondatezza del terzo motivo, attinente alla contestata entità della diminuzione della pena per effetto della riconosciuta prevalenza del recesso attivo di cui all’art. 56, comma 4, cod. pen. rispetto alla contestata e riconosciuta aggravante, consegue alle congrue e logiche notazioni che la Corte ha svolto, nel coerente esercizio del suo potere discrezionale, in merito al confermato riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi, alle ragioni di fatto che sostenevano una valutazione dell’attenuante del recesso attivo, già riconosciuto all’imputato per il suo apprezzabile contributo causale di senso contrario rispetto alla verificazione dell’evento mortale, in termini di prevalenza rispetto alla indicata aggravante, e al giudizio di congruità della pena, come determinata per il capo A , in relazione alla entità della pena base, alla sua riduzione ex art. 56 cod. pen. e alla sua diminuzione per effetto dell’attenuante ex art. 56, comma 4, cod. pen., in misura non contenibile nei minimi edittali per la gravità obiettiva del fatto e la pericolosità di grado elevato del suo autore. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di Euro mille, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.