Moglie a disposizione del marito detenuto: concorre all’aiuto della famiglia o della Famiglia?

Il ruolo di concorrente esterno all’associazione di tipo mafioso viene assunto da colui che, anche se non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce comunque un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario anche occasionale o episodico , di natura materiale o morale, che esplichi un’effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 39106, depositata il 24 settembre 2014. Il caso. Il tribunale del riesame di Messina riqualificava l’imputazione provvisoria ai danni di un’indagata, da partecipazione ad associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa, sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, la donna era intervenuta in aiuto del gruppo criminale in un momento di difficoltà dell’associazione, essendo il marito detenuto, ingerendosi nella spartizione del denaro di provenienza illecita, salvaguardando il buon nome degli uomini d’onore” da maldicenze di terzi ed informando il marito detenuto delle attività illecite svolte all’esterno. La donna ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di aver fondato la propria decisione sulla base di due soli colloqui intercettati in carcere, dal contenuto equivoco e suscettibile di letture alternative. Il ruolo del concorrente esterno. La Corte di Cassazione ricorda che il ruolo di concorrente esterno all’associazione di tipo mafioso viene assunto da colui che, anche se non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce comunque un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario anche occasionale o episodico , di natura materiale o morale, che esplichi un’effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. La donna voleva collaborare? Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito non avevano spiegato come la disponibilità manifestata dalla donna, emersa dai due colloqui intercettati, potesse assumere un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione. Inoltre, non era stato dimostrato che la volontaria e consapevole disponibilità della donna ad eseguire le direttive del marito avesse assicurato un contributo volontario e consapevole alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione. Infatti, la ricorrente avrebbe anche potuto realizzare un interesse soltanto individuale del congiunto a gestire i rapporti di debito/credito, la cui natura illecita avrebbe anche potuto ignorare. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la decisione al tribunale di Messina.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 maggio – 24 settembre 2014, n. 39106 Presidente Milo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 gennaio 2014, il Tribunale del riesame di Messina, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da G.M., riqualificata l'imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione mafiosa in concorso esterno in associazione mafiosa capo A , ha sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il Tribunale ha premesso che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese e delle risultanze delle captazioni ambientali e telefoniche, risulta provata l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, nel territorio di Camaro, capeggiata da La Rosa Francesco e dai cognati G.A. e R., di cui fanno parte il figlio La Rosa Gianfranco ed altri soggetti. Con specifico riguardo alla posizione di G.M., il Tribunale ha evidenziato come, sulla scorta delle emergenze delle indagini, non si possa affermare che l'indagata abbia preso parte alla consorteria criminale quale intranea, ma che la stessa si debba ritenere concorrente esterna alla societa, essendo ella intervenuta in ausilio del gruppo in un momento di difficoltà dell'associazione allorchè il marito era detenuto, segnatamente ingerendosi nella spartizione del denaro, evidentemente di provenienza illecita nel colloquio intercettato in carcere il 29 febbraio 2012 , salvaguardando il buon nome di uomini d'onore contro le maldicenze della Imperiale, compagna di Di Pietro, durante lo stato detentivo del marito nonché informando quest'ultimo sulle attività illecite svolte all'esterno del carcere dal gruppo criminale nel colloquio intercettato il 4 aprile 2012 . 2. Avverso il provvedimento hanno present to ricorso gli Avv.ti Salvatore Stroscio e Salvatore Silvestro, difensori di fiducia della indagata chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi 2.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., avendo il Tribunale fondato il giudizio di gravità indiziaria sulla base di due soli colloqui intercettati in carcere dal contenuto equivoco e suscettibile di letture alternative. 3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che l'ordinanza sia annullata senza rinvio e l'avv. Salvatore Stroscio ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e deve essere accolto. In linea generale, deve essere rilevato che - come questa Corte ha avuto modo di chiarire - assume il ruolo di concorrente esterno all'associazione di tipo mafioso colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima Cass. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258137 Cass. Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181 . Il contributo prestato dal soggetto può essere tanto occasionale o episodico quanto unico ed occasionale, a condizione che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione Cass. Sez. 2, n. 35051 del 11/06/2008, Lo Sicco, Rv. 241813 . Certamente possono ricorrere i presupposti della fattispecie in parola allorchè il soggetto sia dedito, in modo non occasionale né episodico, a far da tramite tra diversi appartenenti a cosa nostra ed altri associati, tra cui i familiari di un soggetto in posizione apicale Cass. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258137 . 2. Di tali condivisibili principi non ha fatto buon governo il Tribunale nel provvedimento impugnato. Ed invero, il giudice a quo non ha spiegato come la manifestata disponibilità di G.M. a dare attuazione alle indicazioni provenienti dal marito in merito alla ripartizione di somme di denaro prendere i soldi , qualche 200 euro , qualche cosa da portare all'avvocato - emersa dal colloquio captato il 29 febbraio 2012 - e le iniziative della ricorrente volte a tacitare le maldicenze da parte della Imperiale - emerse dal colloquio captato il 4 aprile 2012 -, sebbene isolate e distanti nel tempo, possano assumere un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. Dall'altro lato, il Tribunale non ha spiegato come, dal tenore dei due colloqui sopra indicati, si possa evincere la consapevole volontà di G.M. di dare un contributo alla vita della consorteria criminale. Ancora, i giudici della cautela non hanno esplicitato le ragioni per le quali la volontaria e consapevole disponibilità di G.M. ad eseguire le direttive dei marito detenuto in carcere abbia - in concreto e secondo una valutazione ex post - assicurato un consapevole e volontario contributo alla conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e non abbia piuttosto - e soltanto - realizzato un interesse tutto individuale del congiunto a gestire i rapporti di debito credito - fra l'altro anche con un legale -, la cui natura illecita ella avrebbe potuto sconoscere. Motivazione che, si ribadisce, avrebbe dovuto estendersi anche all'aspetto soggettivo, rappresentato dalla coscienza e volontà della ricorrente di assicurare, per detta via, il proprio contributo alla permanenza in vita ed al conseguimento degli scopi dell'associazione. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame sul punto sopra indicato. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame.