In attesa dell’interprete, il giudice non può esimersi dal decidere sulla convalida dell’arresto

Il mancato interrogatorio dell’arrestato alloglotta, per sua ignoranza della lingua italiana e per l’impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge, deve essere assimilato a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno dell’arresto compiuto dalla polizia giudiziaria.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38791, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale, con ordinanza, non convalidava l’arresto di un cittadino africano arrestato in flagranza del reato di resistenza, e ne ordinava la liberazione, sul presupposto della inosservanza del termine previsto dall’art. 390, comma 1, c.p.p. richiesta di convalida del p.m. entro 48 ore dall’arresto . L’ordinanza veniva impugnata per cassazione dal Procuratore della Repubblica. L’impossibilità di procedere all’interrogatorio entro il termine. L’assoluta impossibilità di procedere entro il termine di legge le 48 ore previste dagli artt. 390, comma 1, e/o 449, comma 1, c.p.p. all’interrogatorio dell’arrestato alloglotta per irreperibilità di un interprete in grado di comprenderne la particolare o non comune lingua, impossibilità che ha indotto il Tribunale a non convalidare l’arresto del cittadino africano, è evidenza che non costituisce una causa ostativa all’adozione del provvedimento di convalida dell’arresto. Ne discende che, il mancato interrogatorio dell’arrestato per sua ignoranza della lingua italiana e la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge, deve essere assimilato, a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno dell’arresto compiuto dalla polizia giudiziaria Cass., Sez. VI, n. 28988/13 Cass., Sez. I, n. 41934/09 Cass., Sez. IV, n. 26468/07 . Nota bene. Per sgomberare il campo da possibili equivoci interpretativi, la Corte di Cassazione sottolinea che in nessun caso il postumo nuovo” o non giudizio di convalida potrebbe dar luogo alla riattivazione dello stato detentivo del soggetto a seguito di eventuale posteriore convalida di un arresto ormai perento. Invero, il giudizio incidentale svolgentesi nei confronti di un arrestato restituito alla libertà è logicamente circoscritto al puro controllo di legalità dell’avvenuto arresto, in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni giustificanti l’arresto. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 maggio– 23 settembre 2014, n. 38791 Presidente Agrò– Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Arrestato dalla p.g. alle ore 13 00 del omissis in flagranza del reato di resistenza, il cittadino africano nato in F.A. è stato presentato in vinculis dal pubblico ministero davanti al Tribunale di Palmi all'udienza del 7.10.2013 per la convalida dell'arresto e il connesso giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 co. 1 c.p.p 2. Il Tribunale con l'indicata ordinanza emessa in udienza non ha convalidato l'arresto del F. , di cui ha ordinato la liberazione, sul presupposto della inosservanza del termine previsto dall'art. 390 co. 1 c.p.p. richiesta di convalida del p.m. entro 48 ore dall'arresto . Inosservanza che il Tribunale ha motivato, rilevando che a chiamato il relativo processo alle ore 12 10, l'arrestato F. non è apparso in grado di capire la lingua italiana, né quella francese, come confermato da altro cittadino africano convocato dalla p.g. in eventuale veste di interprete b non è stato possibile reperire alcun interprete di lingua africana entro le 48 ore dall'arresto del F. . 3. L'ordinanza è stata impugnata per cassazione art. 391 co. 4 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica di Palmi, che ha dedotto i vizi di violazione degli artt. 390, 391 e 449 c.p.p. e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La lingua francese, osserva innanzitutto il ricorrente p.m., è l'unica lingua ufficiale del Mali e non compete all'autorità giudiziaria italiana, se un soggetto asserisca di non comprendere l'idioma ufficiale del suo Paese di origine, reperire un interprete in grado di parlare una diversa lingua o un dialetto di sua migliore conoscenza. In simile situazione il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso decidere sulla convalida dell'arresto anche senza procedere al previo interrogatorio dell'arrestato, stante l'impossibilità, ascrivibile a forza maggiore, di reperire tempestivamente un idoneo interprete. In secondo e congiunto luogo il ricorrente deduce l'erroneità della ritenuta elusione del termine di 48 ore per la convalida dell'arresto. Termine che va apprezzato con esclusivo riguardo al momento in cui l'arrestato è posto a disposizione del giudice della convalida mediante la traduzione e la sua presentazione in udienza, che nel caso del F. è avvenuta per tempo udienza iniziata alle ore 9 30 , come con palese discrasia - del resto - riconosce la stessa ordinanza impugnata giudizio di convalida iniziato alle ore 12 10 con l'arrestato presente fin dall'apertura dell'udienza alle ore 9 30 . 4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palmi è fondato. 4.1. Giova premettere che, come stabilito da questa Corte regolatrice ex plurimis Sez. 1, 17.12.1998 n. 6481, Gessetto, rv. 212455 Sez. 1, 7.6.2001 n. 28937, P.M. in proc. Mandala, rv. 219548 Sez. 1, 1.2.2008 n. 7981, P.M. in proc. Shalabi, rv. 239234 , l'interesse del pubblico ministero per la cassazione dell'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sussiste sotto più aspetti con riguardo al fine, conforme al ruolo istituzionale del p.m. art. 70 O.G. il p.m. veglia alla osservanza delle leggi . , di far emergere l'illegittimità della stasi processuale prodotta dall'ordinanza di non convalida al fine di evitare che - in sede di fungibilità della detenzione art. 657 c.p.p. - l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un'impropria riserva di pena derivante da presunta privazione della libertà personale senza titolo al fine di rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione dell'indagato al fine di vedere riconosciute correttezza e legittimità dell'intervento della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto non convalidato, intervento che l'ufficio del p.m. ha condiviso e fatto proprio la richiesta di convalida dell'arresto è riservata alla titolarità del p.m. che, nel delibare l'azione di p.g., può anche disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 389 c.p.p. . 4.2. Come rilevato dal concludente P.G. in sede, palesi appaiono gli errori e le incongruenze della decisione denunciati dal ricorrente pubblico ministero. 4.2.1. Per un verso l'assoluta impossibilità di procedere entro il termine di legge le 48 ore previste dagli artt. 390 co. 1 e/o 449 co. 1 c.p.p. all'interrogatorio dell'arrestato alloglotta per irreperibilità di un interprete in grado di comprenderne la particolare o non comune lingua nel caso di specie una delle cinque lingue-dialetti non ufficiali parlate nello Stato africano del Mali , impossibilità che ha indotto il Tribunale a non convalidare l'arresto del F. , supponendo non rispettati i termini di cui all'art. 390 c.p.p. , è evenienza che non costituisce una causa ostativa all'adozione del provvedimento di convalida dell'arresto. L'ordinamento processuale richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nel caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso p.m. come si evince dall'art. 121 disp. att. c.p.p. . ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391 co. 3 c.p.p. . Ne discende che il mancato interrogatorio dell'arrestato per la sua ignoranza della lingua italiana e la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge deve essere assimilato, come chiarisce questa S.C., a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno dell'arresto compiuto dalla p.g. ex plurimis Sez. 4, 17.5.2007 n. 26468, Beben, rv. 236995 Sez. 1, 14.10.2009 n. 41934, Elessi, rv. 245063 Sez. 6, 11.6.2013 n. 28988, Garizzo, rv. 255860 . 4.2.2. Per altro verso è agevole osservare, ancora con il supporto della stabile giurisprudenza di questa stessa S.C., che in tema di convalida dell'arresto in flagranza di reato, il termine di 48 ore imposto dalla legge per gli incombenti decisori del giudice deve essere riferito all'orario di inizio dell'udienza tenuta dal giudice, non assumendo rilevanza il momento in cui siano emessi i provvedimenti decisori art. ex art. 391 co. 7 u.p. c.p.p. , purché intervengano senza soluzione di continuità nel corso dello svolgimento della stessa udienza cfr. ex plurimis Sez. 6, 25.11.2008 n. 46063, Torcasio, rv. 242044 Sez. 6, 7.6.2012 n. 23784, Scarlat, rv. 253011 Sez. 6, 26.11.2013 n. 21/14, P.M. in proc. Demma, rv. 258555 e, per un caso in tutto analogo a quello delineato dall'odierno ricorso del p.m. Sez. 1, 8.3.2007 n. 23455, P.M. in proc. Hassan, rv. 236786 . 4.2.3. Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida dell'arresto è, d'altro canto, quella di verificare la legalità dell'operato della polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto dell'indagato, anche quando - come detto - la misura precautelare sia venuta meno. Funzione che, alla luce della sentenza 29.3.1999 n. 109 della Corte Costituzionale sulla estensione applicativa dell'art. 314 c.p.p. , incide anche sul diritto dell'arrestato ad un'equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto detenuto, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza per ragioni attinenti alla accusa di reato mossagli delle condizioni per la convalida del suo arresto. Per l'effetto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Palmi per la decisione sul merito della richiesta di convalida dell'arresto di F.A. avanzata dai locale pubblico ministero. Per sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi sugli effetti della delineata esigenza che ad ogni arresto segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l'arrestato abbia riacquistato la libertà artt. 391 co. 6 c.p.p., 121 co. 2 disp. att. c.p.p. , è opportuno osservare che la descritta dinamica processuale non confligge con i principi generali fissati dall'art. 13 della Costituzione in tema di libertà personale e della sua peculiare espressione definita come libertà dagli arresti , nella parte in cui art. 13 co. 3 Cost. si statuisce che le privazioni di libertà di un individuo compiute dalle autorità di polizia per ragioni di necessità e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge come l'arresto di p.g. in flagranza di reato , ove non siano convalidate dall'autorità giudiziaria nei termini di legge, si intendono revocate e restano prive di ogni effetto . La sequenza procedurale dianzi delineata si inscrive, anzi, proprio nel solco degli indicati principi costituzionali. È evidente, infatti, che la già intervenuta rimessione in libertà dell'arrestato, disposta dal giudice della convalida per qualsiasi ragione procedurale o relativa al merito del fatto contestato , ha consumato il connesso potere statuale coercitivo provvisorio, esaurendone ogni effetto sullo status libertatis dell'arrestato. In nessun caso il postumo nuovo o non giudizio di convalida potrebbe dar luogo alla riattivazione dello stato detentivo del soggetto a seguito di eventuale posteriore convalida di un arresto ormai perento. In vero il giudizio incidentale svolgentesi nei confronti di un arrestato restituito alla libertà è logicamente circoscritto al puro controllo di legalità dell'avvenuto arresto, in ordine al quale - in questi casi - il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni giustificanti l'arresto estremi della flagranza attinenza a un reato che consenta o renda obbligatorio l'arresto in flagranza osservanza dei termini di legge . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di convalida al Tribunale di Palmi.