Targa mimetizzata per sfuggire all’autovelox: la vernice la pulisce il codice penale

Il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto di falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, dovendosi quindi, configurare in questo caso la fattispecie di cui all’art. 482 c.p

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38746, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Firenze dichiarava di non doversi procedere nei confronti di un imputato per la contravvenzione ex art. 102, comma 7, c.d.s. circolazione non chiaramente o integralmente leggibile , derubricata l’originaria imputazione ex art. 482 c.p. falsità materiale commessa dal privato , dichiarando estinto il reato per prescrizione. L’accusa a suo carico era di aver alterato la targa dell’auto, coprendola parzialmente con vernice, per impedire l’identificazione da parte dei dispositivi autovelox. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver indicato gli elementi da cui era stato dedotto che il reato non avesse carattere permanente, presupposto per l’applicazione della fattispecie prevista dal codice penale. In più, deduceva che l’alterazione della targa non rientri nell’ipotesi dell’art. 102 c.d.s Alterazione della targa. La Corte di Cassazione ricorda che il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto di falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, dovendosi quindi, configurare in questo caso la fattispecie di cui all’art. 482 c.p Nel caso di specie, era risultato che l’imputato avesse alterato la targa originaria del veicolo, rendendo solo parzialmente visibili i dati identificativi con uso di vernice. I giudici di merito, inoltre, non avevano motivato la decisione per cui avevano ritenuto la modifica della targa realizzata in maniera solo provvisoria, per cui doveva ritenersi erronea l’applicazione della fattispecie ex art. 102 c.d.s Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso rinviando la decisione alla Corte d’appello di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 giugno – 23 settembre 2014, numero 38742 Presidente Lombardi – Relatore De Berardinis Ritenuto di fatto Con sentenza in data 12.2.13 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la riforma della sentenza del Giudice monocratico di Empolì, in data 17.11.2009, dichiarando non doversi procedere a carico di C.F per la contravvenzione di cui all'articolo 102 comma VII C.d.S. -così derubricata l'originaria imputazione di cui all'articolo 482 CP -dichiarando estinto il reato per prescrizione. All'imputato era stata addebitata l'alterazione delle targhe automobilistiche,che risultavano essere parzialmente coperte da vernice nella sigla allo scopo di impedire l'identificazione del veicolo dal dispositivo autovelox. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG della Corte di Appello di Fìrenze, deducendo 1-difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Rilevava al riguardo che la Corte di Appello non aveva indicato gli elementi dai quali aveva dedotto che l'alterazione delle targhe non avesse carattere permanente,e dunque la carenza della motivazione sui presupposti di applicazione della diversa ipotesi di reato. Censurava altresì l'erronea applicazione dell'articolo 482 CP,evidenziando che la targa risultava alterata e tale fatto non rientrava nel quadro normativo dell'articolo 102 C.d.S. Per tali motivi chiedeva l'annullamento La difesa ha depositato memoria con la quale rileva la sussistenza dei presupposti che integrano la contravvenzione ascritta dal giudice di appello,evidenziando la decorrenza del termine di prescrizione. Rileva in diritto Il ricorso risulta dotato di fondamento. Invero secondo il principio sancito da questa Corte il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto dì falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico v. Cass.Sez. v.in tal senso numero 46326 del 2007-RV238891 -e precedenti conformi numero 9869 del 1984-RV166594,numero 9337 del 1988-RV179205 -In tal senso deve ritenersi configurabile l'ipotesi normativa dell'articolo 482 CP. Orbene,tale fattispecie risulta erroneamente disapplicata dal giudice di merito,atteso che, dal testo del provvedimento impugnato si evince che l'imputato aveva alterato la targa originaria del veicolo,rendendo parzialmente visibili i dati identificatívi,con uso di vernice . Non si desume peraltro,dalla motivazione al di là del formale richiamo alla giurisprudenza di legittimità,in base a quali elementi il giudice di appello avesse ritenuto che la modifica della targa fosse stata realizzata in modo del tutto provvisorio,onde deve ritenersi erroneamente applicata l'ipotesi contravvenzionale enunciata dall'articolo 102 C.D.S.,data l'accertata alterazione della targa originale. Pertanto va pronunziato l'annullamento dell'impugnata sentenza, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze,per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.