La notifica regolare è idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento?

La notificazione della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38724, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello rigettava l’istanza, proposta dall’imputato, di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, secondo comma, c.p.p., per proporre appello contro la sentenza del Tribunale con la quale l’uomo era stato dichiarato colpevole di diversi reati. Avverso tale rigetto, proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 175 c.p.p. la contraddittorietà della motivazione l’inosservanza delle norme penali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione alla predetta norma. Inoltre, i Giudici di merito, secondo il ricorrente, non avevano tenuto conto che l’imputato aveva affermato di aver avuto conoscenza del procedimento solo dalla notifica dell’ordine di esecuzione. Infine, la Corte non aveva nemmeno tenuto presente il nuovo assetto normativo, il quale prevede un inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’A.G. la prova della sussistenza di una condizione ostativa alla restituzione. Gli oneri di imputato e giudice. Il ricorso è fondato. In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale - specifica la Corte - è onere dell’imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l’onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l’eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di 30 giorni, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare Cass., n. 4106/2014 . La novella disciplina si presume la non conoscenza della pendenza del procedimento. Inoltre, bisogna tener conto che la l. n. 60/2005 ha modificato la disciplina dell’art. 175 c.p.p., prevedendo una presunzione iuris tantum , di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato e quindi di fondatezza della domanda di riammissione all’impugnazione, gravando, perciò, sul giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria e di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire Cass., n. 28914/2013 . Dalla regolarità formale della notificazione non discende la presunzione di conoscenza. D’altra parte, la regolarità formale della notificazione non è di per se idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto da parte del diretto interessato, dal momento che l’effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza dell’esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata Cass., n. 8104/2013 . Sicché la notificazione della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con lui. La Cassazione, quindi, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 luglio – 23 settembre 2014, numero 38724 Presidente Petti – Relatore Cammino Considerato in fatto 1. Con ordinanza in data 29 ottobre 2013, depositata il 28 novembre 2013, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di B.M. con la quale si chiedeva la restituzione nel termine ai sensi dell'articolo 175, secondo comma, cod.proc.penumero per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani in data 23 luglio 2008 con la quale il B. era stato dichiarato colpevole dei reati di violazione di domicilio, rapina impropria e sequestro di persona, commessi in omissis , ed era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. La Corte territoriale ha ritenuto che l'istante non avesse allegato le ragioni per le quali, pur essendo state le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari il B. , dichiarato irreperibile, non aveva effettuato dichiarazione o elezione di domicilio all'esito di avviso ai sensi dell'articolo 169 cod.proc.penumero l'estratto della sentenza contumaciale era stato notificato presso il difensore di ufficio , non avesse avuto notizia del procedimento e, comunque, avesse omesso di indicare il dies a quo a far data dal quale il provvedimento che intendeva impugnare fosse a lui divenuto noto. 2. Avverso la predetta ordinanza il B. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'articolo 175 comma secondo cod.proc.penumero la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'articolo 175 secondo comma cod.proc.penumero . In particolare si rileva che nell'ordinanza impugnata non si è tenuto conto dell'ulteriore istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza emessa il 25 novembre 2009 dal Tribunale di Trapani con la quale il B. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa, in aumento per continuazione rispetto alla pena di cui alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Trapani il 23 luglio 2008, in ordine ai reati di lesioni personali commessi in Alcamo il 5 luglio 2006. La Corte territoriale infatti, pur avendo riunito all'udienza del 29 ottobre 2013 il procedimento relativo all'istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza in data 25 novembre 2009 a quello relativo all'analoga istanza riguardante la sentenza del 23 luglio 2008, si era pronunciata solo su quest'ultima istanza. Nel ricorso si rileva inoltre che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che il B. aveva affermato di aver avuto conoscenza del procedimento solo e soltanto dalla notifica dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti notificato il 28 maggio 2013, né del fatto che il nuovo assetto normativo, dichiarato compatibile con il sistema convenzionale, prevede un'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dell'A.G. la provata sussistenza di una condizione ostativa alla restituzione, con il compimento a tal fine di ogni necessaria verifica, nonché l'ampliamento a giorni trenta per avanzare istanza Ritenuto in diritto 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che nell'ordinanza impugnata si fa riferimento unicamente all'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Trapani il 23 luglio 2008, e non anche all'ulteriore e analoga istanza che nel ricorso si sostiene essere stata proposta nell'interesse del B. relativamente alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Trapani in data 25 novembre 2009 e compresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti notificato all'interessato il 28 maggio 2013. Non risulta peraltro dal verbale dell'udienza svoltasi il 29 ottobre 2013 che la Corte territoriale abbia riunito al procedimento numero 203/2013 SIGE, avente ad oggetto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data 23 luglio 2008, altro procedimento v. verbale udienza 29 ottobre 2013 . Nell'istanza che è stata rigettata con l'ordinanza impugnata si afferma con chiarezza che l'imputato, prima della data del 28 maggio 2013 in cui aveva ricevuto notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione numero 135/2010, mai era venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento e che non gli era pervenuta la notifica dell'estratto contumaciale. Questa Corte, in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, ha affermato che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l'onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare Cass. sez. IV 7 gennaio 2014 numero 4106, Radulovic sez.I 5 luglio 2013 numero 35770, Mocanu sez. V 1 febbraio 2011 numero 7604, Badara . Va al riguardo tenuto presente che con la legge 22 aprile 2005 numero 60 è stata modificata la disciplina dell'articolo 175 cod. proc. penumero sulla disciplina della restituzione in termini per impugnare con la previsione, tra l'altro, di una presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato e quindi di fondatezza della domanda di riammissione alla impugnazione, con la conseguenza che grava sul giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire Cass. sez. III 20 febbraio 2013 numero 28914, Tonutti sez. V 18 gennaio 2006 numero 6381, Picuti sez. V 21 gennaio 2006 numero 41328, Vargas Cabrerà sez. V 31 marzo 2010 numero 19072, R. . In tema di restituzione del termine per impugnare, peraltro, la regolarità formale della notificazione non è di per sé idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del diretto interessato, in quanto - come questa Corte ha più volte affermato Cass. sez. IV 15 novembre 2013 numero 8104, Djordjevic sez. IV 19 giugno 2006 numero 29977, Hudorovic sez. II 22 gennaio 2010 numero 5443, Sadraoui - la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata Cass. sez. IV 15 novembre 2013 numero 8104, Djordjevic e la notificazione della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con lui Cass. sez. IV 15 novembre 2013 numero 8104, Djordjevic sez. IV 18 luglio 2013 numero 991, Auci sez. VI 5 aprile 2013 numero 19781, Nikolic e altri . 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame.