Nomina del difensore di fiducia: dal conflitto giurisprudenziale al rigetto del ricorso

Anche se in riferimento alle modalità e alle forme che devono ritenersi necessarie per una valida nomina del difensore di fiducia dell’imputato vi è un conflitto giurisprudenziale, non sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite, dal momento che il ricorso è da rigettare essendo insussistente la questione di abnormità dell’atto, unica ragione astrattamente in grado di legittimare il ricorso immediato per cassazione del pm.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38626, depositata il 22settembre 2014. Il caso. In accoglimento dell’eccezione sollevata dal difensore dell’imputato di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., nonostante la sua nomina a difensore di fiducia risultasse già dal verbale dell’interrogatorio, il Tribunale disponeva la restituzione degli atti al pm. Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica che deduceva violazione di legge in riferimento all’art. 96, comma 2, c.p. e l’abnormità del provvedimento impugnato, rilevando che la nomina dell’avvocato quale difensore di fiducia dell’imputato non risultasse dagli atti del procedimento, in quanto il verbale dell’interrogatorio si limitava a dare atto della presenza del difensore. Deduceva, inoltre, l’inidoneità della mera attestazione di presenza all’atto, soprattutto a fronte dell’espressa nomina fiduciaria di altro difensore da parte dell’imputato, equivalente a una nomina difensiva per facta concludentia , ostandovi la disposizione codicistica che esige una dichiarazione espressa di nomina proveniente dall’interessato. In materia esiste un conflitto giurisprudenziale. In riferimento alle modalità e alle forme che devono ritenersi necessarie per una valida nomina del difensore di fiducia dell’imputato, vi sono due differenti orientamenti un primo afferma che tale nomina sia un atto formale che non ammetta equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e delle modalità richiesta ai sensi dell’art. 96, commi 2 e 3, c.p. Cass., n. 35127/2011 un secondo orientamento, invece, ritiene valida la nomina del difensore di fiducia, anche se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità della norma predetta, in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia Cass., n. 15740/2011 . Nessuna abnormità. Tale secondo orientamento, che ritiene legittima e valida la nomina per fatti concludenti del difensore di fiducia, che assista l’imputato senza contestazioni negli incombenti processuali nei quali sia richiesta la presenza personale del prevenuto come, nella fattispecie, l’interrogatorio , esclude, come afferma la Cassazione, che possa definirsi abnorme il provvedimento giudiziale che rilevi la nullità derivante dall’omessa notificazione al difensore così nominato di un atto la cui notifica questi aveva diritto. Inoltre, la dedotta, ma insussistente, questione di abnormità dell’atto costituisce l’unica ragione astrattamente in grado di legittimare il ricorso immediato per cassazione del pm avverso l’ordinanza restitutoria emessa dal gip del Tribunale, altrimenti non autonomamente impugnabile. Sulla base di tali argomenti la Corte rigetta il ricorso, senza dover investire le Sezioni Unite di un contrasto interpretativo.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 aprile – 22 settembre 2014, n. 38626 Presidente Siotto – Relatore Sandrini Ritenuto di fatto 1. Con ordinanza resa a verbale dell'udienza preliminare del 29.05.2013, il GUP del Tribunale di Bergamo, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato M.A., avv. F.P., di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen., nonostante la sua nomina a difensore di fiducia risultasse già dal verbale dell'interrogatorio del 25.10.2012 del cui espletamento l'avv. P. aveva invece ricevuto previo avviso il 4.10.2012 , disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero in conformità alla richiesta del rappresentante della pubblica accusa presente in udienza. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 96 comma 2 del codice di rito e comunque l'abnormità del provvedimento impugnato, rilevando che la nomina dell'avv. F.P. quale difensore di fiducia dell'imputato non risultava dagli atti del procedimento, e in particolare dal verbale d'interrogatorio del 25.10.2012 che si limitava a dare atto della presenza del suddetto difensore deduce l'inidoneità della mera attestazione di presenza all'atto, specie a fronte dell'espressa nomina fiduciaria di altro difensore l'avv. Renato Verdina del foro di Bergamo da parte dell'imputato, ad equivalere a una nomina difensiva per facta concludentia, ostandovi la disposizione codicistica art. 96 comma 2 che esige una dichiarazione espressa di nomina proveniente dall'interessato, ancorchè non soggetta a forme vincolate, a garanzia degli effetti processuali e negoziali conseguenti al conferimento del mandato difensivo, e non essendo pertinenti al caso di specie i precedenti contrari di questa Corte relativi alla diversa ipotesi della presenza del difensore a un atto a sorpresa come la perquisizione, tale da rendere inesigibile una formale nomina difensiva ex ante deduce l'idoneità del provvedimento impugnato a determinare una stasi processuale, censurabile in termini di abnormità funzionale dell'atto, non essendo tenuto il pubblico ministero a notificare l'avviso ex art. 415-bis a un difensore irritualmente nominato, così da determinare - in prospettiva - una nuova restituzione degli atti da parte del GIP. 3. II Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ovvero in subordine la rimessione della questione alla Sezioni Unite di questa Corte in presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla validità della nomina difensiva per facta concludentia. Considerato in diritto 1. Sussiste un effettivo contrasto giurisprudenziale, all'interno di questa Corte, sulla questione di diritto relativa alle forme e alle modalità che devono ritenersi necessarie per una valida nomina del difensore di fiducia dell'imputato, tra l'indirizzo per cui la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi 2 e 3, del codice di rito Sez. 1 n. 35127 del 19/04/2011, Rv. 250783 , e l'orientamento che invece ritiene valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod.proc.pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia Sez. 2 n. 15740 del 22/02/2011, Rv. 249938 Sez. 3 n. 17056 del 26/01/2006, Rv. 234188, che su tali presupposti ha ritenuto che l'esercizio delle funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla presenza dell'imputato, che nulla eccepisca al riguardo, sia equiparabile alla dichiarazione espressa di nomina del difensore . L'esistenza del summenzionato indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittima e valida la nomina per facta concludentia del difensore di fiducia dell'imputato, che lo assista senza contestazioni negli incombenti processuali nei quali sia richiesta la presenza personale del prevenuto come - nella fattispecie - l'interrogatorio , esclude in radice che possa definirsi abnorme il provvedimento giudiziale che, in ossequio a tale indirizzo, rilevi la nullità derivante dall'omessa notificazione al difensore così nominato di un atto alla cui notifica questi aveva diritto, così come avvenuto nel caso in esame a seguito dell'eccezione tempestivamente sollevata in limine all'udienza preliminare dall'avv. P. di non aver ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen., prevista a pena di nullità prima del deposito della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero dal 1 ° comma dell'art. 416 del codice di rito dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 25957 del 26/03/2009, imputato Toni, deve peraltro escludersi in via generale che sia affetto da abnormità strutturale o funzionale il provvedimento con cui il giudice che rilevi l'invalidità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis dichiari la nullità dei decreto di citazione a giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio , disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anche nell'ipotesi in cui detta notifica fosse stata in realtà ritualmente eseguita e la conseguente nullità erroneamente dichiarata, trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi dei procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. 2. Poiché la dedotta, quanto insussistente, abnormità dell'atto costituisce l'unica ragione astrattamente in grado di legittimare il ricorso immediato per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza restitutoria emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo, altrimenti non autonomamente impugnabile, il ricorso deve senz'altro essere rigettato, senza necessità di investire le Sezioni Unite di un contrasto interpretativo la cui risoluzione non assume importanza decisiva al fine di legittimare un eventuale accoglimento del ricorso avverso il provvedimento impugnato che non sarebbe comunque abnorme, per le ragioni sopra indicate, anche aderendo al diverso indirizzo giurisprudenziale invocato dal ricorrente , non senza rilevare, peraltro, che nessuna contestazione era sorta in sede di udienza preliminare sulla validità della nomina difensiva dell'avv. P. e sulla sua conseguente legittimazione a formulare l'eccezione di nullità accolta dal GIP, avendo anzi il pubblico ministero presente in udienza prestato sostanziale adesione al provvedimento giudiziale, limitandosi come risulta dal verbale a chiedere la restituzione degli atti al proprio Ufficio . P.Q.M. Rigetta il ricorso.