Camionisti nel mirino dei rapinatori, l’imprenditore fornisce un deposito per le merci: custodia in carcere

Nessun dubbio sulla condotta tenuta dall’uomo, il quale ha dato pieno sostegno logistico alla banda. Evidente anche il pericolo di reiterazione del reato. Confermata, quindi, la legittimità dell’ordinanza emessa dal Gip, con cui è stata decisa l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Deposito a disposizione così l’imprenditore fornisce sostegno logistico alla banda che prende puntualmente di mira gli autotrasportatori lungo le strade italiane. Quello spazio, difatti, è utilizzato per piazzare i tir sequestrati e poter agire con calma nello scarico delle merci trasportate. Evidente la fattiva collaborazione offerta dall’imprenditore, consequenziale e logica l’accusa di far parte dell’associazione per delinquere – con relativo concorso in varie rapine aggravate –, e inevitabile l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere Cassazione, sentenza n. 38619, sez. II Penale, depositata oggi . Dietro le sbarre. Casus belli è l’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con cui viene disposta la custodia in carcere per un uomo – un imprenditore – sotto accusa per i delitti di associazione per delinquere e di concorso in varie rapine aggravate, consumate e tentate, ai danni di autotrasportatori . Obiettivo della banda è bloccare i tir, e ‘convincere’ le persone alla guida a consegnare mezzi di trasporto e relative merci. A essere coinvolto, però, come detto, anche un imprenditore, accusato di aver fornito supporto logistico alla banda. Ebbene, questa visione, ritenuta legittima già dai giudici del Tribunale – i quali, difatti, hanno confermato l’ordinanza emessa dal Gip –, viene ora ‘sigillata’, in via definitiva, dai giudici del ‘Palazzaccio’, proprio alla luce del coinvolgimento dell’imprenditore nelle singole azioni delittuose . Significativa, a questo proposito, la condotta tenuta dall’uomo, il quale ha partecipato attivamente alle operazioni di trasbordo delle merci, oggetto di rapina, allo spostamento dei veicoli, alla messa a disposizione dei veicoli e del deposito della propria impresa . E assolutamente inequivocabile è il dato relativo al fatto che l’uomo metteva sistematicamente a disposizione l’immobile utilizzato per scaricare e smistare la merce provento delle rapine . Inevitabile, quindi, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere , soprattutto tenendo presente il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa , sulla base non solo della personalità dell’uomo, ma anche delle peculiari circostanze del fatto , quali la sistematicità, disinvolta ripetizione della condotta delittuosa, attuata, insieme ad altri complici, con modalità atte a denotare la capacità organizzativa e di preordinazione e la particolare gravità dei fatti .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 luglio – 22 settembre 2014, numero 38619 Presidente Casucci – Relatore Cammino Considerato in fatto 1. Con ordinanza in data 14 marzo 2014 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M.S. avverso l'ordinanza emessa il 21 marzo 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con la quale nei confronti del M. era stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di associazione per delinquere e di concorso in varie rapine aggravate, consumate e tentate, ai danni di autotrasportatori. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione agli articolo 273, 274 e 275 cod.proc.penumero , si contesta la ritenuta gravità indiziaria e si sostiene che il M., tra i coindagati, aveva avuto rapporti solo con S. Rosario per motivi di lavoro e aveva ricevuto un'unica telefonata da C.A. si sostiene che l'indagato non aveva avuto alcun ruolo nelle rapine ai danni di autotrasportatori, né aveva avuto contatti con vari altri indagati in prossimità dei luoghi e degli orari in cui le rapine contestate erano state realizzate nel mese di dicembre 2009, epoca in cui era stato arrestato in flagranza per una rapina dello stesso genere da quella data, espiata la pena, il M. aveva avuto una vita regolare né aveva frequentato i coindagati, per cui sarebbe priva di giustificazione la ritenuta sussistenza di esigenze cautelare. Ritenuto in diritto 3.Il ricorso va rigettato. Le censure difensive relative alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria reiterano le analoghe censure formulate con la richiesta di riesame, alle quali il Tribunale ha dato risposte adeguate evidenziando in particolare, quanto al coinvolgimento dei M. nelle singole azioni delittuose che rientravano come delitti-fine nel programma delinquenziale del gruppo criminoso, che dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere installate nel corso dell'attività investigativa risultava che i veicoli venivano condotti, con il loro contenuto di merce, all'interno di un deposito sito in via dell'Antilope, a Palermo, e in relazione a ciascuno dei vari delitti in contestazione si dava conto, con specifico riferimento alla persona dell'odierno indagato, dell'appoggio logistico dal medesimo fornito, dell'impegno profuso nelle varie operazioni connesse all'ingresso in quell'area degli autocarri e allo scarico e smistamento della merce, nonché delle intercettazioni e dei risultati delle analisi sui tabulati telefonici relativi ai contatti con i vari altri coindagati, in prossimità dei luoghi e degli orari in cui le rapine venivano realizzate . Nell'ordinanza impugnata, con precisi richiami al contenuto delle informative di polizia giudiziaria note 7, 8 e 9 pagina 3 si fa riferimento alla partecipazione del M. alle operazioni di trasbordo delle merci oggetto di rapina, allo spostamento dei veicoli, alla messa a disposizione dei veicoli e del deposito della propria impresa. Il giudice di merito ha inoltre fatto puntuali riferimenti nota 10 pagina 3 ai contatti del M. con taluno dei coindagati in prossimità degli orari nei quali le rapine venivano realizzate. L'intervento del M. anche in ordine alle rapine tentate è stato, infine, desunto, quanto al capo J , dalla disamina dei contatti telefonici e dall'incontro concordato con lo S. note 12, 15, 16 pagina 3 e, quanto al capo K , dall'intercettazione tra l'Armanno e il ricorrente nota 23 pagina 4 . In ordine al reato associativo, è stato individuato lo specifico ruolo svolto, nell'ambito di una serie di azioni criminose messe in atto con modalità analoghe da un gruppo di persone stabile e organizzato, dal M. il quale metteva sistematicamente a disposizione l'immobile utilizzato per scaricare e smistare la merce provento delle rapine. Infondata è la censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 lett. c cod.proc.penumero , per la quale l'unica misura cautelare adeguata è stata individuata in quella più afflittiva della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa sulla base non solo della personalità dell'imputato -desunta dal precedente penale specifico e dall'abilità, pervicacia e spregiudicatezza dimostrate ma anche dalle peculiari circostanze del fatto quali la sistematica, disinvolta ripetizione della condotta delittuosa, attuata, insieme a altri complici, con modalità atte a denotare la capacità organizzativa e di preordinazione e la particolare gravità dei fatti. In tal modo il giudice di merito ha operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione entrambi i criteri direttivi specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali indicati dall'articolo 274 lett.c c.p.p. Cass. sez.II 23 ottobre 2012 numero 4820, Mellucci sez.V 17 aprile 2009 numero 21441, Fiori sez.IV 10 aprile 2004 numero 37566, Albanese . La pericolosità, può infatti essere desunta , come espressamente previsto dall'articolo 274 lett.c c.p.p., dai comportamenti e dagli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente Cass. sez.VI 2 ottobre 1998 numero 2856, Mocci sez.VI 21 novembre 2001 numero 45542, Russo sez.III 13 novembre 2003 numero 48502, Plasencia sez.IV 6 novembre 2003 numero 12150, Barbieri sez.V 5 novembre 2004 numero 49373, Esposito sez.III 18 marzo 2004 numero 19045, Ristia sez.IV 19 gennaio 2005 numero 11179, Mirando sez.IV 3 luglio 2007 numero 34271, Cavallari , indipendentemente dallo stato dì incensuratezza o meno. Pur essendo incongruo nella motivazione del provvedimento impugnato il riferimento alla mancanza di effetti deterrenti della condanna subita dal M. per analogo fatto commesso nello stesso periodo in cui erano state realizzate le rapine per le quali è stata emessa l'ordinanza cautelare in discussione, la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza e all'intensità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa non occasionale e tale da giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva, non potendosi formulare una prognosi favorevole sul rispetto delle prescrizioni connesse a misure meno gravose complessivamente appare completa e adeguata. 4. Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 cod.proc.penumero Lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'articolo 94 co. 1 ter disp. att. cod.proc.penumero , copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p Roma 16 luglio 2014.