10 euro di troppo son pochi per mettere il tassista alla ‘gogna’

Il danno viene definito tenue soltanto a fronte della complessiva minima capacità della condotta di danneggiare, in modo oggettivo, la sfera globale di interessi della persona offesa danneggiata dal reato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37864, depositata il 16 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Genova condannava un imputato per il reato di truffa aggravata. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata concessione dell’attenuante ex art. 62, numero 4, c.p. danno patrimoniale di lieve entità . Tenuità del danno. La Corte di Cassazione ricorda che il danno viene definito tenue soltanto a fronte della complessiva minima capacità della condotta di danneggiare, in modo oggettivo, la sfera globale di interessi della persona offesa danneggiata dal reato. Infatti, laddove il danno deve essere considerato con esclusivo riferimento al valore dell’oggetto, la legge utilizza un’espressione diversa ciò avviene, ad esempio, nel caso del furto, punibile a querela dell’offeso se il fatto è commesso su cose di tenue valore . Quando è applicabile l’attenuante? La Corte riconosce che la maggioranza dei casi oggetti di valutazione riguardano reati, come la rapina e l’estorsione, che strutturalmente offendono anche la persona. Tuttavia, una situazione simile è presente nei reati che offendono solo il patrimonio, in quanto il danno patrimoniale deve essere valutato, in ogni caso, secondo la prospettiva della persona offesa, da considerare in maniera oggettiva, ovvero la percezione del danno da parte di un soggetto medio nelle stesse condizioni. Nel caso di specie, il danno diretto veniva considerato minimo. Erroneamente, quindi, era stata esclusa l’attenuante, considerando che l’unico effetto della condotta dell’imputato era consistito in un generico disagio. La colpa dell’imputato era stata di alzare la tariffa per il servizio taxi, da lui offerto, di 10 euro rispetto a quella dovuta. Troppo poco per negare la sussistenza dell’attenuante della lieve entità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione invita la Corte d’appello a riesaminare la vicenda.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 giugno – 16 settembre 2014, n. 37864 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 26 marzo 2013 la corte d'appello di Genova confermava la sentenza emessa dal locale tribunale in data 16 maggio 2008 nei confronti di M.P. condannato per il reato di truffa aggravata. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in 1. vizio della motivazione. Contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare lamenta la totale assenza di attività di indagine circa il funzionamento del tassametro che sarebbe risultato spento al momento della commissione del fatto 2. violazione di legge per mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero quattro codice penale. La prima doglianza è versata in fatto e manifestamente infondata in diritto. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sussistenza della truffa contestata. La seconda doglianza è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, il danno può essere definito tenue solo a fronte della complessiva minima capacità della condotta di danneggiare, in modo oggettivo, la sfera globale di interessi della persona offesa danneggiata dal reato perché laddove il danno deve essere considerato con esclusivo riferimento al valore dell'oggetto, la legge ha utilizzato una diversa espressione come nel caso del furto che è punibile a querela dell'offeso se il fatto è commesso su cose di tenue valore Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010 - dep. 04/06/2010, Gebbia, Rv. 247122- nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 12456 del 04/03/2008 Ud. dep. 20/03/2008 Rv. 239749 2, Sentenza n. 41578 del 22/11/2006 Ud. dep. 19/12/2006 Rv. 235386 . Pur se la maggioranza dei casi oggetti di valutazione hanno riguardato reati rapina ed estorsione che strutturalmente offendono anche la persona, è stato però affermato che la situazione è simile anche nei reati che offendono solo il patrimonio in quanto il danno patrimoniale deve essere valutato, comunque, secondo la prospettiva soggettiva della persona offesa ovviamente oggettivizzata , ovvero considerando quale sia la percezione del danno da parte del soggetto medio alle date condizioni . Cass. N. 21014 del 2010 Rv. 247122 N. 30177 2013 Rv. 256643 . Nel caso in esame il danno diretto è stato sicuramente minimo. Deve però rilevarsi che dal contesto complessivo accertato dai giudici di merito, risulta apodittica l'esclusione dell'attenuante con riguardo agli ulteriori danni considerato che la motivazione non richiama elementi diversi a quelli determinati da un generico disagio per l'utente del servizio taxi collegato ancora una volta al pagamento di una tariffa superiore di Euro 10,00 rispetto a quella dovuta. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente all'esclusione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova rigetta nel resto.