La confusione dei registri di cancelleria giustifica il ritardo dell’avvocato

L’impropria consultazione di un registro di cancelleria irregolarmente tenuto può costituire ipotesi di forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37850, depositata il 16 settembre 2014. Il caso. La Corte d’Appello rigettava l’istanza proposta dall’imputato di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale. La Corte territoriale osservava come il difensore non avesse comprovato l’impedimento ad impugnare la sentenza nel termine di legge per caso fortuito o forza maggiore in quanto il motivo addotto, ossia di esser venuto a conoscenza dal personale di cancelleria che il registro cartaceo consultato per la verifica del deposito della motivazione delle sentenze nel termine di legge o stabilito dal giudice era stato sostituito da un registro informatico, doveva ritenersi infondato, in quanto la registrazione del deposito delle sentenza era informatizzata dal 2001 e il personale della cancelleria non era tenuto ad eseguire le annotazioni sul registro cartaceo, che manteneva esclusivamente per uso interno. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza ricorreva per cassazione l’imputato. Registro di cancelleria cartaceo o informatico? La Corte di Appello sostiene che il difensore del condannato avrebbe errato nel consultare il registro cartaceo, senza tuttavia spiegare la ragione per la quale a questi sia stata consentita la consultazione del suddetto registro, ad uso esclusivamente interno dell’ufficio giudiziario, che pacificamente non conteneva l’annotazione del deposito della motivazione della sentenza. Dunque, o il registro era ad uso esclusivamente interno ed allora non doveva essere consentita al difensore la consultazione, oppure la cancelleria era stata autorizzata a tenere il documento cartaceo unitamente a quello informatico, ed allora la presunzione di corrispondenza tra le diverse forme di documento avrebbe potuto ragionevolmente esonerare il difensore dall’osservanza di ulteriori oneri di diligenza. L’errata informazione ricevuta dalla cancelleria. L’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito costituisce forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione Cass., Sez. II, n. 22161/07 Cass., Sez. IV, n. 8122/05 . Allo stesso modo, l’impropria consultazione di un registro di cancelleria irregolarmente tenuto può costituire ipotesi di forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, dovendosi interpretare l’espressione forza maggiore nel senso che essa sussiste quando per l’insorgenza di un accadimento, naturale o umano, un soggetto non possa adempiere ad una certa attività. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 3 giugno– 16 settembre 2014, n. 37850 Presidente Squassoni– Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'istanza proposta da C.L. di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal tribunale della medesima città in data 7 giugno 2012. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato come il difensore non avesse comprovato l'impedimento ad impugnare la sentenza nel temine di legge per caso fortuito o forza maggiore in quanto il motivo addotto, ossia di essere venuto a conoscenza dal personale di cancelleria che il registro cartaceo consultato per la verifica del deposito della motivazione delle sentenze nel termine di legge o stabilito dal giudice era stato sostituito da un registro informatico, doveva ritenersi infondato sia perché, come da attestazione della Cancelleria, sin dal marzo del 2001 la registrazione del deposito delle sentenze fu informatizzata con la conseguenza che il personale della cancelleria non era tenuto ad eseguire le annotazioni sul registro cartaceo, sia perché il registro cartaceo venne mantenuto in vita esclusivamente per uso esclusivamente interno, sia perché detta circostanza doveva ritenersi notoria per i difensori. Esclusa quindi la configurabilità della forza maggiore, la Corte salernitana ha rigettato l'istanza. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, C.L. , che affida il gravame ad un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. ma sostanzialmente si duole della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente di aver allegato all'istanza, rigettata dalla Corte di appello, una certificazione fornita dalla Cancelleria rilevante ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 175 cod. proc. pen. avendo il difensore diligentemente provveduto ad informarsi del deposito della sentenza attraverso la consultazione del registro ufficiale Mod. 30 poi richiamato nella certificazione del direttore amministrativo della cancelleria del Tribunale di Salerno secondo la quale il registro mod. 30 di deposito delle sentenze è informatizzato e il relativo registro cartaceo accessibile alla consultazione del pubblico è utilizzato esclusivamente ad uso interno dell'ufficio, quindi non ne è prescritto l'aggiornamento. Pertanto non risulta annotato il deposito della sentenza relativa al proc. pen. n. 2481/11 R.G.DIB. a carico di C.L. emessa on data 07/06/2012 con scadenza dei termini per il deposito in data 05/09/2012 e depositata il 28/06/2012 . Secondo il ricorrente quindi la mancata conoscenza, da parte del difensore, del deposito della sentenza costituiva un evento naturale imprevisto e imprevedibile estraneo alla volontà del difensore e comunque non evitabile con l'uso della normale diligenza o prudenza, essendo indefinito il concetto di notorietà utilizzato dalla Corte territoriale per il rigetto dell'istanza non essendo stato specificato da quali elementi fosse costituita tale notorietà dal momento che nessun avviso era stato indicato alle parti circa il diverso sistema di registrazione delle sentenze pubblicate e dal momento che un tale concetto non poteva di certo essere utilizzato nei confronti di difensori appartenenti, come nel caso di specie, a fori non locali. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. La legge 2 dicembre 1991, n. 399 Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria ha radicalmente modificato la precedente disciplina in materia di registri di cancelleria. Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro della Giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle Finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro della Giustizia. Detti decreti devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. In materia è intervenuto il decreto n. 264, del 27 marzo 2000, adottato dal Ministro della Giustizia G.U. n. 225 del 26 settembre 2000 , che ha dato esecuzione a quanto disposto dalla L. 399 del 1991, dettando, in particolare, norme sulla tenuta dei registri, di regola in modo informatizzato, sul numero e tipo di registri che ciascun ufficio giudiziario deve tenere, e sulla raccolta dei provvedimenti nell'archivio digitale. Infine, con D.M. Giustizia 24 maggio 2001 in G.U. n. 128 del 5 giugno 2001 sono state approvate le regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati. Il D.M. n. 264 del 2000 riguarda sia la materia civile che penale e tuttavia l'individuazione dei registri è stata effettuata solo per il settore civile. Per il settore penale deve dunque farsi riferimento al D.M. 30 settembre 1089, con il quale sono stati approvati i nuovi registri in materia penale tra i quali il Mod. 30 Registro di deposito delle sentenze . L'art. 3. del D.M. n. 264 del 2000 detta disposizioni sulla tenuta dei registri e dispone 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali. 2. La conformità alle regole tecniche e alle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema. 3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti può, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo . Le norme sulla regolare tenuta dei registri cartacei imponevano e, se autorizzata la tenuta, deve ritenersi che impongano , che detti registri, prima di essere messi in uso, dovessero essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio e sull'ultimo di essi dovesse risultare in tutte le lettere l'attestazione del numero dei fogli di cui il registro si componeva e la firma del funzionario che aveva provveduto alla vidimazione. Tutti i registri dovevano essere forniti di rubrica alfabetica, che, negli uffici giudiziari gravati da un numero rilevante di affari, doveva essere suddiviso anche per sillabe iniziali. La numerazione dei registri era di regola progressiva annuale. Infine i registri non dovevano presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti, né contenere alterazioni o abrasioni le eventuali cancellazioni richiedevano apposite annotazioni alla fine di ogni iscrizione. 3. Secondo la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, il registro cartaceo consultato dal difensore era ad uso esclusivamente interno e, come desumibile da altra certificazione proveniente dalla Cancelleria appositamente richiesta dalla Corte d'appello per delibare sull'istanza restitutoria, il personale non era tenuto ad annotarvi la data del deposito delle sentenze. Il difensore avrebbe dunque errato nel consultare il predetto registro e tale inesatto adempimento non sarebbe perciò idoneo ad integrare la causa di forza maggiore o il caso fortuito che radicano il diritto alla restituzione nel termine. La Corte territoriale tuttavia non spiega la ragione per la quale al difensore sia stata consentita la consultazione di un registro cartaceo, ad uso esclusivamente interno dell'ufficio giudiziario, che pacificamente non conteneva in quanto, su tali presupposti, non doveva contenerla l'annotazione del deposito della motivazione della sentenza, né spiega se la competente cancelleria fosse stata autorizzata alla tenuta e, se in tale caso, la mancata corrispondenza tra documento cartaceo e documento informatico non fosse elemento idoneo per predicare la sussistenza della forza maggiore. Delle due l'una o il registro era ad uso esclusivamente interno ed allora non doveva essere consentita al difensore la consultazione o la Cancelleria era stata autorizzata a tenere il documento cartaceo, in aggiunta a quello informatico, ed allora la presunzione di corrispondenza tra le diverse forme di documento avrebbe potuto ragionevolmente esonerare il difensore dall'osservanza di ulteriori oneri di diligenza. Questa Corte ha affermato che l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito costituisce forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Bois, Rv. 236805 Sez. 4, n. 8122 del 30/11/2005, Treglia, Rv. 233368 . Allo stesso modo, la impropria consultazione di un registro di cancelleria irregolarmente tenuto e, come tale, non ostensibile alle parti private e dal quale il difensore tragga l'informazione errata per difetto di annotazione, se necessaria, circa il mancato deposito della motivazione di una sentenza penale può costituire ipotesi di forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, dovendosi interpretare l'espressione forza maggiore Sez. 4, n. 8122 del 30/11/2005, cit. in motivazione al fine della restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che essa sussiste quando per l'insorgenza di un accadimento, naturale o umano, un soggetto non possa adempiere ad una certa attività, e che l'impedimento debba derivare da cause esterne e non sia imputabile a chi tale restituzione richiede. 4. La disciplina normativa circa la tenuta dei registri di cancelleria in materia penale su tutto il territorio nazionale supera il rilievo difensivo circa il notorio cui ha fatto, tra l'altro, leva la Corte di appello nel rigettare l'istanza, rendendo la doglianza irrilevante. 5. Sulla base di tali presupposti, non appare adeguata la motivazione addotta dalla Corte d'appello di Salerno conseguendo da ciò l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti per nuovo esame, che tenga conto dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.